Stagionali, per la conversione del permesso non serve rientrare in Patria
Secondo il Tar Lazio lo straniero avrebbe rischiato di perdere il lavoro - Come ben sappiamo i lavoratori stranieri entrati in Italia in qualità di stagionali e rientrati regolarmente nel Paese d’origine entro la scadenza del periodo prefissato hanno il diritto di precedenza per il rientro nel territorio italiano nella stagione successiva nonché, come recita l’art. 24 del testo unico comma 4, “può inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni”.
E’ il caso di un cittadino straniero a cui è stato negato la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato per la mancanza del requisito che è il ritorno in Patria.
La giurisprudenza amministrativa non segue la stessa linea:
- T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 07 dicembre 2006 , n. 7198: la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale è consentita solo per i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale;
- T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 03 marzo 2010 , n. 526: il lavoratore stagionale dovrebbe sempre rientrare nel suo Paese d'origine, per poter ottenere il rilascio del permesso di soggiorno a titolo diverso da quello stagionale, previa autorizzazione al reingresso in Italia ed autorizzazione della direzione provinciale del lavoro competente ai fini della richiesta conversione, pur sempre nel rispetto delle quote di flusso annuale;
- T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 20 aprile 2010 , n. 170; TAR Umbria n. 130/2007 e n. 304/2006; TAR Piemonte, II, 30 marzo 2004, n. 706: per la conversione in permesso di lavoro subordinato devono sussistere solo le condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato e la mancanza di elementi ostativi;
Secondo la sentenza n. 4994 del 1 giugno 2012 del Tar del Lazio, la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo indeterminato, richiesta prima della scadenza del titolo di soggiorno per lavoro stagionale, non può essere rigettata solo per il mancato previo rientro in patria, perché lo straniero rischierebbe seriamente di perdere il lavoro ottenuto.
Pertanto si è espressa favorevolmente a favore del ricorrente ed ha accolto il ricorso, ma ha ribadito che la conversione del permesso di soggiorno deve comunque rientrare nei limite delle quote del decreto flussi.
Vedi la sentenza n. 4994 del 1 giugno 2012 del Tar Lazio
Vedi l'art. 24 comma 4 del Testo Unico sull'immigrazione
Lunedì, 11 Giugno 2012 - a.p.
