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Anche gli stranieri titolari del permesso infermieristico possono chiedere la carta di soggiorno

Lo chiarisce una circolare del Ministero dell'Interno - La circolare del 26 novembre 2013 sinora mai resa pubblica, il Ministero dell'Interno, ha chiarito definitivamente che i titolari di permesso di soggiorno infermieristico ex art. 27 c. 1 lett. r-bis) del d.lgs. n. 286/98, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9 del T.U.I., possono accedere allo status di lungosoggiornanti, rientrando nel campo di applicazione della direttiva europea n. 2003/109.
La questione si era posta in ragione della prassi degli  uffici immigrazione di  alcune questure italiane (principalmente Trieste e Bologna) che consideravano la titolarità del permesso di soggiorno infermieristico condizione impeditiva allo status di lungosoggiornanti, in virtù del divieto di conversione del permesso di soggiorno ad altro titolo contenuto nell’art. 40 c. 23 del d.P.R. n. 394/99)

L’ASGI si era opposta a suddetta interpretazione ritenendola in contrasto con le disposizioni della direttiva europea 2003/109, così come interpretata dalla  sentenza della Corte di Giustizia europea  dd. 18 ottobre 2012 (causa C-502/10). Questa ha infatti  stabilito che il concetto di “permesso di soggiorno formalmente limitato” ostativo all’accesso allo status di lungo soggiornanti non può comprendere un permesso di soggiorno a tempo determinato, rilasciato ad un gruppo specifico di persone, la cui validità può essere prorogata illimitatamente, quando tale limitazione, collegata ad esempio all’esercizio di una specifica mansione lavorativa, non impedisce agli interessati di insediarsi ed integrarsi stabilmente nel Paese di immigrazione.  Poichè il permesso di soggiorno infermieristico consente espressamente la stipula di rapporti di lavoro anche a tempo indeterminato ed è assimilato agli altri permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo per quanto concerne l’accesso al diritto all’unità familiare (ricongiungimento dei familiari) (art. 28 d.lgs n. 286/98), l’accesso ai diritti sociali e all’alloggio, ivi compresi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero gli interventi di credito agevolato per l’acquisto della prima casa, in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani (art. 40 c. 6 e art. 41 d.lgs. n. 286/98), è evidente che non può essere considerato un titolo di soggiorno ‘formalmente limitato’ ed ostativo all’accesso allo status di lungosoggiornante secondo i criteri interpretativi della direttiva europea 109/2003 stabiliti dalla Corte di Giustizia europea.

Per tali ragioni, l’ASGI ha inviato in due diverse occasioni nel corso del 2012 appositi esposti alla Commissione europea chiedendo l’apertura di un procedimento di infrazione del diritto dell’Unione europea nei confronti dell’Italia per mancato rispetto della disposizioni della direttiva europea n. 109/2003. La Commissione europea ha risposto agli esposti dell’ASGI avviando un procedimento preliminare di infrazione nei confronti dell’Italia nel quadro della cooperazione prevista dal progetto EU-Pilot. A seguito di tale richiesta di chiarimenti ed informazioni da parte della Commissione europea, il Ministero dell’Interno, di concerto con quello del Lavoro, ha dunque fornito con la circolare del 26 novembre scorso, le indicazioni operative volte al superamento del problema e, dunque, ad una piena attuazione del dettato della normativa europea, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (si veda la lettera della Commissione europea indirizzata all’ASGI dd. 31 marzo 2014).

tratto da: asgi.it


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Sabato, 7 Giugno 2014 - sito.asgi.it


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