Extracomunitari possono uscire e rientrare in Italia con ricevuta delle Poste
L'entrata e l'uscita deve avvenire dallo stesso valico di frontiera
Uscita dal territorio nazionale degli stranieri già regolarmente presenti che hanno richiesto il rinnovo del titolo del soggiorno ovvero il primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare.
Dal 1° agosto 2008 al 31 gennaio 2009, è concessa agli stranieri in possesso della ricevuta delle Poste attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno la facilitazione del transito nell’area Schengen, per far ritorno nei Paesi di origine e successivamente rientrare in Italia, a condizione che:
• L’uscita ed il rientro in Italia deve avvenire attraverso lo stesso valico di frontiera;
• Il viaggio non preveda il transito attraverso altri Paesi Schengen, essendo lo stesso precluso;
• Lo straniero deve esibire il passaporto, o il documento di viaggio equipollente, unitamente al visto d’ingresso dal quale desumere i motivi del soggiorno (lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare) e la ricevuta di Poste italiane;
• Dovrà essere apposta la timbratura da parte delle Polizia di Frontiera sul documento di viaggio e della ricevuta, all’atto dell’uscita e del rientro in Italia.
Vedi la circolare del 28 luglio 2008
Aggiornamento al 5 settembre 2008
Con una nota del 25 agosto, in risposta ad una richiesta inoltrata da una cittadina straniera residente in Italia, la Direzione generale della giustizia, libertà e sicurezza della Commissione europea ha precisato che la ricevuta postale rilasciata ai cittadini stranieri residenti in Italia, attestante la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, costituisce titolo valido sia per attraversare le frontiere interne dei Paesi Schengen nel periodo che va dal 1 agosto 2008 al 31 gennaio 2009, sia per effettuare - nello stesso periodo - brevi soggiorni turistici di durata non superiore a novanta giorni nel semestre in esenzione di visto.
Per esempio, un cittadino di nazionalità tunisinca che è in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno ed è in possesso della ricevuta di Poste italiane, può recarsi in vacanza in Germania, come pure in Belgio, Francia ed in tutti gli altri Paesi dell’area Schengen, senza bisogno di chiedere un visto d’ingresso, purché il suo soggiorno non superi la durata di tre mesi nell’arco di un semestre.
In definitiva la Commissione europea ha ritenuto di applicare anche ai titolari della ricevuta attestante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno lo stesso trattamento che la Convenzione di Schengen riconosce agli stranieri in possesso di un regolare permesso di soggiorno a qualsiasi titolo rilasciato da uno dei Paesi che partecipano all’Accordo.
Lunedì, 28 Luglio 2008 - a.p.






