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Flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2019

Il decreto pubblicato in gazzetta ufficiale - Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2019 concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2019, in data 9 aprile 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Le domande di nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato non stagionale, autonomo e per le conversioni è possibile inviarle dalle ore 9.00 del 16 aprile 2019, per le domande per lavoro stagionale l'invio è previsto dalle ore 9.00 del 24 aprile 2019.

Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro  autonomo, i cittadini non comunitari entro  una quota complessiva massima di 30.850 unità.

Per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo sono ammessi in Italia, i cittadini non comunitari entro una quota di 12.850 unita', comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo.

La quota di 12.850 è così ripartita:

- 500 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

- 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado  in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.

E' autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
    a) 4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
    b) 3.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
    c) 800 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

E' autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
 a) 700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
 b) 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

E' consentito inoltre l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo,di 2.400 cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie:
    a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonche' la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
    b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
    c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
    d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
    e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

Per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, sono ammessi in Italia i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 18.000 unita'.
In particolare riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali,  Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
Di questi, e' riservata una quota di 2.000 unita' per i lavoratori non comunitari, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2019.

I moduli da utilizzare per assunzioni dall’estero e conversioni di permessi di soggiorno

•    Moduli A e B per l’assunzione di lavoratori di origine Italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile
•    Modulo C–STAG  per l’assunzione di lavoratori stagionali
•    Modulo VA per le conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato,
•    Modulo VB per le conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato,
•    Modulo Z per le conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo,
•    Modulo LS per le conversioni dei permessi di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in permesso di lavoro subordinato (in caso di conversione in lavoro subordinato domestico il modulo da utilizzare è l’ LS1)
•    Modulo LS2 per le conversioni dei permessi di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in lavoro autonomo,
•    Modulo BPS richiesta nominativa di nulla osta riservata all'assunzione di lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine (ex art. 23 del TUI)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2019 (GU Serie Generale n.84 del 09-04-2019)


Circolare n. 1257 del 9 aprile 2019 Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali


Circolare n. 9 del 16 aprile 2019 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali


Flussi 2019. Distribuzione delle quote tra le province


Attribuzione quote


Decreto Flussi 2019. A breve il provvedimento

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Venerdì, 12 Aprile 2019 - a.p.


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