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Circolare n. 7083 del 15 marzo 2007 INPS Direzione Centrale delle Prestazioni

Fondi di solidarietŕ per il sostegno del reddito...Modalitŕ di accesso alle prestazioni straordinarie - Direzione Centrale.
delle Prestazioni.

Roma, 15-03-2007

Messaggio n. 7083

Allegati 2

OGGETTO: ||Fondi di solidarietŕ per il sostegno del reddito...Modalitŕ di accesso alle prestazioni straordinarie.|||

Con circolare n. 89 dell’11 aprile 2001 sono state illustrate le modalità per l’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lett. b), assegno straordinario per il sostegno al reddito, con particolare riferimento agli adempimenti a carico delle aziende.
Con messaggio n. 024359 del 30 giugno 2005, inoltre, sono state illustrate le modalità per l’individuazione delle aziende iscritte ai Fondi di solidarietà .
A seguito delle richieste di chiarimento provenienti sia dalle aziende esodanti che dalle strutture periferiche, si ritiene utile riepilogare ed integrare le istruzioni a suo tempo fornite.

1. ADEMPIMENTI A CARICO DELLE AZIENDE
Condizione indispensabile perché un’azienda, iscritta al Fondo di solidarietà di settore, possa accedere alla prestazione straordinaria è l’espletamento delle procedure contrattuali preventive e/o di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, oppure delle procedure aziendalmente concordate finalizzate all’esodo volontario.
Entrambe le procedure devono concludersi con un accordo, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti e dal datore di lavoro.
L’azienda interessata deve presentare la domanda di accesso alla prestazione straordinaria all’Agenzia INPS che ha in carico la posizione aziendale, individuata sulla base della matricola azienda, secondo il fac-simile che si allega (allegato 1), con la documentazione e le indicazioni che di seguito si elencano:
• copia dell’accordo relativo contenente l’indicazione del ricorso alla prestazione straordinaria;
• sede INPS presso la quale si intende versare la provvista mensile anticipata, corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari richiesti;
• matricola aziendale alla quale deve essere abbinato il codice identificativo dell’azienda che sarà assegnato all’azienda stessa ai fini del finanziamento della prestazione straordinaria;
• codice ABI (per gli istituti di credito e di credito cooperativo); • numero dei lavoratori interessati; • arco temporale di vigenza dell’accordo; • ultima decorrenza utile per l’accesso all’assegno straordinario.

2. ADEMPIMENTI A CARICO DELLE SEDI INPS La Sede INPS che ha in carico la posizione aziendale, ricevuta la domanda, procederà alla fase istruttoria, avendo cura di controllare che le aziende, le quali richiedano di accedere all’assegno straordinario per i propri lavoratori, risultino iscritte al corrispondente Fondo di solidarietà .
Ai fini di tale controllo è sufficiente verificare: • per il Fondo di solidarietà del credito ordinario, che all’azienda sia stato attribuito il codice di autorizzazione “3D”; • per il Fondo di solidarietà del credito cooperativo, che all’azienda sia stato attribuito il codice di autorizzazione “3F”; • per il Fondo di solidarietà del settore della riscossione dei tributi erariali, che l’azienda sia compresa nell’elenco allegato alla circolare n. 27 del 14 febbraio 2005.
Tutta la documentazione dovrĂ tempestivamente essere trasmessa alla scrivente Direzione.
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNO STRADINARIO 3.1 SEDE INPS PRESSO LA QUALE L’AZIENDA DEVE PRESENTARE LE DOMANDE DI ASSEGNO STRAORDINARIO

Come precisato al punto 3 della circolare n. 55 dell’8 marzo 2001, le domande di assegno straordinario devono essere trasmesse dall’azienda esodante alla Sede INPS competente per la liquidazione in base al criterio della residenza del lavoratore. Le uniche eccezioni a tale criterio sono le domande presentate da aziende di credito con le quali esiste già un’apposita convenzione per l’accentramento della liquidazione delle prestazioni, e per le quali anche la liquidazione degli assegni straordinari è accentrata presso le Sedi convenzionate.

3.2 FINALITA’ DELL’ASSEGNO STRAORDINARIO
L’assegno straordinario è finalizzato al perfezionamento dei requisiti di legge per il conseguimento della prestazione pensionistica di anzianità o di vecchiaia.
I comitati amministratori di alcuni Fondi di solidarietà , con apposite deliberazioni, hanno ampliato la possibilità di accesso all’assegno straordinario finalizzato ad alcune tipologie di pensione. Si riporta, pertanto, in allegato (allegato 2), il prospetto riepilogativo delle prestazioni pensionistiche in funzione delle quali ciascun Fondo di solidarietà può erogare l’assegno straordinario.

3.3 DOMANDE DI ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL’OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E DELLA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ERARIALI

Si ricorda che, a norma del regolamento di settore (D.M. n. 375/2003), possono essere ammessi alle prestazioni del Fondo i lavoratori, in servizio alla data del 31 dicembre 2000, dipendenti:
a) delle concessionarie del servizio nazionale della riscossione dei tributi e delle aziende costituite per il controllo azionario di dette aziende concessionarie, iscritti alla data del 31 dicembre 2000 allo speciale Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, nonché di quelli inquadrati come ausiliari; b) dell’associazione nazionale di categoria (Ascotributi);
c) del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione (CNC).
Pertanto, occorre verificare che il lavoratore, per il quale venga presentata domanda di assegno straordinario, fosse dipendente, alla data del 31 dicembre 2000, da una delle aziende citate.

