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Nuove norme sul ricongiungimento familiare

Approvato dal Consiglio dei ministri definitivamente il decreto legislativo che riguarda il ricongiungimento familiare - Giro di vite anche sul ricongiungimento familiare. Si potranno portare in Italia figli minori ed il coniuge solo se maggiorenne. Nel caso di figli maggiorenni solo se a carico e totalmente invalidi. Inoltre possono essere richiamati i genitori solo se non hanno altri figli nel Paese d’origine, e ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento. Per i genitori ultrasessantacinquenni è necessaria l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale che serve da assicurazione sanitaria a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale.

Qualsiasi certificazione che attesti il grado di parentela dovrà essere rilasciata da competenti autorità straniere. Nel caso in cui esistono fondati dubbi sull’autenticità della documentazione o nel caso della mancanza dell’autorità competente riconosciuta, si dovrà effettuare il test del DNA e le spese saranno a totale carico dei diretti interessati.

Cambiano anche i parametri di reddito. Lo stesso non dovrà essere inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere. Nel caso in cui si chiede il ricongiungimento di due o più figli con età inferiore a quattordici anni o nel caso in cui si chiede il ricongiungimento di due o più familiari, ed il richiedente è titolare dello status di protezione sussidiaria, per la nuova regolamentazione è richiesto un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.

Infine si allungano da tre e sei mesi i termini dopo i quali, se lo Sportello Unico per l’Immigrazione non risponde alla domanda di ricongiungimento, il familiare può chiedere direttamente il visto di ingresso.

Ricongiungimento più facili.
L’extracomunitario deve provare di non essere un pericolo per la sicurezza

Vedi la circolare del 28.10.2008

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21-10-2008

Scarica il testo modificato il 23/09/2008



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Martedì, 23 Settembre 2008 - a.p.


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