Domenica, 1 Agosto 2010| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
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Regolarizzazione colf e badanti dal 1° al 30 settembre 2009

Inserita nel Decreto anticrisi - Sarà possibile regolarizzare immigrati irregolari che al 30 giugno 2009 erano alle vostre dipendenze
     

Per la regolarizzazione di colf e badanti ormai è fatta. Adesso si attende solo la firma del Presidente della Repubblica e poi la legge sarà pubblicata in gazzetta ufficiale. Il decreto anticrisi prevede all’art. 1 - ter (Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie, )la procedura per l' emersione di colf e badanti.

La dichiarazione di regolarizzazione può essere presentata nel periodo che va dal 1° al 30 settembre 2009

Le domande per la regolarizzazione colf e badanti on line dal 1° al 30 settembre 2009
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge 3 agosto 2009, n. 102.


Colf e badanti. Le domande di regolarizzazione dal 1° al 30 settembre
Come regolarizzare il lavoro domestico irregolare.


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L'articolo 1 - ter e la relazione tecnica del Governo

Articolo 1-ter
(Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie)


1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli:

a) ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1° al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:

a) all'INPS per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, mediante apposito modulo;

b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione di cui al comma 4.

3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.

4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è presentata, con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;

b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;

e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;

f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3.

5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.

6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.

7. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6, la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.

8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme:

a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.

10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13.

11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 7, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8.

12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.

15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.

17. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla presenza dei cittadini extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.

18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 17 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispon¬dente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo.

L’articolo in esame, introdotto a nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite V e VI, dispone una regolarizzazione dei lavoratori italiani e stranieri, occupati in modo irregolare nelle attività di assistenza personale e del lavoro domestico, attraverso la presentazione di una dichiarazione di emersione da parte del datore di lavoro e previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Gli effetti finanziari della regolarizzazione sono destinati, in parte, ad incrementare il finanziamento dello Stato al Servizio sanitario nazionale di 67 milioni per il 2009 e di 200 milioni annui a regime.

Nella relazione tecnica del Governo allegata al testo dell’emendamento si ipotizza che la regolarizzazione possa interessare 300.000 lavoratori (metà impiegati nell’assistenza personale e metà nel lavoro domestico), di cui 130.000 italiani o comunitari e 170.000 stranieri non comunitari.

A partire dal 1982 sono stati approvati sei provvedimenti di regolarizzazione di lavoratori stranieri irregolari. Tali interventi sono stati adottati quasi sempre in coincidenza di modifiche alla normativa sull’immigrazione che, in quanto destinate a mutare il quadro legale di riferimento relativo alle regole e agli obblighi di soggiorno, provvedono contestualmente a sanare le eventuali irregolarità precedenti.

Ultima in ordine di tempo è la regolarizzazione del 2002 disposta dalla legge 189 (la cosiddetta “Bossi-Fini”) e dal decreto legge 195 di poco successivo. La legge 189/2002 oltre a modificare alcuni aspetti della disciplina dell’immigrazione contenuta nel testo unico del 1998, ha disposto una regolarizzazione dei rapporti di lavoro prestato da cittadini non comunitari come badanti o come lavoratori domestici (art. 33). Successivamente, la procedura di emersione è stata successivamente estesa a tutti i tipi di lavoro con il decreto legge 195/2002. Nel complesso sono stati regolarizzati 641.638 stranieri, di cui 315.199 lavoratori domestici e 326.439 lavoratori appartenenti ad altre categorie.

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Il comma 1 disciplina la dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro. Questa può essere presentata dal datore di lavoro italiano o cittadino dell’Unione europea, ovvero dal datore di lavoro extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno europeo a tempo indeterminato per soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno) di cui all’articolo 9 del D.Lgs. 286/1998, che alla data del 30 giugno 2009 occupa irregolarmente da almeno tre mesi lavoratori italiani o comunitari ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continua ad occuparli alla data di presentazione della denuncia in esame.

I lavoratori interessati dalla dichiarazione sono quelli adibiti ad attività di assistenza per il datore di lavoro o per i componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza (lettera a), ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (lettera b).

- La dichiarazione indicata al successivo comma 2 può essere presentata nel periodo che va dal 1° al 30 settembre 2009:

- all’INPS per il lavoratore italiano o il cittadino di paese dell’Unione europea, mediante apposita modulistica (lettera a);

- allo Sportello unico per l’immigrazione, di cui all’articolo 22 del D.lgs. 286/1998, per il lavoratore extracomunitario, mediante apposita dichiarazione di cui al successivo comma 3 (lettera b).

