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Conversione del primo permesso di soggiorno stagionale. Non è più necessario rientrare nel Paese di origine

Circolare del 5 novembre 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Interno - Con la circolare congiunta del Ministero del Lavoro e  Ministero dell'Interno sono stati forniti specifici chiarimenti sulla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a seguito  dalla pronunce giurisprudenziali, che hanno ritenuto illegittimi i provvedimenti di rigetto delle istanze di conversione, per il mancato rientro del lavoratore richiedente nel paese di origine alla scadenza del primo permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
Pertanto, è stato disposto, che nei casi di domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato, non debba essere accertato l'avvenuto rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine e l'ottenimento del secondo visto di ingresso in Italia per la medesima tipologia di attività lavorativa, ma possa essere consentita direttamente la conversione del primo permesso di soggiorno, purché, tuttavia, sia verificata da parte delle Direzioni Territoriali del lavoro e degli Sportelli Unici la presenza dei requisiti per l'assunzione nell'ambito delle quote di ingresso programmate, nonché l'effettiva assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale tramite il riscontro dell'esistenza di un'idonea comunicazione obbligatoria.

Circolare del 5 novembre 2013 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Interno




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Lunedì, 11 Novembre 2013 - Andrea Parisi


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