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La procedura del nulla osta al lavoro stagionale 2011

Si ha tempo per l'invio sino al 31 dicembre 2011 - L'invio delle domande sarà possibile dalle h. 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto e sino alle h. 24.00 del 3 1 dicembre 2011

Dalle ore 8.00 del 28 febbraio 2011, è possibile accedere al sito dedicato al decreto flussi 2011 per lavoro stagionale per la compilazione dei moduli di domanda da trasmettere nei tempi sopraindicati.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA

Le domande di nulla osta per il lavoro stagionale (mod.C - stag.) possono essere presentate, come già avvenuto in analoghe precedenti occasioni, esclusivamente con modalità informatiche.


Le procedure riguardanti le modalità di registrazione dell'utente e l'invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso e sono rinvenibili sul sito internet del Ministero dell'Interno (www.intemo.it).

PROTOCOLLI D'INTESA

Anche in questa occasione, le Associazioni di categoria di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 394/1999, firmatarie dei protocolli stipulati con questo Ministero unitamente a quello del Lavoro e delle Politiche Sociali, potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni.

Il protocollo è aperto all'adesione di altre associazioni interessate.

ISTRUTTORIA

Rispettando l'ordine cronologico di presentazione, il sistema di gestione dei procedimenti consente di ordinare le domande in base alla data di inizio dell'attività lavorativa per rendere ancora più razionale la trattazione delle domande stesse e per evitare che la trattazione tardiva possa determinare la cessazione dell'interesse da parte del richiedente.

Si richiamano di seguito le disposizioni diramate con circolare congiunta del Ministero dell'interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - prot. n. 3965 del 18.06.2010:

- le competenti Direzioni Provinciali del Lavoro, nell'ambito dell'istruttoria relativa alle domande in argomento, al fine di rilasciare il prescritto parere, dovranno valutare con particolare rigore gli esiti di specifici accertamenti da svolgere in merito alla sussistenza di pregressi episodi in cui i datori di lavoro, dopo aver ottenuto il rilascio di nulla osta a favore di lavoratori stagionali, non abbiano proceduto all'assunzione ovvero abbiano richiesto la revoca dei nulla osta già rilasciati.

- Il datore di lavoro dovrà accompagnare il lavoratore extracomunitario allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno ed effettuare, entro 48 ore dalla data risultante dal timbro presente sul medesimo contratto, la prescritta comunicazione obbligatoria ai fini dell'assunzione.

- Al momento della presentazione presso lo Sportello Unico, qualora il datore di lavoro non intenda più procedere all'assunzione del lavoratore stagionale, purchè con motivate giustificazioni, potrà essere consentito il contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro cessato.

- La richiesta di revoca dei nulla osta già concessi potrà essere accolta solo nei casi in cui non sia già stato rilasciato il visto di ingresso e soltanto in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate.

Inoltre, si informa che, per quanto attiene la sussistenza del requisito reddituale per i datori di lavoro che svolgono l'attività di imprenditori agricoli, sarà possibile – in conformità a quanto recentemente affermato dall' Agenzia delle Entrate ricondurre la capacità economica non soltanto al reddito agrario, il cui ammontare è quasi sempre insufficiente a raggiungere una soglia minima di reddito, ma anche ad altri indici di ricchezza, quali - ad esempio - i dati risultanti dalla dichiarazione IVA, considerando il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenendo conto anche dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori.

Infine, si conferma l'opportunità che gli Sportelli Unici adottino, anche rispetto ai requisiti relativi all'idoneità dell'alloggio, lo stesso criterio istruttorio, qualora venga richiesto il nulla osta per il medesimo lavoratore straniero e la sistemazione alloggiativa dell'anno precedente, evitando di richiedere la produzione della certificazione già acquisita.

RILASCIO DI NULLA OSTA PLURIENNALE PER LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE.

Il decreto in argomento dispone (art.2) che, sempre nell'ambito della quota prevista di n. 60.000 ingressi, siano ricompresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati nell'articolo 1, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale.

Al riguardo, si informa che, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero degli mari Esteri ed il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, è stato individuato il procedimento finalizzato a dare attuazione all' articolo 5 comma ter del T.U. 286/1998 ed all'articolo 38 bis del D.P.R. 394/1999 , che prevedono il rilascio di un permesso pluriennale per lavoro stagionale.

Il procedimento si articola nella maniera di seguito illustrata.

I1 datore di lavoro dovrà specificare nella domanda che la richiesta è finalizzata ad ottenere un nulla osta pluriennale, precisando altresì la durata temporale annuale del contratto che dovrà essere pari a quella usufruita dal lavoratore nei due anni precedenti, cosi come previsto dall'Articolo 5
articolo 5
comma ter del T.U. sull'immigrazione.

La fase successiva della procedura segue le consuete modalità: lo Sportello Unico competente dovrà acquisire i pareri della Questura e della Direzione Provinciale del Lavoro.
La Questura, oltre ai consueti adempimenti, effettuerà il controllo dei permessi di soggiorno per verificare il rilascio/richiesta nei due precedenti anni ed invierà allo Sportello Unico, tramite il sistema "nulla osta al visto" del CEN, l'esito della verifica.
Analogamente, la Direzione Provinciale del Lavoro provvederà al controllo sulle comunicazioni obbligatorie, al fine di verificare l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro nei due anni precedenti e trasmetterà allo Sportello Unico, tramite il sistema SPI, l'esito delle verifiche. Si sottolinea l'importanza di tale adempimento che comporta, in caso di accertamento negativo, l'inaccettabilità della domanda.

Lo Sportello Unico rilascerà, quindi, un nulla osta pluriennale, che sarà inviato al Ministero degli Affari Esteri con le modalità telematiche già in uso.

Al momento del ritiro del nulla osta, il datore di lavoro firmerà il contratto di soggiorno ed il lavoratore extracomunitario, ottenuto il visto, entro 8 giorni dall'ingresso sui territorio nazionale, si recherà insieme al datore di lavoro presso lo Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno, che verrà rilasciato ogni anno.

Per gli anni successivi al primo, ovvero per il secondo e terzo anno, è in corso di predisposizione un modello telematica di comunicazione, che entrerà in uso a partire dal 1^ gennaio 2012, attraverso cui il datore di lavoro esprimerà la volontà di confermare l'assunzione del lavoratore. Tale conferma potrà essere inviata indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale, in quanto la quota risulta essere già stata assegnata sulla base del decreto flussi per lavoro stagionale del primo anno. La comunicazione telematica sarà inviata al Ministero per gli Affari Esteri ai fini del rilascio del visto di ingresso. Successivamente, il lavoratore, insieme con il datore di lavoro, dovrà recarsi entro 8 giorni presso lo Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno.

Circolare del 25 febbraio 2011

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Martedì, 1 Marzo 2011 - a.p.


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