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L’accesso al mercato del lavoro dei cittadini Croati dopo dell'ingresso nell’U.E.

Emanata una circolare congiunta del Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Il 1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell’Unione Europea. Per questi cittadini vengono applicate le vigenti disposizioni di diritto comunitario in materia di libera circolazione nel territorio dell’U.E, salvo le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale ed a tutela dell’ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
Il Governo italiano, analogamente a quanto previsto da altri Paesi dell’U.E. per quanto riguarda il mercato del lavoro, ha deciso di avvalersi di un periodo transitorio iniziale di due anni prima di liberalizzare completamente l’accesso al lavoro subordinato.
Il lavoro autonomo rimane privo di ogni limitazione .
Il regime transitorio non verrà applicato alle seguenti categorie previste dalle disposizioni del TU dell’immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998):

  • art. 27, comma 1 - ad eccezione delle lettere g) e i);
    a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede 
        principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società
        italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione europea;

    b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

    c) i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;

    d) traduttori e interpreti;

    e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all’estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli
        Stati membri dell’Unione europea residenti all’estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

    f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani
       effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato;

    h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;

    l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero;

    m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

    n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

    o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell’ambito di
        manifestazioni culturali o folcloristiche;

    p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della L.23 marzo 1981, n. 91;

    q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti
        radiofoniche o televisive straniere;

    r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi
       di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate “alla pari”;

    r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

  • art. 27-ter (Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica );
  • art. 27-quater (Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE);
  • art. 24 (lavoratori stagionali, ivi compresi coloro che dimostrino di essere venuti in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare lavoro stagionale, ai sensi dell’art. 5, comma 3 ter, del TUI);
  • lavoratori domestici.
I datori di lavoro che intendono procedere all’assunzione di lavoratori croati appartenenti ad una delle categorie sopra indicate dovranno rispettare solo gli ordinari adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro, effettuando le comunicazioni obbligatorie ai servizi territorialmente competenti.

Invece, i lavoratori croati rientranti nelle categorie di cui all’art. 27, co. 1 lettere g) ed i) del T.U. la richiesta di nulla osta al lavoro, nelle more dell’adozione di un’apposita procedura, corredata da specifica modulistica, potrà essere inoltrata allo Sportello Unico, utilizzando la modulistica già in uso (Mod. L e Mod. M) disponibile sul sito del Ministero dell'Interno (https://nullaostalavoro.interno.it).
Il prescritto nulla osta al lavoro verrà rilasciato dallo Sportello Unico della provincia dove sarà svolta l’attività lavorativa senza procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
L’iscrizione anagrafica al Comune, del lavoratore croato potrà essere richiesta previa esibizione del nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Le restrizioni non saranno in ogni caso applicabili ai cittadini croati che, alla data del 1° luglio 2013 o successivamente, risultino occupati legalmente e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo non inferiore a 12 mesi. Tale condizione è riscontrabile con il possesso di un permesso di soggiorno per motivi che abilitano al lavoro subordinato di durata non inferiore ai 12 mesi (anche per attesa occupazione).

Inoltre cittadini croati, che alla data del 1° luglio 2013 avessero un regolare rapporto di lavoro, possono iscriversi ai Centri per l’impiego territorialmente competente, in caso di cessazione del rapporto stesso.

Circolare del 2 luglio Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



Circolare n. 109 del 18 luglio 2013 Istituto Nazionale Previdenza Sociale


Circolare n. 18861 del 18 luglio 2013 Ministero delle Infrastrutture

Messaggio n. 12242 del 30 luglio 2013 Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Circolare n. 117 del 1 agosto 2013 Istituto Nazionale Previdenza Sociale



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Venerdì, 5 Luglio 2013 - a.p.


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