In ciascuna provincia è collocato uno sportello unico, ubicato presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo. Tale organismo è stato istituito dalla legge 189/2002 e si configura quale organismo responsabile dell’interno procedimento relativo all’instaurazione del rapporto di lavoro, assommando le attività in precedenza svolte dalle prefetture, dalle direzioni provinciali dalle lavoro e dalle questure, in modo da semplificare le procedure.

Il compito principale degli sportelli unici è di ricevere la richiesta di nulla osta al lavoro da parte del datore di lavoro e di rilasciarlo previo esame e, soprattutto, dopo verifica dell’indisponibilità per quel posto di lavoro di un lavoratore italiano o comunitario. Il nulla osta è poi consegnato al datore di lavoro o, su sua richiesta, inviato direttamente all’autorità diplomatica del Paese del lavoratore ai fini del rilascio del visto di ingresso.

Successivamente, sempre presso lo sportello deve essere firmato il citato contratto di soggiorno per lavoro (art. 5-bis, comma 3, T.U.) che costituisce titolo per il rilascio del permesso di soggiorno. Allo sportello unico, inoltre, devono essere comunicate tutte le variazioni intervenute del rapporto di lavoro.

Secondo il comma 3 la presentazione della dichiarazione di emersione, di cui al comma 1, è subordinata al pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Tale contributo non è deducibile ai fini dell’imposta sul reddito.

Al comma 4 si descrive la dichiarazione che viene presentata, con modalità informatiche, presso lo sportello unico per l’immigrazione (comma 2, lettera b). Tale dichiarazione deve contenere, pena l’inammissibilità:

- i dati identificativi del datore di lavoro, e, per il datore di lavoro extracomunitario, quelli relativi al titolo di soggiorno (lettera a);

- le generalità e la nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione con l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente valido per l’ingresso nel territorio dello Stato (lettera b);

- la tipologia e le modalità di impiego (lettera c);

- nell’ipotesi di richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l’attestazione del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di famiglia composta da un solo soggetto percettore di reddito ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito (lettera d);

- l’attestazione dell’occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1, vale a dire da almeno tre mesi dalla data di presentazione della domanda (lettera e);

- la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente CCNL di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l’orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall’articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del D.P.R. 394/1999[14] (lettera f);

Secondo il CCNL del lavoro domestico, valevole per il periodo 1° marzo 2007 - 28 febbraio 2011, la retribuzione è composta da minimo contrattuale, scatti di anzianità, compenso sostitutivo di vitto e alloggio e superminimo. I minimi retributivi sono fissati nelle relative tabelle allegate al CCNL e vengono rivalutati annualmente.

Nella norma del D.P.R. 394/1999 sopra richiamata, riguardante la richiesta di assunzione di lavoratori stranieri, si prevede che a tale richiesta sia allegata, tra l’altro, la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale (di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 335/1995).

- la proposta di contratto di soggiorno di cui dall’articolo 5-bis del D.lgs 286/1998 (lettera g);

Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato viene stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide. Il contratto deve contenere, a pena di invalidità, la garanzia del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore del tipo di quelli di edilizia residenziale pubblica e l'impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza. Il documento, infine, viene sottoscritto presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza del datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa.

- gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3 (lettera h).

Alla procedura di emersione possono aderire anche coloro che hanno fatto domanda di ammissione ai sensi dei decreti flussi per i lavoratori extracomunitari 2007 e 2008: infatti il comma 5 prevede che la dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale (sempre per le attività di cura e lavoro domestico) presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio del 30 ottobre 2007 (decreto flussi 2007) e 3 dicembre 2008 (decreto flussi 2008). Destinatari della norme sono presumibilmente coloro che hanno fatto richiesta di ammissione per le quote dei due decreti e per i quali non sono ancora state esaminate le domande.

In Italia l’immigrazione dei cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea è regolata secondo il principio della programmazione dei flussi, con i criteri e le modalità fissate nel testo unico del 1998[15]. Ogni anno il Governo, sulla base della necessità di manodopera interna, stabilisce il numero di stranieri che possono entrare nel nostro Paese per motivi di lavoro attraverso l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio (il cosiddetto decreto flussi).

