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Circolare n. 400/A/2006/28/P/12.229.31 del 27 febbraio 2006 Ministero dell'Interno Direzione Centrale dell'Immigrazione e dellaPolizia di Frontiera

Sentenza del 22 settembre 2005 del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia per l’annullamento dell’articolo 31, comma 2, del Regolamento di attuazione in materia di immigrazione D.P.R. 31/8/99, n. 394. - OGGETTO: Sentenza del 22 settembre 2005 del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli- Venezia Giulia per l’annullamento dell’articolo 31, comma 2, del Regolamento di attuazione in materia di immigrazione D.P.R. 31/8/99, n. 394.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

SERVIZIO AFFARI DI PREFETTURA Piazza della Repubblica n.15 11100 AOSTA

Sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2006 n. 2 è stata pubblicata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, del 22 settembre scorso, sul ricorso n. 297/05, per l’annullamento dell’art. 31, comma 2, del Regolamento di attuazione in materia di immigrazione, D.P.R. n. 394 del 31.8.99, e successive modifiche ed integrazioni.

La norma regolamentare è stata ritenuta non conforme alla Costituzione, perché fa derivare automaticamente l’impossibilità, per i lavoratori stranieri di ottenere l’autorizzazione al loro ingresso per lavoro, dalla semplice denuncia per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p. e facendo gravare sullo straniero innocente le conseguenze di tali denunce nei confronti del datore di lavoro richiedente, violando in questo modo il principio di ragionevolezza.

Sostanzialmente vengono riprese le motivazioni addotte dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 78 del 18.2.2005 in materia di regolarizzazione.

Ritenendo, infine, che la norma regolamentare impugnata verta in materia di interessi legittimi, e quindi che la decisione del giudice amministrativo debba essere assunta nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità, il ricorso viene accolto con l’annullamento di entrambi gli atti impugnati, sia la presupposta norma regolamentare, sia il conseguente atto di diniego del nulla osta del Questore.

Pertanto, le SS.LL. nell’esprimere il parere di competenza in materia di nulla osta all’ingresso per lavoro, non dovranno più valutare i requisiti previsti dall’art. 31, comma 2, D.P.R. 394 e successive modifiche.

IL DIRETTORE CENTRALE Piscitelli



Lunedì, 27 Febbraio 2006