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La falsa richiesta di nulla-osta è un reato

Lo stabilisce una sentenza del Tribunale di Brescia - L’ordinanza del 1 aprile 2010 del Tribunale di Brescia è stata esemplare. La falsa richiesta di nulla-osta è un reato e pertanto perseguibile come favoreggiamento all’immigrazione clandestina, o perlomeno “tentato favoreggiamento”, anche perché il reato non si è davvero compiuto ma c’è stata una falsa attestazione che comunque ha portato dei controlli e alla scoperta dell’illecito. Come recita l’art. 12 del Testo Unico sull’immigrazione, la violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona ed è per questo che il Tribunale di Brescia ha condannato alcune persone per questo tipo di reato.

Secondo la giurisprudenza di legittimità la fattispecie afferisce non solo le ipotesi di procurato ingresso di stranieri extracomunitari sans papier, senza documenti e quindi in condizione di clandestinità, ma anche tutte quelle ipotesi in cui l’ingresso è comunque illegale, essendo stato ottenuto il titolo formale (legittimante l’ingresso) attraverso la rappresentazione di situazioni (lavorative, ad esempio) simulate o false; a tal fine la giurisprudenza ha stigmatizzato il richiamo onnicomprensivo, contenuto nella norma in questione, alla violazione di tutte le norme del testo unico sull’immigrazione, quindi anche a quelle regolatrici ai fini del rilascio del visto - in particolare l’art. 22.

Infatti, la richiesta di nulla-osta al lavoro ex art. 22 si atteggia quale manifestazione di volontà che, sebbene privata, costituisce condizione essenziale per l’eventuale successiva adozione dell’atto pubblico (nulla-osta e, poi, visto d’ingresso) necessario a legittimare l’ingresso in Italia.

Ne deriva che, se la richiesta stessa si fonda su falsi presupposti, per non essere veritiera ed effettiva la proposta di lavoro del datore di lavoro, essa integra gli estremi del reato di cui all’art. 12 dlgs. 286/98.

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Giovedì, 22 Aprile 2010 - a.p.


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