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Ricongiungimenti in UE, servono ventuno anni per entrambi i coniugi

Il Consiglio europeo si mette da parte di fronte alla legge austriaca - La direttiva 2003/86/CE stabilisce le condizioni alle quali può essere esercitato il diritto al ricongiungimento familiare per i cittadini dei paesi terzi legittimamente residenti nell'Unione. Si tratta di permettere ai familiari dei cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio dell'Unione europea (UE) di raggiungerli nello Stato membro dove risiedono. L'obiettivo è di tutelare l'unità familiare e facilitare l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi.

Una delle condizioni affinchè il ricongiungimento possaaver luogo è che il soggiornante e il coniuge abbiano raggiunto l'età di ventun anni al momento della presentazione della domanda. Il caso riguarda una cittadina afgana che aveva chiesto alle autorità austriache un permesso di soggiorno a fini di ricongiungimento familiare con il suo sposo anch'egli cittadino afgano e residente in Austria.

I primi accertamenti hanno fatto emergere che il marito al momento della domanda non avesse compiuto i famosi "ventuno anni" e pertanto secondo la direttiva 2003/86, ella non poteva usufruire del ricongiungimento familiare. Il giudice amministrativo austriaco ha quindi bloccato il procedimento e interrogato il Consiglio Europeo sul da farsi.

In effetti neanche la direttiva europea non specifica esattamente se al momento della presentazione della domanda entrambi i coniugi devono aver compiuto il ventunesimo anno di età, per  poter usufruire del ricongiungimento familiare, mentre è più o meno fattibile l'idea che ventuno anni sia un'età che una persona abbia acquisito una maturità sufficiente non soltanto per opporsi a un matrimonio imposto, ma, altresì, per scegliere di trasferirsi volontariamente in un altro paese con il proprio coniuge, al fine di condurre con quest’ultimo una vita familiare e di integrarsi in detto paese.

Secondo le considerazioni del Consiglio europeo, l'età anagrafica è un dato importante che consente di garantire un identico trattamento a tutti i richiedenti che da un punto di vista cronologico si trovino nella medesima situazione, ma questo non preclude sicuramente il buon esito della domanda e se è presente (come in questo caso) una normativa nazionale che prevede che alla data di presentazione della domanda entrambi in coniugi devono aver compiuto ventuno anni, la Corte europea non può escludere l'una per l'altra, quindi la Corte ha dato ragione al giudice austriaco.

http://www.immigrazione.biz/upload/img-icona.pngSentenza n. C‑338/13 del 17 luglio 2014 Corte di Giustizia UE



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Lunedì, 28 Luglio 2014 - Andrea Parisi


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