Discriminazione nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale del requisito di residenza di dieci anni
Comunicato stampa n. 68 del 7 maggio 2026 Corte di Giustizia dell'Unionoe Europea - La Corte di giustizia dell’Unione europea boccia il requisito dei dieci anni di residenza previsto dall’Italia per accedere al reddito di cittadinanza nel caso dei beneficiari di protezione internazionale. Secondo i giudici di Lussemburgo, la norma italiana produce una discriminazione indiretta nei confronti degli stranieri e viola il principio di parità di trattamento garantito dal diritto dell’Unione.
La vicenda nasce dal ricorso di un cittadino titolare di protezione sussidiaria, residente legalmente in Italia dal 2011, al quale l’INPS aveva revocato il reddito di cittadinanza dopo aver accertato l’assenza del requisito dei dieci anni di residenza continuativa nel territorio nazionale. L’istituto previdenziale aveva inoltre richiesto la restituzione delle somme già erogate.
L’interessato ha impugnato il provvedimento davanti ai giudici italiani, sostenendo che il requisito temporale penalizzasse soprattutto i cittadini stranieri, i quali, per definizione, hanno maggiori difficoltà a maturare un periodo così lungo di permanenza nel Paese. Il giudice nazionale ha quindi rimesso la questione alla Corte di giustizia dell’UE.
Nella sentenza, la Corte chiarisce anzitutto che il reddito di cittadinanza ha una duplice natura: da un lato rappresenta una misura di inserimento lavorativo e sociale, dall’altro costituisce una prestazione sociale essenziale destinata a garantire un reddito minimo. In entrambi i casi, osservano i giudici europei, ai beneficiari di protezione internazionale deve essere riconosciuta la stessa tutela prevista per i cittadini dello Stato membro ospitante.
Pur essendo formalmente applicato a tutti nello stesso modo, il requisito della residenza decennale colpisce in misura prevalente gli stranieri e integra quindi una forma di discriminazione indiretta vietata dal diritto europeo. La Corte respinge anche le argomentazioni del governo italiano, secondo cui la limitazione sarebbe giustificata dalla necessità di riservare il beneficio a persone stabilmente integrate nel territorio nazionale e di contenere i costi economici e amministrativi della misura.
Secondo i giudici di Lussemburgo, infatti, i costi sostenuti dall’amministrazione non cambiano a seconda che il beneficiario sia cittadino italiano o titolare di protezione internazionale. Inoltre, il diritto dell’Unione non consente agli Stati membri di introdurre condizioni ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa europea per l’accesso a prestazioni sociali essenziali.
La Corte sottolinea infine che subordinare l’accesso a tali sussidi a un periodo di residenza tanto lungo contrasta con l’obiettivo europeo di garantire un livello minimo di protezione sociale ai beneficiari di protezione internazionale, il cui status può anche essere revocato con conseguente rimpatrio nel Paese d’origine.
Comunicato stampa n. 68 del 7 maggio 2026
Martedì, 12 Maggio 2026 - a.p.