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Regolarizzazione colf e badanti: la condanna inflitta per la violazione dell’ordine non rientra tra i reati ostativi alla sanatoria

Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - Con l'ordinanza n. 296 del 21 aprile 2010 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, ha accolto il ricorso contro il rigetto di una istanza di emersione emesso a seguito di una condanna inflitta allo straniero per la violazione dell'ordine del questore a lasciare entro cinque giorni il territorio italiano (art. 14, comma 5-ter del Testo Unico Immigrazione), in quanto tale reato non rientra tra i motivi ostativi alla regolarizzazione. Per i casi in cui la sentenza non era stata ancora emessa non vi sono stati problemi. A confermarlo è stata emessa la sentenza del Tribunale di Perugia n. 381 del 23 marzo 2010.

Con quest'ultima decisione, invece, il TAR della Toscana ha riconosciuto l'inesattezza delle disposizioni fornite alle questure con la circolare emanata il 17 marzo 2010 dal Ministero dell’Interno, la quale era stata considerata la condanna emessa per violazione dell'ordine del questore, rientrante tra i reati previsti dagli articoli 380 e 381 del c.c.p., cioè ostativa alla regolarizzazione (legge 102 del 2009), portando cioè all'espulsione dello straniero.

Ordinanza Tar Toscana n. 296 del 21 aprile 2010

Ordinanza n. 300 del 21 aprile 2010 Tar Toscana

Ordinanza n. 301 del 21 aprile 2010 Tar Toscana

Estinzione del procedimento giudiziario a seguito dell’avvenuto inoltro della domanda di emersione, qualora la condanna non sia ancora stata emessa
Sentenza n. 381 del 23 marzo 2010

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Sabato, 24 Aprile 2010 - a.p.


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