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Circolare 555/410 del 3 novembre 2007 Ministero dell'Interno

Decreto-legge 1 novembre 2007, n. 181 recante Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza. - Ai Sigg. Questori della Repubblica Loro Sedi
e,p.c.
Ai Sigg. Prefetti della Repubblica Loro Sedi
Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Roma

OGGETTO: decreto-legge 1 novembre 2007, n. 181 recante "Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.

Come noto, il decreto legge n. 181, del 1 novembre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 225 del 2 novembre 2007, ha introdotto alcune modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 (attuazione della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione i dei loro familiari de circolare e soggiornare liberamente nel territorio nazionale degli Stati membri), nella parte in cui disciplina le ipotesi di allontanamento dal territorio nazionale e dei cittadini comunitari e dei loro familiari.

Nel richiamare il contenuto dell'allegata circolare n. 2007.17.292.11050/110 in data 2 novembre 2007, a firma del On. Ministro, indirizzata ai prefetti, si riassumono di seguito le innovazione di maggior rilievo:

· attribuzione ai Prefetti della competenza in merito all'adozione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza ( art. 20, comma 7 bis);

· introduzione della misura dell'allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza - così come definiti dal comma 7 ter dell'articolo 20 novellato - la cui adozione è attribuita ai Prefetti con la sola eccezione dei casi in cui il provvedimento debba essere emesso nei confronti di cittadini dell'Unione che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni.

Questi ultimi provvedimenti sono, infatti, attribuiti alla competenza del Ministro dell'Interno unitamente a quello per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;

· obbligo per i questori di dare immediata esecuzione ai provvedimenti di allontanamento adottati per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per motivi di sicurezza dello Stato (art. 20, commi 7 bis e 9);

· inasprimento del regime sanzionatorio previsto per la violazione di divieto di reingresso nel territorio nazionale mediante la trasformazione della fattispecie di reato da contravvenzione in delitto punito con la reclusione fino a tre anni (art. 20, comma 8);

· previsione, nell'ipotesi di allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno (art. 21, comma 1), della consegna all'interessato di una attestazione di adempimento all'allontanamento stesso - secondo un modello stabilito con decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro degli Affari Esteri in via de adozione - da presentare al Consolato italiano del Paese di cittadinanza del destinatario ( art. 21, comma 2).

In merito alle novità sopraindicate, con riserva di ulteriori più dettagliate istruzioni, si forniscono i seguenti chiarimenti di natura procedurale.

Tutti i provvedimenti di allontanamento devono essere adeguatamente motivi sulla base dei riscontri dell'attività istruttoria svolta dalle forze di polizia dai quali emerga la sussistenza dei requisiti posti i fondamento della loro adozione, valutati alla luce dee criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 20.

In particolare, l'eventuale carattere di imperatività dei motivi di pubblica sicurezza dovrà essere desunto sulla base dei comportamenti tenuti dall'interessato tali da compromettere la tutela della dignità umana o del diritti fondamentali della persona, ovvero l'incolumità pubblica, che rendano la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l'ordinaria convivenza.

Gli esiti dell'istruttoria relativa ai provvedimenti di allontanamento di competenza del Ministro dell'Interno dovranno essere trasmessi alla Direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Servizio immigrazione. Che curerà i successivi adempimenti finalizzati alla loro adozione.

Detti provvedimenti saranno trasmessi alle SS.LL. Per la notifica agli interessati o per l'esecuzione immediata qualora emessi per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

In tale ultima ipotesi (allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza), qualora il destinatario del provvedimento sia sottoposto a procedimento penale, dovrà essere acquisito preventivamente il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 20 bis, che rimanda alle disposizioni di cui all'art. 13, commi 3, 3 bis ter, 3 quarter 3 quinquies del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Nelle more del rilascio del nulla osta potrà essere disposta la misura del trattamento presso un Centro di Permanenza Temporanea e Assistenza ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Non potrà comunque essere data esecuzione all'allontanamento qualora si proceda per i reati di cui all'art. 380 c.p.p. e l'interessato sia sottoposto a misura cautelare detentiva (art. 20 bis, comma 3).

Le SS.LL. daranno, inoltre, immediata esecuzione ai provvedimenti di allontanamento adottati per motivi imperativi di pubblica sicurezza dai Prefetti territorialmente competenti ai sensi dell'art. 20, comma 7 bis.

A tal fine, ai sensi dell'art. 13, comma 5 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, dovrà essere preventivamente richiesta al giudice di pace territorialmente competente la convalida del provvedimento con il quale sarà disposto l'accompagnamento alla frontiera dell'interessato; nelle more della definizione del procedimento di convalida, potrà esserne disposto il trattenimento presso un Centro di Permanenza Temporanea e Assistenza.

Analogamente a quanto previsto in relazione ai provvedimenti di allontanamento di competenza del Ministro dell'Interno, qualora il destinatario dell'allontanamento sia sottoposto a procedimento penale troveranno applicazione le procedure di cui all'art. 20 bis.

Ai sensi dell'art. 20, comma 9, le SS.LL. disporranno, altresì, l'esecuzione immediata dei provvedimenti di allontanamento adottati dal Ministro dell'Interno per motivi di ordine pubblico e dal Prefetto per motivi di pubblica sicurezza, qualora i destinatari degli stessi si siano trattenuti nello Stato oltre il termine ivi indicato.

L'allontanamento con accompagnamento immediato è, infine, previsto laddove il destinatario del provvedimento di allontanamento rientri nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso indicato nel provvedimento stesso, ferme restando le esigenze connesse all'instaurarsi del procedimento penale per il reato di cui all'art. 20 comma 8.

Si sottolinea la necessità che gli atti di notifica dei provvedimenti di allontanamento siano tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese.

Inoltre dell'adozione dei provvedimenti di allontanamento dovrà essere data notizia alla rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese cui appartiene il destinatario, salvo che lo stesso dichiari espressamente di non volersi avvalere dell'intervento di tale autorità.

Si rappresenta che il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha assicurato il proprio concorso nell'attività di accompagnamento dei cittadini comunitari destinatari di provvedimenti di allontanamento.

Qualora le SS.LL. rilevino la necessità di assicurar un servizio di scorta del vettore utilizzato per eseguire i provvedimenti di allontanamento, dovranno essere osservate le procedure già il uso per il rimpatrio dei cittadini stranieri.

Per quanto riguarda gli inserimenti nel sistema di indagine (SDI) dei provvedimenti di allontanamento, si fa riserva di indicare le categorie di riferimento, definite le quali, sarà possibile alimentare la banca dati Schengen (SIS) ai sensi dell'art. 99 della Convenzione di Schengen.

Di ogni provvedimento dovrà essere data tempestiva comunicazione al Centro Situazione della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e alla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Servizio Immigrazione.

Il Capo della Polizia

Direttore generale della Pubblica Sicurezza

Manganelli

Decreto Legge n. 181 dell'1/11/2007 G.U. nr. 255 dell'21/11/2007



Sabato, 3 Novembre 2007