Messaggio nr 205 del 22 gennaio 2026 Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Permesso di soggiorno per attesa occupazione rientra tra i permessi di soggiorno validi ai fini dell’accesso all’Assegno unico e universale per i figli a carico e al Bonus asilo nido -
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Coordinamento Generale Legale
Oggetto: Esecuzione delle sentenze n. 121 del 2023 del Tribunale di Trento, come confermata dalla sentenza n. 9 del 2025 della Corte di appello di Trento, e n. 2359 del 2025 del Tribunale di Torino, nonché della sentenza del 22 ottobre 2025 del Tribunale di Monza (r.g. n. 1849/2025) in materia di inclusione del permesso di soggiorno per attesa occupazione, di cui all’articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, tra i permessi di soggiorno validi ai fini dell’accesso all’Assegno unico e universale per i figli a carico e al Bonus asilo nido
Con la sentenza n. 121 del 19 settembre 2023, come confermata dalla sentenza della Corte di appello di Trento n. 9 del 13 febbraio 2025, il tribunale di Trento ha censurato il messaggio n. 2951 del 25 luglio 2022, avente a oggetto “Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.lgs 29 dicembre 2021, n. 230. Titoli di soggiorno utili ai fini del diritto”, nella parte in cui viene specificato che: “Non possono invece essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi: Attesa occupazione (art. 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; art. 37 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni)”.
Il suddetto Tribunale ritiene che tale esclusione determini un pregiudizio per i cittadini degli Stati non appartenenti all’Unione europea e ha ordinato all’Istituto di rimuovere gli effetti derivanti dalla suddetta discriminazione diretta collettiva attraverso “la modificazione della circolare n. 23/2022, indicando i titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22 co.11 d.lgs. 286/1998 ed ex art. 37 co. 5 d.P.R. 394/1999 tra gli aventi diritto all’AUU”, nonché “la pubblicità di tale modificazione attraverso l’inserimento di uno specifico avviso sulla home page del sito istituzionale, per un minimo di giorni 60” e la “revisione di tutti i provvedimenti di rigetto adottati nei confronti degli stranieri titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione”.
Avverso tale sentenza l’Istituto ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo che sia sollevata anche la questione di legittimità costituzionale in ordine ai profili sanzionatori. L’Istituto ha altresì richiesto la sospensione dell’esecutività della sentenza, con apposita istanza alla Corte di appello di Trento, rigettata con Ordinanza del 18 settembre 2025.
Successivamente, con la sentenza n. 2359 del 4 novembre 2025, anche il Tribunale di Torino ha condannato l’Istituto in ordine ai medesimi profili discriminatori riferiti alla disciplina dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), ordinando la pubblicazione della sentenza sul sito istituzionale www.inps.it per un periodo di 15 giorni consecutivi.
Nella medesima sostanziale direzione anche il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 1230 del 22 ottobre 2025 (r.g. n. 1849/2025), ha accolto il ricorso presentato ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, in tema di accesso al Bonus asilo nido, confermando l’equiparazione tra il permesso di soggiorno per attesa occupazione e il permesso unico di lavoro quale titolo idoneo a soddisfare il requisito soggettivo per la richiesta di tale contributo.
Già in precedenza la Corte di Appello di Torino, con la sentenza n. 316 del 30 settembre 2024 (per inciso, anche su detta sentenza è pendente un giudizio di Cassazione), ha affermato che “la titolarità di permesso di soggiorno “per motivi di lavoro” non può essere intesa nel senso di titolarità dei soli permessi di lavoro perché, in tale accezione, essa si porrebbe in contrasto sia con la normativa euro-unitaria sopra richiamata, sia con le norme interne, lette e interpretate secondo il principio di primazia che caratterizza il diritto dell’Unione Europea”.
Le suddette sentenze sono state impugnate nelle rispettive competenti Sedi giudiziarie e, tuttavia, alle medesime, dotate di immediata efficacia esecutiva, occorre – allo stato – dare esecuzione, pure riservata ogni opportuna valutazione, anche di natura interpretativa e applicativa, e fatta salva la ripetizione delle relative prestazioni liquidate, in ordine all’esito dei giudizi di appello e di legittimità pendenti.
Con riferimento alla prestazione dell’AUU, introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni, si evidenzia che, con il messaggio n. 2951 del 25 luglio 2022, a integrazione di quanto già previsto con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022, sono stati resi noti gli ulteriori permessi di soggiorno previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dalle altre fonti che regolano la condizione giuridica dello straniero, da ritenersi validi ai fini del diritto all’AUU.
In relazione alla prestazione Bonus asilo nido, introdotta dall’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si precisa che, con la circolare n. 60 del 20 marzo 2025, sono stati analogamente individuati i permessi di soggiorno ritenuti idonei ai fini dell’accesso alla suddetta prestazione.
Tenuto conto della citata recente evoluzione giurisprudenziale in materia[1] e salva l’eventuale ripetizione delle somme corrisposte in caso di esito favorevole dei giudizi pendenti, sulla fattispecie, dinanzi alla Corte di Cassazione o ad altre Autorità giudiziarie, il permesso di soggiorno per attesa occupazione di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo n. 286/1998, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” è da considerarsi, allo stato attuale, tra i permessi di soggiorno validi ai fini del riconoscimento delle prestazioni in argomento.
Pertanto, fermo restando il possesso da parte del richiedente di tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente disciplina normativa, le nuove domande di AUU e di Bonus asilo nido presentate dai titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione devono essere accolte avendo cura di comunicare che la liquidazione della prestazione è effettuata con riserva di ripetizione a seguito dell’evoluzione giurisprudenziale o normativa in materia.
Analogamente, ove ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente disciplina normativa, devono essere accolte le domande già presentate e poste in evidenza alle Strutture territorialmente competenti per la lavorazione, sulla base della documentazione eventualmente allegata relativa al permesso di soggiorno in argomento, avendo cura di comunicare che la liquidazione della prestazione è effettuata con riserva diripetizione a seguito dell’evoluzione giurisprudenziale o normativa in materia. Infine, le Strutture territorialmente competenti devono altresì accogliere – in presenza dei prescritti requisiti di legge – in autotutela e salvo ripetizione, le eventuali istanze di riesame delle domande respinte per il possesso del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Valeria Vittimberga
Sentenza nr. 121 del 19 settembre 2023 Tribunale di Trento
Giovedì, 22 Gennaio 2026







