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Al minore non accompagnato non può essere rilasciato il permesso di soggiorno se manca un progetto di integrazione sociale

Lo ha deciso Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania con sentenza n. 27535 del 16 dicembre 2010 ha rigettato il ricorso di un minore cittadino extracomunitario non accompagnato, che aveva chiesto il rilascio del permesso di soggiorno (per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura). I giudici hanno affermato che la fattispecie rientra nell’ambito di operatività dell’art. 32 del d.lgs. 286/1998, in cui vengono elencate le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno. Tra queste condizioni, la norma prevede che al cittadino straniero di minore età non è accompagnato, può essere rilasciato il permesso di soggiorno, se lo stesso si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni e sia stato ammesso per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio (di cui all’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.). Il Tar respingendo il ricorso ha spiegato che, trattandosi di minore non accompagnato, oltre a mancare l’eventuale provvedimento di sottoposizione a tutela o affidamento, manca anche l’ammissione ad un progetto, almeno biennale, di integrazione sociale e civile e manca la permanenza in Italia per un periodo pari almeno a tre anni prima del compimento della maggiore età.

Sentenza n. 27535 del 16 dicembre 2010, Tar Campania

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Giovedì, 30 Dicembre 2010 - a.p.


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