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Non può essere rifiutata la cittadinanza solo per aver commesso il reato di guida in stato di ebrezza

Il Consiglio di Stato ha dimostrato come è necessario valutare tutti gli aspetti dell'integrazione dello straniero e non solo il reato commesso - Il paradosso italiano si esprime frequentemente nella complessità del corpo delle leggi, un modo di legiferare che da sempre ha creato precedenti e da sempre è stato oggetto di discussioni accese e vivaci. La legge italiana è complessa e non sempre di facile applicazione, proprio per questo in molti frangenti si assiste a una sorta di guerra a distanza tra vari organi che sono adibiti a farla rispettare e a promuoverla.

Spesso in passato si è intervenuto su un reato odioso che molte occasioni non solo crea incidenti gravi, in alcuni casi crea situazioni drammatiche, famiglie distrutte dal dolore che si trovano improvvisamente a piangere un familiare. ll reato in questione è quello legato alla guida in stato d'ebbrezza, un problema che spesso in passato è stato oggetto di campagne di sensibilizzazione per una guida prudente, cercando di diffondere un messaggio alternativo.

Il messaggio puntava al fatto di dire ai giovani che se proprio bevevano, cercare magari poi di mettere alla guida uno sobrio, evitando così le famose e famigerate stragi del sabato sera un problema spesso portato alle cronache. Difficile pensare poi che ci possano essere delle situazioni nella quali al reato in stato d'ebbrezza con relativa sentenza penale, si associ un permesso di soggiorno che viene negato per il problema in questione.

Una condanna passata per guida in stato d'ebbrezza è stato il motivo per il quale a un cittadino ganese, residente in Italia da ben 22 anni è stata negata la cittadinanza, il Ministero dell'interno ha valutato la condanna penale inflittagli per guida in stato d'ebbrezza come elemento discriminante. Resta però il fatto che la sentenza del  28 maggio 2013, n. 2920, specifica che per quanto sia un reato che crea allarme sociale punibile, questo deve essere anche inquadrato e contestualizzato all'episodio in sè.

La valutazione quindi sulla possibile integrazione sociale di un cittadino immigrato, deve senza dubbio tenere conto dei reati da esso commessi, non può però tenere conto solo di questo fattore, spetta alla Pubblica Amministrazione una valutazione globale sulla persona che vada anche al di là del singolo episodio seppur di rilevanza penale.

http://www.immigrazione.biz/img/ico_allegato.gifVedi la sentenza n. 2920 del 28 maggio 2013 del Consiglio di Stato


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Giovedì, 13 Giugno 2013 - Alessandro Baldini


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