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Il rinnovo del permesso di soggiorno secondo la Corte Costituzionale e il Consiglio di Stato: una valutazione complessa

Nota a Cons. Stato, Sez. III, Sentenza n. 2694 del 26.05.2014 di Daniele Tramutoli - Attraverso questa recentissima sentenza la Sez. III del Consiglio di Stato puntualizza l’ambito operativo – e i relativi presupposti di applicazione – della normativa in materia di immigrazione di cui al D.lgs. n. 286/1998 (c.d. “T.U. Immigrazione”), con specifico riferimento alla tematica dell’istanza di rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

I giudici amministrativi, infatti – riformando integralmente il pronunciamento del T.A.R. Liguria-Genova, Sez. II, n. 1172/2013 – hanno accolto il ricorso in appello di un cittadino extracomunitario (da numerosi anni soggiornante in Italia) che si era visto negare dalla competente Questura il rinnovo del sopracitato permesso. Ciò sulla base del fatto che a carico del medesimo cittadino risultava una sentenza di condanna (inflittagli nel 2011 dal Tribunale di Chiavari) alla pena di due anni e di due mesi di reclusione ed Euro 400,00 di multa per i reati di cui agli artt. 628, comma 2, e 337 c.p. (1), e che detta condanna risultava, altresì, essere circostanza ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

I giudici di primo grado, tuttavia – ad avviso del Consiglio di Stato – avevano trascurato la (decisiva) circostanza che l’appellante fosse giunto in Italia da minorenne, al seguito del padre (regolarmente soggiornante) e aveva, quindi, usufruito di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con il proprio genitore, salvo poi rinnovare tale titolo al compimento della maggiore età.

Il Collegio ha precisato, infatti, che la disposizione di cui all’art. 5, comma 5, del T.U. Immigrazione (2) (così come novellato dal D.Lgs. n. 5 del 2007) si applica anche ad un caso – come quello in esame – nel quale “lo straniero, ormai maggiorenne, abbia esercitato il ricongiungimento familiare, in quanto tale ricongiungimento, nel quale il giudice delle leggi ha individuato uno degli elementi che l’Autorità competente deve valutare allorché esamina l’istanza di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dall’extracomunitario, deve intendersi riferito anche ai casi nei quali manca la convivenza fra i familiari e i figli non sono più minorenni” (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, sentenza n. 1 del 3.1.2014).

Il provvedimento di diniego della Questura – emesso sic et simpliciter sulla base della condanna penale – viola dunque, la sopracitata normativa nella parte in cui prevede, anche in ipotesi di condanna, “la valutazione della situazione familiare e dell’inserimento sociale dello straniero che abbia esercitato il ricongiungimento familiare e che abbia, comunque, legami familiari con il territorio nazionale”, come chiarito anche dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 202 del 18.7.2013.

La descritta valutazione, infatti, manca del tutto nel provvedimento della Questura, che ha invece adottato “un illegittimo automatismo espulsivo, sicché esso deve essere annullato, con conseguente obbligo, da parte dell’Autorità, di rideterminarsi tenendo conto della effettiva pericolosità sociale dello straniero, anche alla luce dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale ordinario . . . (omissis) . . ., del suo inserimento sociale, desumibile anzitutto dallo svolgimento di regolare attività lavorativa, dall’effettività dei suoi legami familiari, della durata del suo soggiorno nel Paese, e da ogni circostanza utile a valutarne il reale e armonico radicamento al territorio nazionale” (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, sentenza n. 3912 del 18.7.2013).

Avv. Daniele Tramutoli

tratto da: www.litis.it

Sentenza n. 2694 del 26 maggio 2014 Consiglio di Stato


Note:
1) Per rapina semplice e resistenza a pubblico ufficiale, in quanto sottraeva Euro 120,00 alla vittima, che si accingeva a pagare il parcheggio, e usava violenza alla persona addetta al controllo, intervenuta in soccorso della vittima, cercando di impossessarsi dell’arma di ordinanza di quest’ultima.

2) “ . . . nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.



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Mercoledì, 18 Giugno 2014 - www.litis.it


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