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Niente espulsione per chi chiede asilo alla frontiera

Lo afferma la Cassazione che ha dato ragione ad un cittadino del Nepal - La Cassazione si è espressa favorevolmente a favore di un cittadino del Nepal che ha proposto ricorso perché gli è stato negato il diritto di richiedere asilo. Lo straniero era stato fermato dalla polizia di frontiera durante i controlli identificativi all'aeroporto in quanto vi era giunto clandestinamente. La Corte suprema di Cassazione nella sentenza n. 26253 del 27 ottobre 2009, depositata il 15 dicembre 2009 si è pronunciata per la prima volta sulla condizione dei richiedenti misure di protezione internazionale al momento dell’ingresso illegale nel territorio italiano e ha affermato che in base alle norme nazionali, comunitarie ed internazionali vigenti lo straniero, ha il “diritto di presentare contestuale istanza di riconoscimento della protezione internazionale e di permanere nello Stato, munito di permesso temporaneo o ristretto nel Centro d’identificazione, fino alla definizione della procedura avente ad oggetto la verifica della sussistenza delle condizioni per beneficiare dello status di rifugiato o dello status di protezione umanitaria”.

La Polizia di Frontiera deve necessariamente raccogliere la domanda di protezione internazionale e trasmetterla alla Questura di competenza che la comunicherà poi alla Commissione Territoriale competente per territorio. Il rifiuto di far presentare allo straniero la domanda d’asilo è del tutto illegittimo e pertanto l’Amministrazione deve astenersi “da alcuna forma di respingimento e da alcuna misura di espulsione".

L'amministrazione ha dunque un ruolo attivo di collaborazione nei confronti di un soggetto debole e dunque il giudice di pace nel procedimento di opposizione al decreto di espulsione di uno straniero che lamenti la non collaborazione dell'amministrazione e dunque la violazione di quei principi deve ammettere la prova testimoniale dell'eventuale illegittimo rifiuto di ricevere la domanda, ai fini dell'eventuale annullamento del decreto espulsivo.

Vedi la sentenza n. 26253 del 27 ottobre 2009 – Cassazione sez. I civile

 

Mercoledì, 3 Marzo 2010 - a.p.


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