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Il Reingresso degli stranieri titolari di ricevuta di rinnovo (o di rilascio) del permesso di soggiorno

Il reingresso degli stranieri titolari di ricevuta di rinnovo (o di rilascio) del permesso di soggiorno

L'uscita ed il reingresso dello straniero sono disciplinati dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [di seguito: TU] e dal d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (nel prosieguo: R).
La polizia di frontiera deve apporre il timbro di uscita, munito dell'indicazione del valico di frontiera e della data, sul passaporto dello straniero che abbandona l'Italia per recarsi in uno Stato extraSchegen [R., art. 8, c. 1] (1).

Ai fini del reingresso in Italia, per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno - in corso di validità (R., art. 8, c.2) (2) - è sufficiente una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera (TU, art. 4, c. 2, ultimo periodo) (3).
Il visto di reingresso è rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza allo straniero privo del permesso di soggiorno perché smarrito o sottratto (4) o in possesso di pds scaduto da non più di 60 giorni; ovvero da non più di sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute; o ancora, semplicemente 'scaduto' qualora l'allontanamento dall'Italia sia stato motivato dall'adempimento degli obblighi militari), purché ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini (R., art. 8, c. 3).

Fin qui la disciplina regolamentare.

Peraltro, i tempi - a dir poco, lunghi - necessari per il rinnovo (ma anche per il rilascio) del permesso di soggiorno, hanno giustificato ripetuti interventi dell'autorità amministrativa, finalizzati a consentire il reingresso dello straniero in possesso della (sola) ricevuta di rinnovo - e, in taluni casi, di rilascio - del titolo autorizzatorio.

Reingresso con la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.
1) Min. Interno 29 giugno 2004 n. 400/A/2004 (5): prevede(va) la possibilità di uscire e rientrare in Italia con la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, alle seguenti condizioni:
a)uscita e rientro dallo stesso valico di frontiera (6);
b)limitatamente al periodo 1 luglio - 30 settembre 2004;
c)con l'obbligo di esibire: passaporto (o equipollente), ricevuta presentazione istanza di rinnovo (su cui l'autorità di frontiera appone il timbro di uscita, nonché, aggiungiamo noi, di reingresso) originale o copia del pds scaduto;
d)senza possibilità di transitare attraverso altri Paesi Schengen (6);

2) Min. Interno 5 agosto 2006, n. 11050/M(8) (Direttiva sui diritti dello straniero nella more del rinnovo del permesso di soggiorno): conferma i contenuti delle precedenti circolari (oltre alla citata 29 giugno 2004, n. 400/A/2004, si veda la n. 400/C/2006 in data 21 giugno 2006) (7)

3)Min. Interno 7 agosto 2007 n. 400/C/2007: conferma la possibilità di uscire e rientrare in Italia con la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, con le seguenti modifiche, rispetto alle istruzioni precedenti:
a)scompare (implicitamente) l'obbligo di uscita e reingresso attraverso lo stesso valico di frontiera (8);
b)possibilità di reingresso fino al 30 ottobre 2007 (9);
c)possibilità di transito attraverso gli aeroporti degli Stati membri U.E. (10), nonché ai porti, limitatamente a quelli francesi, spagnoli e maltesi, ma al solo fine di raggiungere il Paese di destinazione o di tornare in Italia (11);
d)insufficienza della (semplice) copia del permesso di soggiorno scaduto (12);

4) Min. Interno 12 dicembre 2007 n. 400/C/2007: l'intervento ministeriale sembra espressamente indirizzato a precisare il periodo di validità delle facilitazioni di transito attraverso i Paesi Schengen, confermando, implicitamente, la possibilità di uscire e rientrare in Italia con la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, alle condizioni previste dalle istruzioni precedenti; conseguentemente, a nostro parere, la disciplina delle uscite e dei reingressi si differenzia(va) in ragione dell'attraversamento - o meno - del territorio di altri Stati Schengen:

A)USCITA E REINGRESSO ATTRAVERSANDO ALTRI STATI SCHENGEN:
a)non sussiste l'obbligo di uscita e reingresso attraverso lo stesso valico di frontiera;
b)possibilità di transito attraverso Stati Schengen fino al 31 marzo 2008;
c)possibilità di transito attraverso tutte le frontiere - terrestri, marittime ed aeree - degli Stati Schengen, al (solo) fine di raggiungere il Paese di destinazione o di tornare in Italia (13);
d)obbligo di esibire: passaporto (o equipollente); ricevuta presentazione istanza di rinnovo (su cui l'autorità di frontiera appone il timbro di uscita, nonché, aggiungiamo noi, di reingresso); 3)originale del pds scaduto;

