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Comune di Montecchio, troppe restrizioni per la concessione dell'idoneità alloggiativa

Il Tribunale di Vicenza riconosce ai ricorrenti anche un risarcimento monetario - Altra batosta per tutti quei sostenitori che hanno fatto di tutto per aggiungere maggiori restrizioni per la concessione dell'idoneità abitativa. Non ultima la delibera della città di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, che di fatto ha "rivisto" tutti i parametri utilizzati per il  rilascio del certificato di idoneità abitativa ai cittadini stranieri e li ha adeguati a quelli previsti ai fini  della presentazione delle istanze di ricongiungimento familiare, di rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e di stipula del "contratto di soggiorno" richiesto in sede di avvio di un'attività di lavoro subordinato.

Insomma, maggiori restrizioni per tutti i cittadini extracomunitari, aggiungendo anche il divieto di ospitare alcun soggetto straniero allorchè il numero delle persone presenti nell'abitazione sarebbe divenuto superiore a quello indicato nel certificato di idoneità dell'alloggio.

Il Tribunale di Vicenza ha emesso la sentenza n. 1684/2011 e ha specificato che "la discriminazione operata nei confronti dei cittadini stranieri è evidente, anche in relazione alle evidenti finalità discriminatorie della misura, al di là dei proponimenti apparentamenti neutrali o addirittura fuorvianti utilizzati per giustificarla. A dimostrazione della finalità discriminatoria delle delibere comunali, viene citata la coerenza delle medesima con il programma elettorale dell'Amministrazione, volto ad emarginare ed escludere le componenti non autoctone della cittadinanza, nonché il fatto che, dopo la loro emanazione, l'Amministrazione comunale si sia prodigata  per applicare le delibere in maniera selettiva, attraverso dei controlli a tappeto eseguiti dalla Polizia locale nelle abitazioni dei cittadini extracomunitari residenti, al fine di verificare la conformità degli alloggi con i nuovi parametri di abitabilità".

Oltre alla sospensione dell'ordinanza, la decisione del giudice del Tribunale di Vicenza ha accolto l'istanza di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dai ricorrenti, nelle forme del danno morale in senso stretto e nella misura di 500 euro per ciascun soggetto.

Vedi la sentenza n. 1684 del 31 maggio 2011 del Tribunale di Vicenza



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Martedì, 7 Giugno 2011 - a.p.


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