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Corte Ue, illegittimo aspettare tre anni per ottenere il sussidio all'istruzione

La sentenza ha confermato che non deve essere dimostrato l'obbligo di residenza nello Stato membro di origine per un periodo minimo di tre anni anteriormente all’inizio degli studi - Esiste un diritto nazionale che ogni stato possiede ed è quello legato alla difesa del proprio territorio e della propria sovranità, in tali termini si pone spesso il problema di dover tutelare i confini nazionali e anche il modello di Welfare. I motivi di tale decisione sono presto detti, se da una parte è giusto e legittimo garantire alle persone una possibilità di vita migliore, dall’altra è anche vero che una nazione non può tollerare una immigrazione superiore alle proprie possibilità.

Il diritto ad accogliere è giusto, il diritto a tutelare il proprio modello di stato sociale e i cittadini della propria nazione lo è allo stesso modo, nonostante spesso si dica che questi due diritti non dovrebbero entrare in conflitto, qualche volta accade. Una norma magari troppo severa su alcuni criteri stabiliti per accedere a un diritto come quello all’istruzione venga magari subordinato a requisiti specifici di appartenenza a un territorio, un modo non tanto per limitare l’accesso a questo ma per regolarlo.

Il diritto nazionale di una nazione può entrare in conflitto con il diritto internazionale ogni volta che venga rilevata una violazione di una serie di principi cardine che regolano la vita delle persone, questo può accadere anche se la cosa viene fatta in buona fede. La Repubblica Federale Tedesca è la protagonista di questa vicenda, una norma che limita il diritto alla formazione in Stato estero fruendo di un sussidio a un requisito di anzianità su suolo tedesco, il limite temporale per fruire di questo sussidio era stabilito in 3 anni.

In poche parole si sarebbe dovuto documentare che la propria permanenza su suolo tedesco era pari almeno a 3 anni per poter fruire di questo diritto, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che questa norma era illegittima e contraria al diritto Ue. La sentenza non discute sul fatto che uno stato debba tutelare il diritto a fornire assistenza solo in presenza di requisiti specifici, dall’altra però la sentenza ha rilevato pur riconoscendo la legittimità di una norma, una eccessiva rigidità della stessa.

Chiedere a una persona una permanenza e una anzianità su solo tedesco pari a 3 anni, sembra essere eccessivo e troppo restrittivo, un provvedimento che non necessariamente va ad agevolare chi ne ha bisogno, un criterio sproporzionato e eccessivo.

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Giovedì, 22 Agosto 2013 - Alessandro Baldini


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