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Reato clandestinità, incostituzionale

Sollevata questione legittimità alla Corte Costituzionale - Il reato di clandestinità, introdotto dalla legge n.94 del 15 luglio scorso, è incostituzionale. Il giudice del Tribunale di Pesaro Vincenzo Andreucci, è il primo ad aver sollevato la questione di legittimità davanti all’Alta Corte con una corposa ordinanza datata 31 agosto, in cui si contesta la violazione di ben quattro articoli della Costituzione, il 2, il 3, il 10 e il 27, nonché del principio costituzionale di ragionevolezza della legge penale.

Tutto nasce dalla storia di , un senegalese di 25 anni, in Italia senza fissa dimora, per il quale il prefetto di Pesaro ordina il 18 giugno l’espulsione dal territorio nazionale. Lo straniero viene trovato senza permesso di soggiorno. Alle forze dell’ordine dichiara di essere entrato in Italia due anni prima, nell’estate del 2007. Il prefetto delega l’esecuzione dell’espulsione al questore di Pesaro.

Questi, però, accerta che il senegalese non possiede “documenti idonei all’espatrio” mentre non ci sono posti disponbili in nessun Centro per l’identificazione. L’espulsione con accompagnamento alla frontiera, non è dunque proponibile: che se ne vada da solo, D., di lì a 5 giorni: entro il 23 giugno dovrà dunque lasciare il paese. Ma D. non lo fa, e il 25 agosto viene controllato dai carabinieri di Fano e arrestato. Al giudice viene chiesta la convalida dell’arresto. Ma il tribunale di Pesaro sospende il giudizio e solleva la questione di illegittimità costituzionale.

Secondo il giudice il reato di trattenersi in Italia in violazione della legge 94, non sussiste. Se le forze dell’ordine non hanno potuto accompagnarlo alla frontiera perché non aveva i documenti per l’espatrio, come poteva ottenere lui l’imbarco, cinque giorni dopo? Dunque D. aveva un “giustificato motivo” per non ottemperare all’ordine del questore.

Nella sua ordinanza il giudice Andreucci definisce poi “priva di effetti concreti per la maggior parte degli immigrati non regolari” la prevista ammenda da 5 mila a 10 mila euro, che quasi nessuno sarebbe in grado di pagare, e che contrasta dunque con il principio di ragionevolezza. La vera sanzione è l’espulsione, peraltro già prevista dall’ordinamento. Ma in queste norme vi è una “perversa razionalità”, quella di rendere la vita impossibile all’immigrato irregolare, “di fare terra bruciata attorno a lui” e di “minare radicalmente la possibilità stessa della solidarietà nei suoi confronti”. In conclusione, l’articolo 10 bis della legge 94, nella parte in cui prevede il soggiorno illegale nel territorio nazionale contrasterebbe con i seguenti principi della Costituzione: quello già citato di ragionevolezza che deve presiedere in ogni suo aspetto la legislazione in materia penale. Il principio di eguaglianza (articolo 3 della Costituzione) e di personalità della responsabilità penale (art.27) perché, con le sue sanzioni indiscriminate per gli stranieri che soggiornano illegalmente, “il reato presuppone arbitrariamente riguardo a tutti una condizione di pericolosità sociale” mentre la responsabilità penale “deve essere accertata in concreto e con riferimento alle singole persone”.

Violato il principio di solidarietà (articoli 2 e 3, primo e secondo comma della Costituzione) perché il nuovo reato provocherebbe “un radicale mutamento nello spirito e negli atteggiamenti dei cittadini, degli stranieri regolari e della società nel suo complesso, nei confronti di persone in condizione di povertà, obiettive difficoltà di vita, bisognose di solidarietà e di accoglienza”. Tutto il contrario di quella società “aperta e solidale” voluta dai costituenti.

Infine, il reato di soggiorno clandestino contrasterebbe con l’articolo 10 della Costituzione, perché non rispetta “i principi affermati in materia di immigrazione nel diritto internazionale” e violerebbe gli articoli 3 e 27 “per l’omessa previsione della mancanza di giustificato motivo come elemento costitutivo del reato o quantomeno come esimente codificata”.

Il dado è tratto. Ma L’Asgi, l’Associazione dei giuristi dell’immigrazione, ritiene assai probabile che altri giudici, da altre parti d’Italia, denuncino nelle prossime settimane e nei prossimi mesi l’illegittimità costituzionale del reato di clandestinità.

Vedi la sentenza del Tribunale di >Pesaro



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Domenica, 6 Settembre 2009 - ilmessaggero.it


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