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Circolare n. 43 del 2 agosto 2007 Ministero dell'Interno

Iscrizione in anagrafe di stranieri richiedenti il permesso di soggiorno per motivi familiari. - - AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA L O R O S E D I

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 39100 B O L Z A N O

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 38100 T R E N T O

- AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’ AOSTA SERVIZIO AFFARI DI PREFETTURA P.zza della Repubblica, 15 11100 AOSTA

e, per conoscenza:

- AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA 90100 P A L E R M O

- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA 09100 C A G L I A R I

- AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO S E D E

- AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE S E D E

- AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE S E D E

- ALL’ ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE S E D E

- ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA Via Cesare Balbo n. 16 00184 R O M A

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI Via dei Prefetti n. 46 00186 R O M A

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE Via dei Mille n. 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

- ALLA DE.A. - Demografici Associati - c/o Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 56021 CASCINA (PI)

OGGETTO: Iscrizione in anagrafe di stranieri richiedenti il permesso di soggiorno per motivi familiari.

Con circolare n. 16 , del 2 aprile 2007, in attuazione della direttiva dell’On.le Sig. Ministro del 20 febbraio 2007 , è stata data l’indicazione di procedere all’iscrizione anagrafica degli stranieri che abbiano sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, e siano in attesa del rilascio del permesso di soggiorno.

A seguito di tale disposizione sono stati posti quesiti volti a conoscere se il principio già in tal senso affermato sia estensibile a favore degli stranieri che abbiano richiesto il permesso di soggiorno per motivi familiari e ai quali lo Sportello unico per l’immigrazione abbia rilasciato il nulla osta al ricongiungimento.

A tale riguardo si ritiene che, per analogia, il principio sopraesposto debba essere applicato anche con riferimento alle ipotesi di ricongiungimento familiare.

Va infatti considerato che il possesso dei requisiti per il ricongiungimento è condizione per il rilascio del relativo nulla osta da parte dello Sportello unico per l’immigrazione, e quindi del visto d’ingresso da parte dell’Autorità consolare italiana.

Gli Uffici di anagrafe potranno quindi procedere all’iscrizione anagrafica dello straniero che abbia fatto domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, nelle more del suo rilascio. A tal fine sarà sufficiente l’esibizione del visto d’ingresso, della ricevuta rilasciata dall’Ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno, nonché di fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico.

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Sig. ri Sindaci il contenuto della presente circolare.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Porzio)



Giovedì, 2 Agosto 2007