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Ricorso pendente avverso il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato non sospende l’espulsione

Opposizione rigettata perchè è necessario controllare dei requesiti di legge che ne impongono l'emanazione - La Sentenza n. 11264 del 14 maggio 2009, della Corte di Cassazione, ha stabilito che può essere oggetto di provvedimento di espulsione, lo straniero che chiede asilo politico e, tale richiesta non blocca la procedura di espulsione.

La Corte ha rigettato il ricorso di un cittadino extracomunitario il quale proponeva opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma. Il Giudice di pace di Roma, constatato che il decreto espulsivo era stato emesso a seguito del provvedimento di diniego dello status di rifugiato, rigettava l’opposizione. Lo straniero, avverso tale pronuncia, ha promosso ricorso per Cassazione sostenendo che la pendenza giurisdizionale del ricorso avverso il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato osterebbe alla adozione del provvedimento di espulsione. Ma, la Suprema Corte precisato che in tema di disciplina dell’immigrazione, poiché il provvedimento amministrativo di espulsione dello straniero extracomunitario è obbligatorio e a carattere vincolato, il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare l’esistenza al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione, senza che sia possibile configurare un obbligo di sospensione.

Vedi la sentenza
Sentenza n. 11264 del 14 maggio 2009 Corte di Cassazione - Sez. Prima


 

Domenica, 24 Maggio 2009 - a.p.


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