Revoca cittadinanza da parte di uno Stato dell'UE
Lo conferma la sentenza della Corte di giustizia Europa del 2 marzo 2010
La Corte di giustizia Europea ha confermato la sentenza secondo la quale uno Stato membro dell’UE potrebbe revocare in qualsiasi momento la cittadinanza ad un cittadino che l’abbia ottenuta in maniera fraudolenta. Ciò vale anche nel caso in cui tale revoca produca la conseguenza che l’interessato perda la cittadinanza dell’Unione per il fatto di non possedere più la cittadinanza di uno Stato membro. In tale ipotesi, però, la decisione di revoca deve rispettare il principio di proporzionalità. La sentenza dunque ricorsa questi poteri, ma rammenta anche i diritti del cittadino.
Tutto è stato sollevato dalla Corte Suprema Tedesca dei confronti di un naturalizzato proveniente dall’Austria. Il Land Baviera ha successivamente deciso di revocare retroattivamente la naturalizzazione del sig. Rottmann, in quanto questi avrebbe dissimulato il fatto di essere stato sottoposto ad istruttoria penale in Austria ed aveva dunque ottenuto in modo fraudolento la cittadinanza tedesca.
Sono molto importanti alcuni punti, così come ricorda la sentenza. Occorre verificare, infatti, se la revoca della naturalizzazione e dunque la perdita dei diritti di cui gode ogni cittadino dell’Unione, siano giustificate e proporzionate in rapporto alla gravità dell’infrazione commessa dall’interessato, al tempo trascorso tra la decisione di naturalizzazione e la decisione di revoca, nonché alla possibilità per l’interessato di recuperare la propria cittadinanza di origine. Occorre verificare, in particolare, se la revoca della naturalizzazione e dunque la perdita dei diritti di cui gode ogni cittadino dell’Unione – tra i quali rientra il diritto di invocare il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza – siano giustificate e proporzionate in rapporto alla gravità dell’infrazione commessa dall’interessato, al tempo trascorso tra la decisione di naturalizzazione e la decisione di revoca, nonché alla possibilità per l’interessato di recuperare la propria cittadinanza di origine.
Vedi la circolare
Venerdì, 5 Marzo 2010 - a.p.






