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Il matrimonio del cittadino italiano presso il consolato straniero

Il matrimonio del cittadino italiano presso il consolato straniero

All'interrogativo se il matrimonio contratto dal cittadino italiano e dal cittadino straniero presso il consolato straniero in Italia sia valido per l'ordinamento giuridico italiano, Ministero dell'Interno e dottrina maggioritaria rispondono negativamente (1).
Ferma restando la consueta valenza amministrativa della posizione ministeriale, nutriamo serie perplessità, alla luce dell'art. 28 della legge di riforma del diritto internazionale privato (la quale, a differenza dell'abrogato art. 26 delle preleggi, che prevedeva l'applicazione cumulativa delle leggi nazionali dei nubendi, recepisce l'alternatività della legge nazionale dei coniugi); con l'eccezione, peraltro - quanto meno - quantitativamente modesta [proprio per il ristretto numero degli Stati vincolati, crediamo sia quanto meno azzardato sostenere che il suo "recepimento nell'ordinamento italiano" comporti che "il principio (…dell'intrascrivibilità dei matrimoni consolari in territorio italiano coinvolgenti un cittadino italiano…ndA) assurga a livello di principio generale del (nostro) diritto, non derogabile, se non in virtù di un apposito strumento patrizio di diritto internazionale" (2)], degli Stati aderenti alla Convenzione de l'Aja del 12 giugno 1902 [allo stato (15.7.2008), a quanto risulta, consultando il sito del Ministero degli Affari Esteri, ITALIA, GERMANIA, ROMANIA e PORTOGALLO], per effetto dell'art. 6 dello strumento pattizio (3).

Per inciso, se si sposa la tesi della rilevanza sostanziale degli artt. 19, comma 2, e 63, comma 2, lett. d), del d.P.R. 396/2000 [che noi contestiamo], dal momento che si nega la validità del matrimonio contratto davanti al Console straniero in Italia da due cittadini straneri (salva diversa previsione convenzionale), a maggior ragione la si deve negare qualora uno degli sposi sia cittadino italiano).

 

di Rober Panozzo - autore di saggi in materia di cittadinanza, anagrafe della popolazione e diritto di famiglia
27/07/2008

NOTE

(1)Cfr. Min. Interno, Il regolamento dello stato civile: guida all'applicazione, Rimini, 2005, 57; Min. Interno 22 febbraio 2005 (parere); REDAZIONE, in Stato Civ., 1982, 517; REDAZIONE, in Stato Civ., 1991, 838 (anche se sembra sostenere l'intrascivibilità ma non l'invalidità) ; REDAZIONE, in Stato Civ., 1994, 834; REDAZIONE, in Serv. Dem., 1995, 80; REDAZIONE, in Semplice, 2001, n. 9, 28; REDAZIONE, Le pubblicazioni ed il matrimonio. Spunti operativi, in www. semplicesemplice.it; SCOLARO, L'inefficacia del matrimonio celebrato davanti all'autorità consolare straniera da cittadino italiano, in Serv. Dem., 2003, 589 ss.; CALLIGARO, Le pubblicazioni ed il matrimonio, in Convegno E-Dea form, Montecatini Terme, 25-29 marzo 2003 ; REDAZIONE, in Serv. Dem., 1996, 84 ; PARDUCCI, Gli stranieri e i servizi demografici, in Le guide immigrazione.it, I semestre 2007. In giurisprudenza Trib. Milano 16 maggio 1963, in Mon. trib., 1963, 1136; Trib. Milano 25 luglio 1963, in Mon. trib., 1963, 1389; Trib. Napoli 5 aprile 1982, in Dir. fam., 1982, 1334. Contra CARELLA, Sub art. 28, in Nuove leggi civ., 1996, 1169; SARAVALLE, Sub art. 28, in Riv. dir. int. priv. proc., 1995, 1052; n senso contrario sembra pure, seppur incidenter tantum, Cass. 9 giugno 2000, n. 7877, in Riv. dir. int. priv. proc., 2000, 409 (matrimonio celebrato davanti all'autorità religiosa straniera in Italia).

(2)REDAZIONE, in Serv. Dem., 1995, 80.

(3)Contra, ritenendo prevalente la L. 218/1995 (ma, in tal modo, si accantona l'art. 2 della stessa legge di riforma del diritto internazionale privato), COSCIA, A proposito del matrimonio celebrato dal Console straniero in Italia, in Serv. Dem., 2003, 943.