Per il 2006 il Governo ha stabilito in 170.000 unità la quota di ingressi autorizzati di lavoratori extracomunitari, con un sensibile aumento rispetto agli anni precedenti quando la quota dei flussi si era stabilizzata intorno agli 80.000 permessi.

Una novità è rappresentata dalla decisione, presa successivamente, di allargare ulteriormente gli ingressi a tutti i lavoratori non stagionali che avevano fatto domanda per il decreto flussi del 2006: si tratta di 350.000 persone che avevano già presentato domanda e che erano stati esclusi perché eccedenti la quota di 170.000. L’accesso alla quota aggiuntiva non è subordinata alla presentazione di una nuova domanda, ma la concessione dei nuovi ingressi è basata sulle domande già regolarmente presentate, entro il 21 luglio 2006, ai sensi del decreto flussi di febbraio, previa verifica delle condizioni di ammissibilità.

Il decreto flussi per il 2007, adottato nell’ottobre 2007, ha autorizzato 170.000 quote di ingresso. Al 31 maggio 2008, termine ultimo per la presentazione delle richieste, risultavano pervenute 740.399 domande di nulla osta (di cui 420.369 per lavoro domestico).

Con le quote stabilite dal decreto flussi 2008 il Governo ritiene di poter fare fronte a tutte le richieste di assunzione nel settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona presentate fino al 31 maggio 2008, con particolare riferimento ai lavoratori appartenenti alle cosiddette altre nazionalità: “potrebbe quindi restare scoperto solo un numero di quote relativo ai lavoratori riguardanti le cosiddette nazionalità privilegiate e comunque, a fronte del numero complessivo di richieste di assunzione di lavoratori stranieri da impiegare nel settore del lavoro domestico e di assistenza alle persone, finora sono stati già rilasciati circa 95 mila nulla osta al lavoro”.

Il Governo ha proceduto alla definizione delle quote di ingresso dei lavoratori stranieri per il 2008 nella misura di 150.000 persone. Anche in questo caso, come avvenuto nel 2006, non si tratta di nuove quote, ma sono state utilizzate le graduatorie delle domande eccedenti presentate nel 2007 e pervenute agli Sportelli unici per l’immigrazione entro il 31 maggio 2008.

Per il 2009 le quote autorizzate sono destinate esclusivamente ai lavoratori stagionali (80.000 persone). La decisione di non procede all’autorizzazione di quote per lavoratori non stagionali era stata anticipata alla Camera dal Ministro dell’interno. Il Ministro ha ricordato che il Governo, per tutelare i lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro, ha accolto l'ordine del giorno presentato durante l'esame dell'atto Senato n. 733 in materia di sicurezza (recentemente approvato in via definitiva e non ancora pubblicato), che impegna il Governo a valutare la possibilità di sospendere per due anni l'adozione di nuovi decreti flussi, con particolare riguardo ai settori produttivi interessati dalla crisi economica in atto. E pertanto si è convenuto di emanare per il 2009 un decreto flussi esclusivamente relativo ai lavoratori stagionali nella quota di 80 mila - quota definita nella misura di quelli degli ultimi anni - che possono soggiornare per un periodo minimo di 20 giorni fino ad un massimo di nove mesi per lavori in agricoltura e nel settore del turismo.

Il comma 6 limita la presentazione della dichiarazione presso lo sportello unico per l’immigrazione (di cui al precedente comma 2, lettera b), per ciascun nucleo familiare:

- ad una unità, per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare

- a due unità, per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza.

Nella norma, peraltro, si prevede che la data della dichiarazione allo Sportello unico sia quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell’interno.

Il comma 7 definisce la procedura per l’esame delle domande relative ai lavoratori stranieri non comunitari. In via preliminare lo sportello unico dell’immigrazione verifica l’ammissibilità della dichiarazione e acquisisce il parere della questura sulla assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (quali una condanna per gravi reati o la minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, art. 4, comma 3 del testo unico immigrazione D.Lgs. 286/1998).

Una volta completa questa fase, si procede, come avviene ordinariamente in caso di assunzione di un lavoratore straniero non comunitario, alla stipula del contratto di soggiorno tra il datore di lavoro e il lavoratore straniero presso lo sportello unico (si veda in proposito sopra il comma 4, lett. g). La stipula del contratto di soggiorno è condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno (art. 5, comma 3-bis, del testo unico) la cui richiesta deve essere presentata al questore (art. 5, comma 2, testo unico).

