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Permesso religioso convertibile in permesso per lavoro

Donna indiana ottiene la conversione del permesso da motivi religiosi a motivi di lavoro subordinato
     

Il Tar Lazio con sentenza n.1206 del 06 Febbraio 2009 ha accolto il ricorso di una giovane indiana che aveva chiesto la conversione del suo permesso di soggiorno, originariamente per motivi religiosi, in un permesso di lavoro subordinato e che la Questura di Roma aveva prontamente rifiutato. La donna era entrata regolarmente in Italia perché appartenente all'Istituto Figlie di N.S. di Misericordia di Savona nel 1999 e grazie anche al permesso ottenuto aveva sempre lavorato come infermiera presso istituti privati. Nel 2006, otteneva la dispensa dai voti e a sua volta aveva chiesto la conversione di tale permesso in motivi di lavoro subordinato, visto e considerato che il suo rapporto di lavoro era comunque continuativo e perfettamente in regola. Per la questura però il nuovo permesso di soggiorno non poteva essere rilasciato perché il permesso per motivi religiosi non rientrava tra quelli che la norma di settore elenca come convertibili.

Pertanto ha deciso di ricorrere in appello ed il Tribunale amministrativo le ha dato ragione in quanto laddove la legge ha voluto escludere la possibilità della conversione di un permesso di soggiorno ad un determinato titolo, lo ha espressamente previsto. Nel caso specifico, la legge non prevede la non conversione di tale titolo, in quanto espressamente non indicato, ma consente anche che il rinnovo del permesso possa avvenire per motivi diversi da quelli originari, senza introdurre al riguardo alcuna limitazione in ordine ai motivi del rilascio.

Per tale motivo e citando anche alcuni passi del Testo Unico sull'immigrazione secondo la quale "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati […] sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili", sempre e comunque nel rispetto delle quote di ingresso per le attività lavorative, tranne per le attività lavorative specificamente disciplinate dal regolamento di attuazione, tra le quali quelle di "infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private", il Tar del Lazio ha deciso che poteva comunque continuare ad esercitare la sua attività professionale e ciò costituisce senza dubbio uno degli "elementi nuovi" che la legge richiede per la conversione del permesso di soggiorno.

Vedi la sentenza

 

Giovedì, 19 Febbraio 2009 - a.p.


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