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Flussi, no al permesso se il datore di lavoro non vuole il dipendente

Viene concesso il permesso solo se il richiedente ha ancora la volontà di assumere il dipendente - Per il decreto flussi, una cittadina originaria del Marocco era stata chiamata a lavorare come collaboratrice domestica in Italia, anche se in possesso di un titolo professionale di infermiera. Ma dopo aver fatto ingresso in Italia il 2 maggio 2007 ed aver fatto richiesta del primo permesso di soggiorno, la stessa si è dimessa dal posto di lavoro.

Quindi la Questura di Venezia ha respinto l'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro perchè la ricorrente non risultava avere prestato la propria opera lavorativa presso il datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta, perchè in contrasto con l'art. 5 comma 5 del Testo Unico immigrazione e della circolare del Ministero dell'Interno del 20 agosto 2007.

Proponendo ricorso al Tar, lo stesso veniva respinto, perchè il richiedente non ha mai dimostrato la volontà di procedere ad un effettiva assunzione.
Nello stesso periodo però, la ricorrente aveva trovato un nuovo lavoro presso una Società Cooperativa, ma questo non è bastato, quanto si è rivolta al Consiglio di Stato che ha definitivamente chiuso la questione.

Come si legge dalla sentenza n. 4151 del 11 luglio 2011, "l'ingresso in Italia della ricorrente non era stato effettivamente finalizzato alla costituzione di un reale rapporto di lavoro, ma era stato attivato per consentire un ingresso nel territorio nazionale per la ricerca di soluzioni lavorative del tutto aleatorie, da rinvenire successivamente in una situazione di illegalità sin dall'origine, non aderente ai motivi legittimanti l’ingresso in territorio italiano dello straniero".

Inoltre, la donna non ha allegato la dichiarazione a firma del responsabile dello sportello unico dell'immigrazione - dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione - alla domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, così come previsto dalla circolare del 20 agosto 2007.

Vedi la sentenza n. 4151 del 11 luglio del Consiglio di Stato

Vedi la circolare del 20 agosto 2007 del Ministero dell'Interno






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Lunedì, 25 Luglio 2011 - a.p.


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