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Circolare n. 52 del 17 novembre 1977 Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Ingresso dell'Italia nel Sistema Schengen. Chiarimenti operativi -

Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per gli Affari Generali
Servizio Stranieri


Circolare n. 52/97

Roma, 17.11.1997

N.559/443/215895/2/4/4/1 Div.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

e, p.c.:

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA

REGIONALE DELLA VALLE D’ AOSTA AOSTA

Di seguito alla circolare p.n. del 24.10.1997 si forniscono ulteriori chiarimenti in merito alle innovazioni apportate alla normativa in vigore dal recente ingresso dell’Italia nel Sistema Schengen.

Si richiama, preliminarmente, l’attenzione sull’art.4 comma 1 della Legge 39/90, così come modificato dalla legge 30.9.1993 n. 388, che consente il soggiorno degli stranieri in possesso di permesso di soggiorno o di altro titolo equipollente, rilasciato dalle autorità di Stati appartenenti alla Unione europea, nei limiti e alle condizioni stabiliti da specifici accordi.

I predetti stranieri sono tenuti, ai sensi dello stesso articolo comma 1 bis della L. 39/90 a dichiarare la loro presenza al Questore della Provincia in cui si trovano entro otto giorni lavorativi a decorrere dall’ingresso nel territorio dello Stato.

A tale scopo dovrà essere utilizzata la ricevuta di segnalazione di presenza allegata in fac-simile, da inserire al C.E.D. con la nuova parola chiave che sarà comunicata con messaggio di servizio.

Per quanto concerne l’applicazione dell’art. 4 comma 12 bis e seguenti della legge 39/90 si chiarisce che nelle ipotesi di rifiuto o di revoca del permesso di soggiorno, perché non soddisfatte le condizioni di soggiorno previste nel territorio di uno degli Stati contraenti (inammissibilità ai sensi art. 96 della Convenzione Schengen), dovrà essere avviata la procedura di consultazione delle Autorità nazionali dei Paesi contraenti ai sensi dell’art. 25 della stessa Convenzione.

I predetto iter procedurale viene avviato da questo Servizio a seguito di richiesta da parte della Questura.

La richiesta di consultazione verrà avviata nelle ipotesi in cui, in base alla normativa vigente, si intenda accordare il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno allo straniero dichiarato inammissibile in altro Stato firmatario dell’Accordo di Schengen, (art. 25 1° comma).

Nei casi in cui, al contrario, lo straniero richiedente il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno risulti inammissibile in altro Stato Schengen ma non abbia i requisiti previsti dalla normativa nazionale per ottenere il rilascio o il rinnovo del suddetto titolo di soggiorno, questi sarà rifiutato o revocato ai sensi dell’art. 4 comma 12 della legge 39/90, senza attivare la procedura di consultazione.

Al termine delle consultazioni presso le Autorità nazionali dei Paesi contraenti, questo Servizio provvederà a comunicare le relative risultanze.

Tanto premesso, per fornire risposte il più possibile precise ai numerosi quesiti pervenuti, relativi alle procedure da seguire nei confronti di cittadini extracomunitari inseriti come inammissibili negli archivi Schengen, si prospettano le seguenti fattispecie:

POSIZIONE A: Cittadino straniero non in regola con la normativa nazionale in materia di soggiorno e segnalato da altro Stato contraente come inammissibile.

Per il suddetto cittadino si deve procedere all’espulsione, ai sensi dell’art. 7 della Legge 39/90, perché inosservante alle norme concernenti l’ingresso o il soggiorno sul territorio nazionale.

POSIZIONE B: Cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno italiano in corso di validità, ma segnalato da altro Stato contraente come inammissibile.

Per il suddetto cittadino si deve procedere secondo l’art. 25 comma 1 della Convenzione Schengen, ossia si debbono avviare le consultazioni con lo Stato contraente segnalante, attraverso la procedura sopra evidenziata.

Nella richiesta di consultazione avanzata a questo Servizio dovrà essere specificato il tipo di soggiorno in possesso dello straniero nonché la data del rilascio e della scadenza dello stesso.

