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Negare o revocare lo status di rifugiato non viola la Convenzione di Ginevra

Comunicato stampa della Corte di giustizia dell’Unione europea - Viene chiesto sostanzialmente, alla Corte se le  disposizioni  della  direttiva in materia di rifugiati che consentono agli Stati membri di negare o revocare la concessione dello status di rifugiato siano in contrasto con la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati e siano conseguentemente illegittime alla luce delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e del TFUE a norma delle quali la politica comune in materia d’asilo deve rispettare la Convenzione stessa.
Nelle conclusioni l’avvocato generale Melchior Wathelet osserva, preliminarmente, che le situazioni in cui uno Stato membro può negare o revocare lo status di rifugiato in virtù della menzionata  direttiva  corrispondono  alle circostanze in cui la Convenzione di Ginevra consente il refoulement (respingimento) di un rifugiato.
L’avvocato generale ricorda, tuttavia, che gli obblighi degli Stati membri in materia di tutela dei diritti fondamentali neutralizzano ampiamente la facoltà di respingere  un  rifugiato. Nel caso in cui un rifugiato, pur rappresentando una minaccia per la sicurezza o la collettività dello Stato membro di rifugio, non possa essere respinto, lo Stato membro medesimo dispone nondimeno della possibilità, in base alla direttiva sui rifugiati, di privare l’interessato del suo status di rifugiato.
Viene sottolieneato inoltre, che dal diniego o dalla revoca dello status di rifugiato non discende la conseguenza di privare la persona interessata  della  propria  qualità di rifugiato. A parere dell’avvocato generale, alla luce del tenore, degli obiettivi e dell’economia generale della direttiva stessa, la qualità di rifugiato, da un lato, e lo status di rifugiato, dall’altro, costituiscono due nozioni distinte. La qualità di rifugiato deriva dalla sola circostanza che la persona risponda ai requisiti per poter essere considerata tale, a prescindere da qualsiasi riconoscimento da parte di uno Stato membro. Fintantoché la persona soddisfi tali requisiti, continua a rivestire tale qualità.
Lo status di rifugiato, ai sensi delle disposizioni della direttiva sui rifugiati che ne consentono il diniego o la revoca, designa, per contro, il beneficio dei diritti che discendono, in linea di principio, dal riconoscimento della qualità di rifugiato in base alla direttiva medesima. L’avvocato generale rileva che alcuni di questi diritti (quali il diritto ad un permesso di soggiorno, al riconoscimento di qualifiche ed all’assistenza sanitaria) non hanno equivalenti nella convenzione di Ginevra e che altri (quali l’accesso all’occupazione, all’alloggio e all’assistenza sociale) sono garantiti dalla Convenzione stessa unicamente ai rifugiati regolarmente residenti nel paese di rifugio.

Conseguentemente, l’avvocato generale ritiene che dal diniego o dalla  revoca dello status di rifugiato derivi che l’interessato non goda ovvero non
goda più dei diritti previsti dalla direttiva sui rifugiati, fermo restando che questi conserva tuttavia la qualità di rifugiato nonché tutti i diritti che la
Convenzione di Ginevra riconosce a qualsiasi  rifugiato a prescindere  dalla regolarità o meno del suo soggiorno (quali il divieto di discriminazioni, l’accesso alla tutela giurisdizionale e all’educazione pubblica nonché alla tutela contro l’espulsione). Inoltre, il diniego di concessione dello status di rifugiato non esonera lo Stato membro interessato dal proprio obbligo di esaminare la domanda di asilo ad esso presentata e di riconoscere, eventualmente, in esito a tale esame, la qualità di rifugiato del richiedente.
L’avvocato generale ritiene, in conclusione, che le disposizioni della direttiva sui rifugiati che consentono ad uno Stato membro di negare ovvero di revocare lo status di rifugiato  non violano la Convenzione  di Ginevra e sono, pertanto, compatibili, con le disposizioni del TFUE e della Carta.

Sentenza immigrazione europea Conclusioni dell'Avvocato Generale C-391/16 C-77/17 e C-78/17 del 21 giugno 2018 Corte Giustizia UE



COMUNICATO STAMPA n. 89/18



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Lunedì, 25 Giugno 2018 - curia.europa.eu


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