Giovedì, 25 Aprile 2024| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Si al permesso di soggiorno al per transessuale straniero coniugato con cittadina italiana

Il matrimonio è ancora legalmente valido per mancanza di rettifica anagrafica del sesso e se è comprovata la convivenza con la moglie - La decisione nasce dal ricorso di un cittadino brasiliano che chiedeva al Tribunale di annullare il provvedimento della Questura di Reggio Emilia di diniego del pds per motivi familiari nonostante il medesimo fosse coniugato con cittadina italiana dal 2007.

Il diniego si fondava sull’acclarata transessualità del ricorrente, nonostante l’effettiva convivenza more uxorio con la coniuge, che di fatto impediva la comunanza materiale e spirituale tra coniugi, e che comprovava il matrimonio contratto solo per regolarizzare il coniuge. Invero il matrimonio è legalmente valido, così come veniva stabilito da decreto pronunciato dal Tribunale di Reggio Emilia (con cui si rilasciava permesso di soggiorno per motivi di famiglia) dopo un primo diniego della Questura, ma la convivenza era elemento obiettivo, consistente in comunione effettiva di vita e dall’audizione di svariati testi considerati attendibili, risultava che il ricorrente aveva base stabile nell’appartamento della moglie, così come si appalesava la vita comune dei due coniugi insieme ai loro figli e il rapporto familiare risultava tutt’altro che simulato bensì vero e intenso.

Nonostante il suddetto permesso non fosse mai stato revocato a fronte della caducazione del decreto citato (a causa di impugnazione del Ministero dell’Interno) il Prefetto, emanava provvedimento di espulsione annullato dal Giudice di Pace di Reggio Emilia sulla base di istruttoria dalla quale emergeva che comunque il ricorrente non aveva cambiato sesso anagrafico e se non vi è rettificazione anagrafica non vi può essere separazione e divorzio; inoltre non viene ritenuta persuasiva dal Tribunale l’incompatibilità tra convivenza more uxorio e identità di genere del marito. Ne consegue che se il rapporto affettivo è condiviso tra coniugi non viene meno la convivenza more uxorio.

Tra l’altro in giurisprudenza si è affermato il fenomeno di rapporti coniugali basati sulla prosecuzione della convivenza a fronte anche del mutamento di sesso di uno dei coniugi (Tribunale di Modena II sez.civile decreto 27/10/2010 riformata da Corte Appello di Bologna decreto del 4/2/2011, Corte di Cassazione I sez. civile sentenza 14/4/2005 – 18/6/2005).

Sulla base di tali presupposti (convivenza congiuntamente alla mancata prova che il matrimonio sia avvenuto allo scopo esclusivo di consentire solo di soggiornare in Italia) veniva concesso il permesso di soggiorno per motivi familiari.

Ordinanza n. 8354/2012 del 9 febbraio 2013 Tribunale di Reggio Emilia




Sostieni le nostre iniziative con almeno 1 € - Inserisci l'importo » €



Martedì, 5 Marzo 2013 - avv. MariaGrazia Stigliano


Per inserire un commento, devi essere registrato. Registrati oppure inserisci username e password in alto.