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Pensioni e assegno di autosufficienza, le paga il Paese d'origine

Lo ha stabilito una sentenza della Corte Europea - La sentenza della Corte Europea del 30 giugno scorso ha ben specificato come "il lavoratore subordinato o autonomo che risiede nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato competente e che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni, beneficia nello Stato in cui risiede". Ciò vuol dire che anche se è maturato la pensione in uno Stato membro e successivamente si torna nel proprio Paese d'origine, per effetto dell'affiliazione facoltativa continuata, si avrà diritto alla prestazione della pensione o della rendita dovuta.

"Nel caso in cui, diversamente da tale ipotesi, la normativa dello Stato membro di residenza preveda prestazioni in denaro per il rischio di perdita dell'autosufficienza, peraltro solo in misura inferiore a quella delle prestazioni relative al rischio medesimo previste dall'altro Stato membro debitore di pensione, l'art. 27 del regolamento n. 1408/71, nel testo modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1386/2001, dev'essere interpretato nel senso che tale persona ha diritto, nei confronti dell'ente competente di quest'ultimo Stato, a percepire un'integrazione di prestazioni pari alla differenza tra i due importi.

Vedi la sentenza della Corte Europa del 30 giugno 2011 - Causa C388/09


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Venerdì, 1 Luglio 2011 - a.p.


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