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Flussi stagionali 2010: misure di contrasto al lavoro “in nero”

Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Lavoro - La circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Lavoro emanata il 18 giugno scorso, stabilisce che:
- nell’ambito dell’istruttoria relativa alle domande di nulla osta, le Direzioni Provinciali del Lavoro, al fine di rilasciare il prescritto parere, devono valutare con particolare rigore la sussistenza di pregressi episodi in cui i datori di lavoro, dopo aver ottenuto il rilascio di nulla osta a favore di lavoratori stagionali, non abbiano proceduto all’assunzione ovvero abbiano richiesto la revoca di nulla osta già rilasciati;

- il datore di lavoro deve accompagnare il lavoratore extracomunitario allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno ed effettuare, entro 48 ore dalla data apposta sul medesimo contratto, la prescritta comunicazione obbligatoria ai fini dell’assunzione;

- un nuovo datore di lavoro stagionale può subentrare al primo se quest’ultimo, convocato allo Sportello Unico, non può dar seguito al rapporto per giustificati motivi.
La richiesta di revoca del nulla osta già concesso può essere accolta solo se il visto d'ingresso corrispondente non è stato ancora rilasciato, esclusivamente in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate.

Vedi la circolare del 18-6-2010

Decreto Flussi stagionali 2010. Al via le procedura on line per i nulla osta

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Lunedì, 21 Giugno 2010 - a.p.


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