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Circolare del 18 gennaio 2018 Ministero dell’Interno

Articolo 26 bis del Testo unico dell’immigrazione. Ingresso e soggiorno per investitori -

MINISTERO DELL'INTERNO

La legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (c.d. Legge di Bilancio 2017) con l’articolo 1, comma 148, ha introdotto, nel decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, l’articolo 26-bis, consentendo agli stranieri che intendono effettuare investimenti o donazioni in Italia, l’ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote annuali, previste dal medesimo Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e ss. mm. [1]

La procedura per l’accertamento dei requisiti di legge per l’ingresso ed il soggiorno, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 26-bis, è definita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Interno e con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 21 luglio 2017.

In data 16 novembre 2017, l’“autorità amministrativa responsabile dell’accertamento di cui all’articolo 26-bis, comma 2, del Testo Unico dell’Immigrazione, individuato all’art. 3” (di seguito, “il Comitato”) [2], ha, infine, approvato il manuale operativo che individua gli aspetti esecutivi del relativo procedimento.
Ai sensi e per gli effetti della nuova disciplina, il «visto investitori» è il visto d’ingresso per cittadini stranieri che intendono effettuare un investimento o una donazione, come intesi ai sensi dell’art. 26-bis, comma 1, del Testo Unico dell’Immigrazione [3] ed ha durata due anni [4].

Lo straniero che intende ottenere il rilascio del visto investitori trasmette la documentazione richiesta [5] attraverso la piattaforma web dedicata (Investor Visa for Italy [6]), dopodiché il Comitato si pronuncia sull’istanza di rilascio del nulla osta al visto investitori (nonché, successivamente, sul mantenimento e rinnovo del permesso di soggiorno) [7]. A seguito dell’emissione del nulla osta il richiedente presenta la domanda di visto all’ufficio consolare competente per territorio, che rilascia il visto con l’espressa indicazione «visto investitori».[8]
Il «permesso di soggiorno investitori», elettronico, è, quindi, rilasciato ai cittadini stranieri entrati sul territorio nazionale col menzionato visto investitori [9].

Ai sensi della nuova disciplina, il permesso di soggiorno investitori è:
- rilasciato con validità biennale [10], a partire dalla data di ingresso in Italia [11];
- rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni, in presenza di nulla osta del Comitato, attestante il mantenimento dell’investimento [12];
- rifiutato o revocato se, entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia il destinatario del visto investitori non trasmette al Comitato la documentazione comprovante l’effettuazione dell’investimento o donazione, per l’intero importo previsto, o comunque se la comunicazione non sia suffragata da idonee evidenze documentali. In tali casi la Segreteria del Comitato ne dà informazione alla Questura competente per territorio, per il rigetto o la revoca del permesso di soggiorno [13];
- revocato, in qualsiasi momento, se, alla luce delle rilevazioni effettuate dalla Segreteria del Comitato, l’investimento risulta dismesso o se il titolare del permesso di soggiorno risulta irreperibile all’indirizzo dichiarato [14].
rilascio ed il mantenimento del permesso di soggiorno in parola, che sono:
- l’effettuazione dell’investimento o della donazione dichiarati nella candidatura al visto entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia:[15]
- il mantenimento dell’investimento originario per tutta la durata di validità del permesso.[16]
Al fine di consentirne il censimento, d’intesa con il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato, è stato individuato un nuovo codice di inserimento, relativo alla nuova tipologia di permesso di soggiorno:
- INVES: corrispondente al permesso di soggiorno investitori, recante la dicitura «per investitori».

Per la motivazione di soggiorno anzidetta, gli stranieri interessati, secondo le regole ordinarie, sono tenuti a fare domanda di permesso di soggiorno entro otto giorni dall’ingresso in Italia, presentandosi direttamente presso la Questura del luogo di dimora. Si ricorda, a proposito, che lo straniero dovrà, comunque, recarsi presso gli Sportelli postali per il pagamento degli oneri afferenti al permesso di soggiorno elettronico richiesto.

Al fine di garantire la celerità del relativo procedimento amministrativo, cui dovrà essere assicurata la trattazione prioritaria [17], è facoltà dell’interessato indicare tramite il citato portale la data in cui, entro 8 gg. lavorativi dall’ingresso in Italia, vorrà recarsi presso la Questura di dimora per la presentazione dell’istanza. A tal riguardo, fermo restando il termine di rilascio stabilito in via generale dall’art. 5 comma 9 del TUI, le SS.LL. vorranno sensibilizzare i dipendenti Uffici Immigrazione a definire, ove possibile, i procedimenti di cui trattasi entro 30 gg. dalla presentazione della domanda. Sarà cura del rappresentante del Ministero dell’Interno presso il Comitato, in accordo con la Questura, confermare la data indicata, con la precisazione dell’orario e del luogo dove il richiedente dovrà recarsi. In seguito alla presentazione della domanda di permesso di soggiorno, il cittadino straniero comunica, tramite la sopracitata piattaforma dedicata, la data del proprio ingresso in Italia e della richiesta di permesso, indicando altresì la Questura competente per la procedura [18].

