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Rimane a carico dello straniero il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno

La precisazione del Ministero dell'Interno - Il Consiglio di Stato sospende l'esecutività della sentenza del Tar che a maggio aveva ritenuto troppo elevato il contributo a carico dei cittadini stranieri.
l Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con una sentenza depositata il 24 maggio 2016, aveva accolto il ricorso contro la tassa in vigore sul rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.
Il Tar, prendendo atto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 settembre 2015, si era pronunciato in favore della disapplicazione della normativa nazionale che impone ai cittadini di paesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno di pagare un contributo di importo variabile tra EUR 80 e EUR 200.
Contro la decisione del Tar il Governo ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, il quale, con decreto Presidenziale N. 03903/2016 del 14 Settembre 2016, ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR del Lazio. Il Consiglio di Stato ha quindi fissato nel 13 ottobre prossimo la data per la trattazione collegiale della istanza cautelare.
Nell'attesa dell'esito dell'udienza presso il Consiglio di Stato, il Ministero dell'Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza), nella circolare diramata a tutte le Questure lo scorso 16 settembre, invita le stesse a curare il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno solo laddove sia assolto il pagamento degli importi previsti dall'Art. 5 comma 2 ter del Testo Unico dell'Immigrazione che disciplina il contributo variabile da 80 a 200 euro.
La medesima circolare invita le Questure ad adempiere alla medesima attività di verifica anche laddove le istanze fossero state presentate in data anteriore al 14 settembre ma non fossero ancora state definite.

Circolare n. 38650 del 16 settembre 2016 Ministero dell'Interno


Decreto Presidenziale n. 03903 del 14 settembre 2016 Consiglio di Stato


Sentenza n. 6095 del 24 maggio 2016 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


Sentenza n. C‑309/14 del 2 settembre 2015 Corte di Giustizia UE


Tar Lazio: è illegittimo il contributo per il rilascio dei permessi di soggiorno?


Illegittimità contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno


Ordinanza 5290 del 20 maggio 2014 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


Contributo previsto per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno:

euro 80, per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
euro 100, per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
euro 200, per i permessi di soggiorno per dirigenti o personale altamente specializzato (art. 27, comma 1, lett. a), del TU);
euro 200, per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Sono esclusi dal pagamento:

i minori di anni 18;
i figli minori anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio;
coloro che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonché i loro accompagnatori;
i richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;
i richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

Modalità di pagamento:

Il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno e la somma di 30,46 euro (costo del permesso di soggiorno in formato elettronico) devono essere versati dal richiedente in unica soluzione, tramite bollettino, sul conto corrente postale n. 67422402, intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale “importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico”.

fonte:integrazionemigranti.gov.it



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Lunedì, 26 Settembre 2016 - integrazionemigranti.gov.it


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