Ai sensi del comma in esame, la stipula del contratto di soggiorno è subordinata alla esibizione della prova dell’avvenuto pagamento del contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore (si veda il comma 3) e, pena l’inammissibilità della domanda, della certificazione attestante la limitazione dell’autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l’assistenza.

Mentre la presenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione, la mancata presentazione delle parti per la firma del contratto di soggiorno comporta l’archiviazione del procedimento.

Entro 24 ore dalla stipula del contratto il datore di lavoro provvede alla denuncia di assunzione all’INPS.

La norma fa salve le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.

Si ricorda che attualmente il costo del premesso di soggiorno è di circa 72 euro. Il disegno di legge sicurezza (A.C. 2180 – A.S. 733), approvato dalle Camere e non ancora pubblicato, introduce un contributo per la richiesta di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno da stabilirsi con decreto ministeriale tra i limiti di 80 e 200 euro.

I commi da 8 a 11 contengono alcune disposizioni relative alle sanzioni connesse alla situazione di irregolarità dei lavoratori.



In particolare, per gli stranieri, sono considerate ai fini della sospensione le violazioni delle norme relative all’ingresso ed al soggiorno nel territorio nazionale, ad eccezione dei reati di favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina (art. 12 del D.Lgs. 286/1998). Per tutti, stranieri e italiani, sono sospesi i procedimenti che riguardano violazioni delle norme relative al lavoro nero.

Per quanto riguarda le prime, oltre alle violazioni delle norme attualmente recate dal testo unico, ed in particolare agli articoli 4 e 5, la disposizione in esame sospenderà presumibilmente anche i procedimenti derivanti dall’applicazione del nuovo articolo 10-bis del testo unico, introdotto dal citato disegno di legge sicurezza definitivamente approvato. (A.C. 2180 – A.S. 733). La norma prevede il nuovo reato di immigrazione clandestina, o più precisamente, di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, punito con una ammenda e l’espulsione.

In ogni caso, la norma in esame vieta espressamente procedere all’espulsione nelle more della definizione del procedimento di emersione, ad eccezione dei reati di favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina (comma 10).

La moratoria ha inizio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e dura almeno fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (comma 9). A partire da questo momento riprendono i procedimenti a carico di coloro che non hanno presentato la dichiarazione di emersione. Per coloro che hanno presentato la dichiarazione, la sospensione si conclude con la fine del procedimento amministrativo: se l’esito è positivo, ossia se la domanda è accolta e si è proceduto alla stipula del contratto di soggiorno e al conseguente rilascio del permesso di soggiorno, i reati e gli illeciti amministrativi sono estinti (comma 11). In caso negativo, la sospensione ha termine con l’archiviazione o il rigetto della dichiarazione (comma 9).

La cessazione della sospensione sembrerebbe, quindi, essere riferita sia al caso in cui il procedimento si concluda con il rigetto della dichiarazione, sia al caso di inammissibilità della domanda.

Si ricorda, che la regolarizzazione di cui all’art. 33 comma 6, della legge 189/2002, prevedeva la non punibilità collegata alla mera presentazione della dichiarazione di emersione del lavoro irregolare .

Il comma 12 prevede che in caso di dichiarazione di emersione contenente dati falsi, anche se viene stipulato il relativo contratto di soggiorno, questo è nullo e il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato.

Il comma 13 individua una serie di categorie di stranieri che sono esclusi dalla regolarizzazione. Si tratta in primo luogo di coloro che sono stati espulsi in uno dei seguenti casi:

- per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (art. 13, co. 1, testo unico);


- quando lo straniero è delinquente abituale o sia indiziato di appartenere ad associazioni criminali di tipo mafioso (art. 13, co. 2, lett. c) testo unico);

- per motivi di prevenzione di terrorismo (art. 3, decreto legge 144/2005, convertito con legge 155/2005).

Sono, pertanto, ammessi i destinatari di provvedimenti di espulsione perché entrati illegalmente nel territorio dello Stato (immigrati clandestini) o perché non hanno fatto richiesta del permesso di soggiorno o in presenza del permesso di soggiorno scaduto o non rinnovato (immigrati irregolari).

Inoltre, sono esclusi coloro che sono stati segnalati nel sistema informativo Schenghen ai fini della non ammissione nel territorio italiano.