POSIZIONE C: Cittadino straniero richiedente il primo rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, segnalato da altro Stato contraente come inammissibile.
Per il suddetto cittadino, prima di procedere a qualsiasi provvedimento, è necessario avviare la procedura di consultazione ai sensi dell’art. 25 comma 1. Al termine della consultazione potrà essere emesso un provvedimento di allontanamento oppure potrà essere accordato o rinnovato il titolo di soggiorno. Si precisa che un eventuale provvedimento di espulsione dovrà essere adottato dall’Autorità amministrativa competente ai sensi dell’art. 7 della L. 39/90 anche se motivato dall’inammissibilità del cittadino extracomunitario ex art. 96 CSCH. Qualora si ritenga di dover rilasciare il titolo di soggiorno, pur in presenza di segnalazione di inammissibilità, (motivi seri in particolare umanitari o in conseguenza di obblighi internazionali) dovrà esserne data tempestiva comunicazione a questo Servizio che provvederà ai successivi adempimenti.

POSIZIONE D: Cittadino straniero munito di permesso di soggiorno rilasciato da altra Parte contraente e segnalato in N-SIS.

Qualora il suddetto cittadino, presente sul territorio nazionale munito di regolare permesso di soggiorno rilasciato da una Parte Contraente risulti nel contempo segnalato quale inammissibile da una terza parte, sarà necessario avviare le consultazioni, tramite questo Servizio, tra la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione e la Parte contraente che ha rilasciato il titolo di soggiorno. La Questura, dopo aver richiesto la consultazione, dovrà limitarsi a rilasciare la ricevuta di segnalazione di presenza.

POSIZIONE E: Cittadino straniero munito di titolo di soggiorno in corso di validità, rilasciato da altro Stato contraente nei cui confronti si intenda effettuare una segnalazione d’inammissibilità.

Qualora nei confronti del suddetto straniero ricorrano i presupposti per l’inserimento in S.I.S. (art. 96), si dovrà preventivamente attivare la consultazione ai sensi dell’art. 25 c. 2, per stabilire se la Parte contraente interessata intenda ritirare il titolo di soggiorno. Nel caso in cui quest’ultimo non venga revocato, lo straniero in argomento non potrà essere segnalato quale inammissibile, ma dovrà essere inserito in Elenco Nazionale (ARPO).

Si ribadisce, altresì, che il permesso di soggiorno, rilasciato in conformità ad analogo Visto Schengen Uniforme (V.S.U.), dovrà avere la durata indicata dal visto. Tale permesso porrà essere prorogato purché il computo dei periodi di soggiorno non superi il limite di tre mesi nel semestre. (Parte 1, Titolo VII della circolare n.8 del 17 settembre 1997 del M.A.E.)

Eccezionalmente, in ipotesi particolari che saranno accuratamente valutate dalle SS.LL., potrà essere consentita la proroga de soggiorno oltre i tre mesi nel semestre, così come previsto dall’art. 20 comma 2 della Convenzione di Schengen.

Per quanto concerne, inoltre, la procedura di ricongiungimento familiare, si ritiene opportuno che venga sempre effettuata l’interrogazione all’N-SIS e in AR.PO. nei confronti sia dello straniero richiedente il ricongiungimento che del familiare che dovrà ricongiungersi, al fine di attivare le consultazioni ai sensi dell’art. 25 della Convenzione Schengen, nel caso di segnalazione di inammissibilità.

Tale attività istruttoria dovrà essere effettuata naturalmente prima del rilascio della ricevuta da consegnare allo straniero richiedente il ricongiungimento. La suddetta ricevuta, com’è noto, abilita il familiare da ricongiungere a richiedere il visto presso la Rappresentanza diplomatica italiana del Paese di origine o di stabile residenza dello straniero.

A riferimento di quanto già indicato nella precedente circolare p.n. del 24.10.1997, si precisa che il visto di reingresso non dovrà più essere apposto sul passaporto dei cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti e muniti di permesso di soggiorno in corso di validità e che intendono allontanarsi dall’Italia (cfr. circolare n. 8 del Ministero Affari Esteri del 17.9.97 pag. 131).

IL CAPO DELLA POLIZIA



Giovedì, 17 Novembre 1977