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Via libera al matrimonio tra italiani e immigrati irregolari

Anche senza permesso di soggiorno lo straniero può contrarre matrimonio in Italia - La Corte Costituzionale con sentenza nr. 245 del 25 luglio 2011, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 116, comma 1, del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole "nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano".

Con l'entrata in vigore del pacchetto sicurezza del 2009, non era possibile infatti, sposarsi in Italia con un cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno. Il caso nasce a Catania, dove una cittadina italiana, si era vista negare il via libera alla celebrazione delle nozze con un cittadino marocchino, perché il futuro marito non aveva prodotto "un documento attestante la regolarità del permesso di soggiorno".

Come stabilito dalla sentenza del 25 luglio, il matrimonio è un diritto "inviolabile della persona" e pertanto riconosciuto a prescindere dalla "comunità politica" di appartenenza. Infatti, anche se è lecito avere disparità di trattamento per quanto riguarda le "discipline legislative e amministrative", collegati "alla ponderazione di svariati interessi pubblici", come "la sicurezza e la sanità pubblica, l'ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione", la "condizione giuridica dello straniero non deve essere considerata – per quanto riguarda la tutela di tali diritti – come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi".

E' fondamentale un ulteriore punto, in cui la sentenza fa riferimento, che sono i matrimoni di comodo. Per evitare questo fenomeno, viene richiamato l'articolo 30, comma 1-bis, del Dlgs n. 286/1998 che prevede, che il permesso di soggiorno "è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole".

Sentenza nr. 245 del 25 luglio 2011 della Corte Costituzionale

Circolare n. 21 del 26 luglio Ministero dell'Interno

Circolare n. 22 del 3 agosto 2011 Ministero dell'Interno



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Martedì, 26 Luglio 2011 - a.p.

 cuccioletta85ss

17/08/11 

era ora!!!nessuno può vietare il diritto di AMARE

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