3.4 ASSEGNO STRAORDINARIO IN FAVORE DI LAVORATORI INVALIDI IN MISURA SUPERIORE ALL’80%

L’articolo 1 della legge n. 503/1992 al comma 1 stabilisce i nuovi limiti di età per il pensionamento di vecchiaia: 60 anni per le donne e 65 per gli uomini. Il successivo comma 8 dispone che l’elevazione dei imiti di età non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.
Lo stato di invaliditĂ nella percentuale richiesta per fruire della deroga al requisito anagrafico deve essere verificato al momento dell'accesso al pensionamento, a nulla rilevando che al soggetto fosse stata riscontrata, prima del compimento dell'etĂ pensionabile, un'invaliditĂ superiore all'80 per cento, che potrebbe ridursi al di sotto della predetta percentuale al raggiungimento dell'etĂ pensionabile.
Pertanto, non è possibile rilasciare la certificazione del diritto a pensione e, di conseguenza, non è possibile procedere alla liquidazione dell'assegno straordinario in relazione ad una condizione che dovrà essere verificata in un momento successivo a quello di decorrenza della prestazione che si sta esaminando.

3.5 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE DOMANDE DI ASSEGNO STRAORDINARIO

Le domande di assegno straordinario devono essere corredate della necessaria documentazione nei seguenti casi: • assegno straordinario finalizzato al conseguimento della pensione di anzianità con il sistema di calcolo contributivo (lavoratrici 57enni ammesse al regime sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004): tale possibilità è stata ammessa dai Fondi di solidarietà del credito, del credito cooperativo e della riscossione dei tributi erariali.
La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione, sottoscritta dall'interessata, dalla quale risulti la scelta di avere liquidata la pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Tale scelta è irrevocabile;
• assegno straordinario presentato per lavoratori sordomuti, o con invalidità superiore al 74%, o privi della vista che intendano avvalersi, al momento del pensionamento, dei benefici riconosciuti dalla legge ai fini della maggiorazione dell’anzianità contributiva: tale possibilità è ammessa per i soli lavoratori del Fondo di solidarietà del credito. La domanda deve essere corredata con la dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, dalla quale risulti l’intenzione di avvalersi, ai fini del perfezionamento del requisito pensionistico, delle maggiorazioni previste dalla legge. In assenza delle citate dichiarazioni, non è possibile accogliere le domande di assegno straordinario.

Si precisa che, in caso di assegno finalizzato alla pensione di vecchiaia contributiva, richiesto da un assicurato in possesso di anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996, deve risultare l’opzione per il sistema contributivo presentata dal lavoratore o contestualmente alla domanda di assegno straordinario ovvero in un momento antecedente.

4. MODALITA’ DI SEGNALAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA

Il numero di settimane che viene attribuito sull’assegno straordinario a titolo di incremento dell’anzianità contributiva viene segnalato nell’apposita casella del modello di domanda (quadro D, ovvero D1 per gli assegni straordinari del Fondo di solidarietà della riscossione dei tributi erariali finalizzati alla pensione di vecchiaia nel Fondo esattoriali).
Si ricorda che il numero delle settimane attribuite a titolo di incremento deve coincidere con il numero di settimane nelle quali sarà versata dall’azienda la contribuzione figurativa correlata. In fase di acquisizione di dati, la maggiorazione: • deve essere segnalata nella quota B, nel caso di liquidazione con il sistema di calcolo retributivo o misto;
• deve essere inclusa nel montante nella sola ipotesi di calcolo interamente contributivo.

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI

Nori

Allegato 1

Al Comitato del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale settore … Roma Tramite Sede INPS di_______________________ DOMANDA DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE STRAORDINARIA EX ART. 5, COMMA 1, LETTERA B), del D.M. … DATI AZIENDA Denominazione Codice fiscale Indirizzo Comune Provincia Recapito telefonico Indirizzo e-mail Referente per i rapporti con INPS Matricola Inps Sede Inps che gestisce la matricola aziendale Sede INPS presso la quale versare la provvista mensile anticipata Verbale di accordo del Data inizio validità accordo (prima decorrenza utile della prestazione straordinaria) Data fine validità accordo (ultima decorrenza utile della prestazione straordinaria) Numero lavoratori interessati Ambito territoriale di validità degli accordi Si allega: - Verbale di accordo OO.SS del … Data Firma del legale rappresentante dell’azienda Allegato 2 Fondi di solidarietà Finalità dell’assegno straordinario CreditoCredito coop.Ex MonopoliTributi erariali agoTributi erariali fondo esattoriali Pensione di anzianità SISISISINO Pensione di vecchiaia * SISISISISI Pensione di vecchiaia contributiva (con opzione) SINONOSINO Pensione di anzianità per le donne 57enni (con opzione per il sistema di calcolo contributivo) (a domanda) SI SI NO SI NO Pensione di vecchiaia con l’utilizzo delle maggiorazioni per lavoratori sordomuti, o con invalidità superiore al 74%, o privi della vista (a domanda) SI NO NO NO NO * per i lavoratori privi della vista, l’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia è stabilita in: 1. 50 anni se donne o 55 se uomini, se cieco dalla nascita o da data anteriore all’inizio dell’assicurazione, o se può far valere almeno 10 anni si assicurazione dopo l’insorgenza dello stato d cecità ; 2. 55 anni se donne o 60 se uomini nei casi diversi da quelli contemplati al punto 1, ovvero per le pensioni di vecchiaia liquidate nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nei confronti di lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al punto 1. 3. 60 anni se donne o 65 se uomini per le pensioni di vecchiaia da liquidare nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nei confronti di lavoratori che non si trovino nelle condizioni di cui al punto 1.



Giovedì, 15 Marzo 2007