Il silenzio sulla domanda di cittadinanza equivale all'accoglimento
Potrebbe anche essere nominato un Commissario esterno - In data 23 giugno 2008 un cittadino extracomunitario aveva fatto richiesta formale di concessione della cittadinanza italiana. Così come previsto dal D.P.R. n. 362 del 18 aprile 1994, il termine per la definizione dei procedimenti "è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda", quindi il Ministero aveva l'obbligo di pronunciarsi entro il termine.
Il ricorso era fondato sul silenzio-assenzio, ma il Tar del Lazio lo ha annullato, obbligando il Ministero dell'Interno di pronunciarsi entro trenta giorni. C'è di più. Potrà essere nominato un Commissario nel caso in cui questo termine non venga rispettato, avvalendosi anche degli uffici e dei funzionari del Ministero pur di non superare gli ulteriori sessanta giorni di tempo.
Vedi la sentenza n. 5528 del 21 giugno 2011 del Tar del Lazio
Martedì, 28 Giugno 2011 - a.p.