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Circolare n. 141008166(2) del 20 gennaio 2026 Ministero dell'Interno

Direttiva in materia di trattenimento presso i CPR di stranieri socialmente pericolosi -

Ministero dell'Interno


AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA 
AI SIGG.RI QUESTORI LORO SEDI
e, p.c. 
AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
AL SIG. CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE SEDE

OGGETTO: Direttiva in materia di trattenimento presso i CPR di stranieri socialmente pericolosi

Alcuni recenti episodi di cronaca hanno posto all’attenzione la necessità di perseguire con la massima determinazione l’obiettivo - prioritario per la sicurezza pubblica - del rimpatrio degli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale che si siano evidenziati per comportamenti pericolosi, disponendone senza indugio, nelle more, il trattenimento nei CPR.

Il massimo impegno per il conseguimento dell’obiettivo suddetto si impone allo scopo di contenere, attraverso il loro più sollecito allontanamento dal nostro Paese, il rischio che una possibile escalation dei comportamenti violenti culmini, come già accaduto, nella commissione di efferati delitti.

In tale quadro, si rende quanto mai necessario che sia disposto il rimpatrio con accompagnamento alla frontiera degli stranieri irregolari che, per il loro comportamento, sulla base di elementi di fatto, possano ritenersi una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica, ponendo in campo ogni sforzo organizzativo utile a darvi corso.

È essenziale, altresì, che, nei confronti dei predetti, nelle more dell’allontanamento dal territorio nazionale - ove non immediatamente eseguibile - sia disposto il trattenimento nei CPR, con priorità, in conformità alla statuizione di cui all’art. 14, comma 1.1, del decreto legislativo n. 286/1998.

A tal fine, vorranno i Sigg.ri Questori destinare risorse adeguate all’accompagnamento degli stranieri presso i CPR assegnati, a qualsiasi distanza questi si trovino. Qualora, peraltro, per esigenze o circostanze contingenti, ciò non risulti possibile, interesseranno la Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza affinché assicuri ogni supporto logistico o di personale utile a tale scopo.

Nella medesima ottica, è di fondamentale importanza che i Sigg.ri Prefetti, in raccordo con il competente Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, imprimano il massimo impulso all’attività di manutenzione dei centri già presenti sul territorio, in modo che ne sia sempre garantita la piena capacità, ove ridotta anche a seguito di episodi di danneggiamento o atti di vandalismo perpetrati dagli ospiti.

Al riguardo, segnalo l’esigenza che, qualora singoli alloggi o addirittura, come pure è accaduto, interi settori dei CPR siano resi inutilizzabili, si provveda a trasferire i migranti ivi trattenuti presso altri centri di trattenimento, escludendosi la possibilità di dimissioni dalla struttura con ordine di allontanamento del Questore, onde evitare che tale prospettiva possa incentivare comportamenti violenti.

Per la medesima finalità, si richiama l’attenzione sulla necessità di svolgere con la massima accuratezza ogni verifica utile all’individuazione dei responsabili di rivolte o danneggiamenti all’interno delle strutture di trattenimento e alla conseguente applicazione delle misure di cui all’art. 14, commi 7.1 e 7-bis del decreto legislativo n. 286/1998.

Si invitano, inoltre, i Sigg.ri Prefetti delle province sede di CPR, ove non vi abbiano già provveduto, a stipulare convenzioni con l’ASL, al fine di consentire la piena applicazione dell’art. 3, comma 2, della direttiva 19 maggio 2022, del Ministro dell’interno pro tempore, che consente la permanenza nei CPR anche dei migranti che vi abbiano fatto accesso in assenza di visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla vita di comunità ristretta, a condizione che tale visita sia effettuata entro 24 ore dall’ingresso.

Ugualmente, al fine di evitare che l’idoneità alla vita di comunità ristretta possa essere esclusa, in via automatica, sulla base del mero accertamento di condizioni di tossicodipendenza dello straniero, i Sigg.ri Prefetti vorranno porre in essere ogni utile iniziativa volta a stipulare apposite convenzioni con i locali SerD per l’adeguata presa in carico di tali situazioni.

Nel rinviare alle indicazioni di dettaglio che i Dipartimenti che leggono per conoscenza vorranno impartire, si segnala la particolare valenza strategica che si annette alla presente direttiva, nell’ambito della complessiva azione di contrasto all’immigrazione irregolare, confidando nella consueta collaborazione delle SS.LL. ai fini della sua puntuale attuazione.

IL MINISTRO 
Piantedosi



Martedì, 20 Gennaio 2026