Infine, non possono aderire alla regolarizzazione coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva e anche a seguito di patteggiamento, per uno dei gravi reati per i quali è previsto l’arresto in flagranza, di cui agli articoli 380 (arresto obbligatorio) e 381 (arresto facoltativo) del codice di procedura penale.

Al comma 14 vengono disciplinati una serie di provvedimenti di competenza ministeriale.

Con il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’interno ed il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate le modalità di imputazione del contributo forfetario, di cui al comma 2. La finalità di tale imputazione è quella di far fronte sia all’organizzazione e allo svolgimento dei compiti indicati nell’articolo in esame, sia alla posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato.

Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, vengono poi determinate le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.

Il comma 15 reca norme di natura penale.

La prima fattispecie di reato viene individuata nella presentazione, nell’ambito della procedura di emersione delle attività di assistenza e di sostegno alle famiglie, di false dichiarazioni o attestazioni, ovvero nel concorso nel medesimo fatto.

Si ricorda che l’articolo 33 della legge n. 189 del 2002, che ha disposto una regolarizzazione dei rapporti di lavoro prestato da cittadini non comunitari come badanti o come lavoratori domestici, al comma 7 sanzionava con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisse più grave reato, la presentazione di una falsa dichiarazione di emersione, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione. Una disposizione analoga era contenuta nell’articolo 1 del decreto legge 195/2002, che aveva esteso la procedura di emersione a tutti i tipi di lavoro.

Con riferimento alla rilevanza penale della condotta di chi “concorre al fatto”, occorre valutare l’opportunità di chiarire che si tratta di concorso nel medesimo reato, che, peraltro, già l’articolo 110 c.p. punisce con la stessa pena prevista per il reato.

Al fine della determinazione delle pene applicabili, il comma 14, anziché specificare la pena applicabile (come nelle disposizioni previste nelle precedenti regolarizzazioni) richiama l’articolo 76 del DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Tale ultima disposizione attribuisce rilevanza penale al rilascio di dichiarazioni mendaci, alla formazione di atti falsi o all’uso dei medesimi nei casi previsti dal testo unico (comma 1) nonché all’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità (comma 2). Ai fini della determinazione della pena, la norma rinvia al codice penale e alle leggi speciali in materia.

Il comma 3 della medesima disposizione considera, inoltre, come fatte a pubblico ufficiale le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà, nonché le dichiarazioni rese dalle persone rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, nel caso di impedimento alla dichiarazione; il comma 4 prevede la possibilità di applicare la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte, nel caso di reati commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte.

Con riferimento alle disposizioni del codice penale applicabili, si ricorda che, nell’ambito dei delitti contro la fede pubblica (Titolo VII del Libro II), il Capo III c.p. disciplina le falsità in atti. Con riferimento alla fattispecie in esame, si richiama l’articolo 483, che riguarda la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, punendo con la reclusione fino a due anni, la condotta di chi attesti falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. La medesima disposizione prevede che, nel caso di false attestazioni in atto dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. Potrebbe assumere rilievo anche l’articolo 485 c.p., che punisce la falsità in scrittura privata, ovvero la condotta di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso. In tal caso, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni. Si segnala, inoltre, che gli articoli 494 ss. c.p., relativi alle falsità cd. personali, disciplinano talune ipotesi delittuose caratterizzate, in particolare, dall’alterazione degli elementi identificativi di una persona.

Nel caso di fatto commesso attraverso la contraffazione o alterazione di documenti, oppure nel caso di utilizzo di uno di tali documenti contraffatti o alterati la disposizione prevede la reclusione da uno a sei anni.

L’art. 482 c.p. riguarda la falsità materiale commessa dal privato e rinvia alle fattispecie previste per il pubblico ufficiale con pene ridotte di un terzo. Gli articoli 476-480 riguardano i delitti di falsità materiale commessi dal pubblico ufficiale:

- l’art. 476 c.p., prevede la reclusione da uno a sei anni per il pubblico ufficiale che forma un atto falso o altera un atto vero (nella fattispecie aggravata di atto che fa fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni);

- l’art. 477 c.p., punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni la contraffazione o alterazione da parte del pubblico ufficiale di certificati o autorizzazioni amministrative;

- l’art. 478 c.p. punisce con la reclusione da uno a quattro anni il pubblico ufficiale che, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.

