Espulsione, è indispensabile tradurre il provvedimento in una lingua veicolare
L’aggravante riguarda l’assenza di alcuna attestazione di indisponibilità di traduttore - Come recita l’art. 13 comma 7 “il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola”.
E’ il caso di una cittadina extracomunitaria il cui decreto d’espulsione è stato prodotto in lingua araba e senza la presenza nell'atto di alcuna attestazione di indisponibilità di un traduttore nella lingua conosciuta.
La Cassazione con la sentenza n. 16962 del 4 agosto 2011 ha confermato che è indispensabile informare il cittadino straniero di qualsiasi provvedimento che lo riguarda e nel caso specifico, visto che si parla di espulsione amministrativa, era necessario tradurre il cartaceo nella lingua veicolare, o almeno reperire un traduttore per spiegare la situazione giuridica dello straniero.
Vedi la sentenza n. 16962 del 4 agosto 2011 della Corte di Cassazione
Giovedì, 10 Maggio 2012 - a.p.
