Venerdì, 29 Marzo 2024| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Accoglienza minori stranieri non accompagnati

In gazzetta ufficiale il decreto del ministro dell'Interno - Individuati i requisiti strutturali e i servizi dei centri o strutture governative di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati.
Li ha fissati il ministero dell'Interno, d'intesa con il ministero Economia e Finanze, con il decreto istitutivo 1 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.210 dell'8 settembre 2016.
Il provvedimento individua i requisiti dei centri (articolo 3), che devono "assicurare la permanenza continuativa del minore straniero non accompagnato nell'arco delle 24 ore, per un periodo non superiore a sessanta giorni", e garantire "l'ospitalità di 50 minori in almeno due sedi alla stessa destinate in via esclusiva", tenuto conto che "ciascuna sede può accogliere fino ad un massimo di 30 minori".

Disciplinati anche i servizi che le strutture devono erogare ai giovani ospiti (articolo 4): da quelli relativi alla gestione amministrativa - con la registrazione dell'ingresso e dell'uscita definitiva dal centro, e dei movimenti giornalieri - a quelli relativi alla persona - come la mensa, i beni per la cura personale, l'orientamento linguistico e la mediazione culturale, l'informazione giuridico-legale, il supporto alle autorità competenti e all'identificazione e all'affidamento successivo del minore. Le strutture devono dotarsi, inoltre, di un regolamento.

Si dà così attuazione alla recente normativa su accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e su riconoscimento e revoca del relativo status (decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142) incentrata, per quanto riguarda l'accoglienza dei minori non accompagnati, sul "superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore".

In fase di prima applicazione (articolo 9), il bando di gara deve prevedere modalità di attestazione dei requisiti strutturali "tali  da  consentire l'adeguamento  delle strutture di accoglienza già autorizzate ai  sensi  della  normativa nazionale e regionale in materia di minori".

Decreto 1 settembre 2016 Ministero dell'Interno (GU Serie Generale n.210 del 8-9-2016)

fonte: Ministero dell'Interno


Sostieni le nostre iniziative con almeno 1 € - Inserisci l'importo » €



Martedì, 13 Settembre 2016 - interno.gov.it


Per inserire un commento, devi essere registrato. Registrati oppure inserisci username e password in alto.