Con riferimento all’uso di un atto falso, l’art. 489 c.p. prevede nei confronti di chi, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso le pene stabilite per i delitti di falsità, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Si segnala, inoltre, che l’articolo 5, comma 8-bis, del testo unico sull’immigrazione (d. lgs. n. 286 del 1998) punisce con la reclusione da uno a sei anni la condotta di chi contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

La disposizione, infine, introduce l’aggravante per il fatto commesso da un pubblico ufficiale. Essa sembra riferita soltanto alla fattispecie di cui al secondo periodo. In tal caso la disposizione recherebbe una norma speciale rispetto alle ipotesi di falsità sopra richiamate applicabili al pubblico ufficiale.

Al comma 16 si disciplinano gli interventi per la valutazione dei requisiti di permanenza del cittadino extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale. In tal senso, si prevede che l’Istituto nazionale della previdenza sociale comunichi al Ministero dell’interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari per gli effetti disciplinati all’articolo 37 del D.P.R. 394/1999.

La norma sopra richiamata disciplina l’iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido. Laddove il lavoratore straniero perde il posto di lavoro nei casi di licenziamenti collettivi, individuali o in caso di dimissioni, l’impresa o il datore di lavoro ne danno comunicazione allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti entro 5 giorni dalla data di licenziamento.

Nei casi di licenziamenti collettivi il centro per l’impiego procederà all’iscrizione dello straniero nelle liste di mobilità ai fini indennità di mobilità ove spettante per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque per almeno sei mesi. Nei casi di licenziamento individuale o dimissioni, lo straniero, entro i successivi quaranta giorni dalla data della perdita del posto di lavoro, deve presentarsi presso il Centro per l’impiego per la dichiarazione in cui attesta l'attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno.

Il centro per l’impiego inserisce il nominativo del lavoratore nell’elenco anagrafico e notifica allo Sportello unico dell’immigrazione entro 10 giorni dall’effettuazione dell’inserimento.

Il comma 17, in conseguenza delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni sopra descritte, incrementa di 67 milioni di euro per il 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2010, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Viene poi rimesso ad un decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, la ripartizione tra le regioni di tali importi sulla base della presenza, in ciascuna regione, di cittadini extracomunitari risultanti dalla procedura di emersione.

La relazione tecnica all’emendamento 1.201 stima le maggiori entrate contributive in 1,3 miliardi di euro nei prossimi 4 anni: 130 milioni per il 2009 e 390 milioni per ciascun anno dal 2010 al 2012. Inoltre, nell’ipotesi di 300.000 richieste, il contributo forfetario una tantum di 500 euro a persona dovrebbe generare un introito complessivo di 150 milioni nel 2009, di cui il 40% destinato a far fronte agli oneri a carico del bilancio relativi ai maggiori oneri del servizio sanitario nazionale ed amministrativi. In particolare, i maggiori oneri per il SSN sono calcolati in 67 milioni per il 2009 e in 200 milioni per ciascun anno dal 2010 al 2012. Tale cifra è calcolata esclusivamente sul numero di lavoratori stranieri non comunitari (stimati in 170.000 persone) in quanto i lavoratori italiani e comunitari già usufruiscono delle prestazioni del SSN.

Il comma 18 quantifica gli oneri netti derivanti dall’articolo in esame, e provvede alla relativa copertura.

Il comma quantifica gli oneri in 77 milioni di euro per l’anno 2009, 294 milioni di euro per l’anno 2010, 371 milioni di euro per l’anno 2011 e 321 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.

Alla copertura degli oneri suddetti si provvede:

- quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2009, con le maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto ministeriale indicato al comma 14;

- quanto a 17 milioni di euro per l’anno 2009, a 294 milioni di euro per l’anno 2010, a 371 milioni di euro per l’anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all’INPS a titolo di anticipazioni di bilanci per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell’ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni contenute nell’articolo in esame.

Circolare esplicativa dell'11 agosto 2009 Agenzia delle Entrate
Versamenti del contributo per l'emersione di badanti e colf.

Legge n. 102 del 3 agosto 2009 (G.U. n. 179 del 4 Agosto 2009)

Emersione lavoro nero di colf e badanti: la circolare esplicativa - La brochure che spiega le procedure ai cittadini

Colf e badanti. Le domande di regolarizzazione dal 1° al 30 settembre

Vedi la sezione "Domande & Risposte

 

Lunedì, 3 Agosto 2009 - a.p.


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