A partire dalla data di ingresso comunicata, il cittadino straniero ha tre mesi per l’effettuazione dell’investimento o della donazione.
In caso di mancata comunicazione della data di ingresso in Italia, l’intera procedura viene considerata decaduta non appena sono trascorsi due anni dall’emissione del visto d’ingresso. La Segreteria del Comitato ne dà notizia alla Rappresentanza diplomatico- consolare competente, la quale provvederà alla revoca del visto.

La revoca del visto può avvenire anche qualora:
a) lo straniero comunichi alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente, al Comitato o alla sua Segreteria la rinuncia all’investimento o alla donazione;
b) il Ministero dell’Interno, su segnalazione della Questura competente, comunichi mediante la Segreteria del Comitato alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente che lo straniero non ha provveduto ad avviare entro i termini di legge le procedure per il rilascio del permesso di soggiorno.

Al momento del rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino straniero deve sottoscrivere riaccordo di integrazione” con le autorità italiane, ai sensi dell’art. 4-bis del d.lgs 25 luglio 1998, n.286.
Attesa la particolare valenza delle indicazioni fornite, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL affinché sia assicurata, con urgenza, la necessaria ed ampia diffusione tra il personale interessato.

I Signori Dirigenti le Zone di Polizia di Frontiera sono, altresì, pregati di voler estendere il contenuto della presente, per i profili di specifica competenza, ai dipendenti presidi ed agli Uffici con attribuzioni di polizia di frontiera.

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Note:
[1] Cfr. con il comma 1, dell’articolo 26 bis del TUI, ai sensi del quale “L’ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare:
a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno due anni;
b) un investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al l'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell’immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici e che:
1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nei casi di cui alla lettera b) e alla presente lettera, importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;
2) presentano una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi di cui al numero 1)per effettuare un investimento o una donazione filantropica che rispettino ì criteri di cui alle lettere a) e b) e alla presente lettera, entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia;
3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.
[2] Articolo 2, comma 1, lettera g), del D.M. del 21 luglio 2017.
[3] Articolo 2, comma 1, lettera e), del D.M. del 21 luglio 2017.
[4] Cfr. con il primo paragrafo di pagina 19 ss del Manuale Operativo.
[5] Cfr. con il comma 2 dell’articolo 26 bis del TUI e con l'articolo 5 del D.M. del 21 luglio 2017.
[6] La piattaforma Investor Visa for Italy è accessibile in italiano ed in inglese dal sito investorvisa.mise.gov.it che presenta le istruzioni dettagliate per ottenere il nuovo visto per investitori.
[7] Articolo 3, comma 1, del D.M. del 21 luglio 2017.
[8] Cfr. con il comma 3, dell’articolo 26 bis del TUI.
[9] Articolo 2, comma 1, lettera j), del D.M. del 21 luglio 2017.
[10] Cfr. con il comma 5, dell’articolo 26 bis del TUI e con l’articolo 6, comma 6, del D.M. del 21 luglio 2017 a mente del quale il rilascio avviene secondo le modalità previste dal testo unico sull’immigrazione e dal regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni.
[11] Cfr. con il primo paragrafo di pagina 19 ss del Manuale Operativo.
[12] Cfr. con il comma 6 dell’articolo 26 bis del TUI e con l’articolo 6, comma 9, del D.M. del 21 luglio 2017. Ai sensi del comma 7, dell’articolo 26 bis del TUI, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, il Comitato, all’esito della valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla Questura della provincia in cui il richiedente dimora, che provvede al rinnovo del permesso di soggiorno.
[13] Cfr. con il comma 6, dell’articolo 26 bis del TUI e con l’articolo 6, comma 7, del D.M. del 21 luglio 2017.
[14] Articolo 6, comma 8, del D.M. del 21 luglio 2017.
[15] Cfr. con pagina 20 del Manuale Operativo.
[16] Cfr. con pagina 23 del Manuale Operativo.
[17] Si richiama, a proposito, il contenuto della circolare di questa Direzione Centrale N.400/A/2017/6.1 prot. 31374, del 24.10.2017, avente ad oggetto “Decreto per la facilitazione della presentazione delle domande di visto e permesso di soggiorno per investitori e persone che stabiliscono la residenza fiscale in Italia”, diramata a seguito dell’emanazione del decreto interministeriale n. 1202/385 BIS di concerto tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministro dell’Interno, del 30 giugno u.s.
[18] Cfr. con pagina 19 ss del Manuale Operativo.



Giovedì, 18 Gennaio 2018