B)USCITA E REINGRESSO SENZA ATTRAVERSARE ALTRI STATI SCHENGEN:
a)non sussiste l'obbligo di uscita e reingresso attraverso lo stesso valico di frontiera;
b)non sussistono vincoli temporali (14);
c)obbligo di esibire: passaporto (o equipollente), ricevuta presentazione istanza di rinnovo (su cui l'autorità di frontiera appone il timbro di uscita, nonché, aggiungiamo noi, di reingresso), originale del permesso di soggiorno scaduto;

5) Min. Interno 28 luglio 2008 n. 400/C/2007: l'intervento ministeriale da un lato, precisa il periodo di validità delle facilitazioni di transito attraverso i Paesi Schengen, dall'altro,conferma la possibilità di uscire e rientrare in Italia con la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, alle condizioni previste dalle istruzioni precedenti;

A)USCITA E REINGRESSO ATTRAVERSANDO ALTRI STATI SCHENGEN:
a)non sussiste l'obbligo di uscita e reingresso attraverso lo stesso valico di frontiera;
b)possibilità di transito attraverso Stati Schengen fino al 31 gennaio 2009;
c)possibilità di transito attraverso tutte le frontiere - terrestri, marittime ed aeree - degli Stati Schengen, al (solo) fine di raggiungere il Paese di destinazione o di tornare in Italia;
d)obbligo di esibire: passaporto (o equipollente), ricevuta presentazione istanza di rinnovo (su cui l'autorità di frontiera appone il timbro di uscita, nonché, aggiungiamo noi, di reingresso), originale del permesso di soggiorno scaduto;

B)USCITA E REINGRESSO SENZA ATTRAVERSARE ALTRI STATI SCHENGEN:
a)non sussiste l'obbligo di uscita e reingresso attraverso lo stesso valico di frontiera;
b)non sussistono vincoli temporali (15);
c)obbligo di esibire: passaporto (o equipollente), ricevuta presentazione istanza di rinnovo (su cui l'autorità di frontiera appone il timbro di uscita, nonché, aggiungiamo noi, di reingresso), originale del pds scaduto (16).

Reingresso con la ricevuta della richiesta rilascio del permesso di soggiorno per lavoro o per ricongiungimento familiare

1) Min. Interno 7 agosto 2007 n. 400/C/2007: prevede la possibilità di uscire e rientrare in Italia con la ricevuta della richiesta di (primo) rilascio del permesso di soggiorno, (ma solo) per lavoro (subordinato o autonomo) o ricongiungimento familiare, alle seguenti condizioni:
a)obbligo di uscita e reingresso attraverso lo stesso valico di frontiera;
b)senza possibilità di transitare attraverso altri Paesi Schengen;
c)obbligo di esibire: passaporto (o equipollente), visto d'ingresso rilasciato per lavoro (subordinato o autonomo) o ricongiungimento familiare, ricevuta presentazione istanza di rilascio (su cui l'autorità di frontiera appone il timbro di uscita e di reingresso);

2) Min. Interno 12 dicembre 2007 n. 400/C/2007: conferma integralmente le indicazioni contenute nella circolare 7 agosto 2007 n. 400/C/2006 3) Min. Interno 28 luglio 2008 n. 400/C/2007: conferma integralmente le indicazioni contenute nelle istruzioni precedenti.

 

di Rober Panozzo - autore di saggi in materia di cittadinanza, anagrafe della popolazione e diritto di famiglia
20/09/2008

 
NOTE

(1)Si veda anche art. 10, par. 1, Regolamento (CE) 15 marzo 2006, n. 562: "sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi viene sistematicamente apposto un timbro al momento dell'ingresso e dell'uscita".

(2)Qualche dubbio per i pds di natura eccezionale - quale, ad es., l'autorizzazione al soggiorno ex art. 19, c. 2, lett. d), del TU (gravidanza e nascita del figlio) - per la possibilità dell'interpretazione restrittiva da parte delle Questure: cfr. REDAZIONE, Quesito sul permesso di soggiorno per motivi di salute (gravidanza), in www. meltingpot.org (14 aprile 2003). Per i titolari di pds CE per soggiornanti di lungo periodo si veda l'art. 9, c. 12, lett. a), del TU.

(3)Pratica non prevista dalla Convenzione di applicazione degli accordi di Schengen e di difficile attuazione, ad avviso di MIELE, La nuova legislazione sugli stranieri, Union Printing, 1998, 69.

