Semplificazione per l’assunzione di colf e badanti
La comunicazione si fa per telefono
Con l’entrata in vigore del decreto anticrisi, viene semplificata l’assunzione dei lavoratori domestici.
Ecco in sostanza cosa cambia. Per l’assunzione, i datori di lavoro di colf e badanti non avranno più l’obbligo di effettuare la comunicazione scritta presso il Centro per l’impiego, ma basterà una telefonata all’INPS, che provvederà poi a trasmettere la comunicazione di “assunzione, trasformazione, proroga o cessazione” del rapporto di lavoro all’INAIL, Centro per l’impiego, ministero del lavoro e per i lavoratori extracomunitari allo Sportello unico per l’immigrazione presso le prefetture. Rimane sempre obbligatorio per i datori che assumono lavoratori extracomunitari la presentazione allo Sportello Unico per l’immigrazione del contratto di soggiorno.
La semplificazione entrata in vigore il 29 gennaio 2009, sarà operativa a partire della pubblicazione della circolare applicativa da parte dell’INPS.
Nel decreto anticrisi inoltre, è previsto che entro il 28 febbraio, è possibile presentare a domanda per ottenere il bonus famiglia di mille euro. L’Agenzia delle entrate con una circolare ha chiarito, che per ottenere il bonus il richiedente debba essere residente in Italia, mentre per gli altri componenti del nucleo familiare del richiedente (coniuge non separato, figli a carico, altri familiari a carico), invece, non è richiesta la residenza nel territorio dello Stato.
Per i familiari all’estero, il richiedente extracomunitario deve essere in possesso della stessa documentazione utilizzata lo status di familiare a carico costituita da:
a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. L’apostille, da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull'originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione;
c) documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano del Paese d’origine.
Vedi la circolare
Lunedì, 9 Febbraio 2009 - a.p.