(4)Alla richiesta deve essere allegata copia della denuncia del furto o dello smarrimento ed il visto di reingresso è rilasciato previa verifica dell'esistenza del permesso di soggiorno (R., art. 8, c. 4).

(5)La circolare tenta di "rimediare sia pur temporaneamente, ad una situazione oggettivamente ostativa dell'esercizio dei diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione e dalle norme internazionali …situazione determinata dal complesso e confuso sistema normativo che disciplina la materia delle modalità e dei tempi di rilascio, o di rinnovo, del permesso di soggiorno": BUCCI, Una circolare per circolare. A proposito delle politiche sull'immigrazione, in www. costituzionalismo.it. In particolare dall'ottimistica previsione dell'art. 5, c. 9, del T.U., ove si prevede il termine, peraltro non perentorio, di 20 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda

(6)Previsioni che, costringendo lo straniero a raggiungere il proprio Paese con l'aereo e a scegliere - obbligatoriamente la compagnia di bandiera, l'unica che permette(va) di effettuare voli di lungo chilometraggio senza scali - limita(va)no in modo rilevante "un diritto inviolabile e necessario per la persona umana … quello di circolare e soggiornare nel territorio dello Stato, nonché quello di uscire e di rientrarvi": BUCCI, Una circolare per circolare. A proposito delle politiche sull'immigrazione, in www. costituzionalismo.it.

(7)Per un commento, cfr. DI SIENA, Contenuto e precisazioni sul divieto per gli stranieri che hanno chiesto il rinnovo del pds di viaggiare, anche solo per il transito, nei Paesi Schengen, in www. meltingpot.org

(8)In senso contrario PAGGI, Uscita e reingresso - Disposizioni valide fino e non oltre il 30 ottobre, in www. meltingpot.org (27 settembre 2007).

(9)Sull'incrongruenza del (recte: di un) termine, cfr. PAGGI, Uscita e reingresso, cit.

(10)A seguito dell'inserimento, nella lista dei titoli di soggiorno rilasciati dall'Italia, della ricevuta di Poste Italiane spa: cfr. G.U.C.E. 18 agosto 2007. In questa - e nelle successive circolari, le locuzioni spazio Schengen e (territorio degli) Stati membri della U.E. sembrano utilizzate promiscuamente.

(11)Conforme PAGGI, Uscita e reingresso, cit.

(12)Contra REDAZIONE, Uscita e rientro in Italia per chi è in fase di rinnovo pds, in www. meltingpot.org (10 luglio 2007); anche se poi, riprendendo quanto sostenuto da Min. Interno, Nuova procedura per il rilascio ed il rinnovo del permesso e della carta di soggiorno ai cittadini stranieri. Partita in tutta Italia la nuova procedura per il rilascio e rinnovo dei documenti di soggiorno ai cittadini stranieri, dopo la conclusione della fase pilota su 5 province, in www. interno.it (11 dicembre 2006) e da Min. Interno, Le guide sull'immigrazione In Italia in regola. Rilascio - Rinnovo del permesso di soggiorno, (aggiornato al 10 ottobre 2007), in www. interno.it, si sottolinea che "chi fa domanda di rinnovo non deve inserire il vecchio titolo di soggiorno nella busta da spedire alle Poste, ma spedire una fotocopia e conservare l'originale".

(13)Cfr., anche in relazione alle modalità di viaggio per motivi di turismo nei Paesi Schengen, BERTUCCI, Vacanze in Europa e all'estero per gli stranieri residenti in Italia, in www. aduc. It (18 agosto 2008).

(14)In questa direzione, implicitamente, REDAZIONE, (quesito del 5 marzo 2008), in www. aduc.it.

(15)Espressamente, questa volta, la circolare: "…al di là della facilitazione temporanea concessa dl Consiglio e della Commissione Europea, gli stranieri in attesa … del rinnovo, possono, in qualsiasi momento …, lasciare temporaneamente il territorio nazionale e farvi regolare rientro …".

(16)Contra REDAZIONE, Uscita e rientro in Italia per chi è in fase di rinnovo pds. Scheda pratica aggiornata al 29 luglio 2008, in www. meltingpot.org (29 luglio 2008), secondo cui "occorre portare con sé … l'originale o la copia del vecchio permesso di soggiorno di cui si è chiesto il rinnovo"; aggiungendo, peraltro, che "chi fa domanda di rinnovo non deve inserire il vecchio titolo di soggiorno nella busta da spedire alle Poste, ma spedire una fotocopia e conservare l'originale".