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Circolare del 24 novembre 2004 Ministero dell'Interno Servizio Immigrazione

Dichiarazioni di soggiorno con numero non univoco - N.400/C/2004/1432/P/14.200 Roma, 24 novembre 2004

OGGETTO: Dichiarazioni di soggiorno con numero non univoco. – Inserimento in Banca Dati S.D.I.-.

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

Sono pervenute a questa Direzione Centrale numerose segnalazioni in ordine ai permessi di soggiorno che, per mero errore di stampa da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, riportano un numero progressivo di serie non univoco, circostanza che rende impossibile l’operazione dell’inserimento in Banca Dati S.D.I. degli stessi titoli autorizzatori.

Al fine di evitare l’adozione, a livello locale, di procedure differenziate, che consentano di superare, in qualche maniera, l’ostacolo costituito dal fatto che il sistema C.E.D, nel registrare la presenza su altra anagrafica del documento in questione o del soggetto titolare dello stesso, inibisce all’operatore preposto agli inserimenti l’immissione del record risultato ambivalente, si invitano codesti Uffici ad effettuare, qualora ricorrano le cennate circostanze, i sottonotati controlli, in maniera tale da accertare che possa effettivamente trattarsi di situazioni connesse a modulistica non univoca e non anche di casi riconducibili ad eventuali errori di digitazione commessi da parte dell’operatore stesso:
- Verificare che la chiave anagrafica (cognome, nome, data di nascita, Stato di nascita) del permesso di soggiorno, che si sta tentando di inserire, è evidentemente diversa da quella già memorizzata con lo stesso numero; in caso positivo si dovrà procedere alla sostituzione del modello con un altro riportante un numero progressivo univoco;
- Accertare che la chiave anagrafica (cognome, nome, data di nascita, Stato di nascita) del permesso di soggiorno che si sta tentando di inserire sia riconducibile al medesimo soggetto e si differenzia da quella precedentemente registrata solo per effetto di eventuali spazi multipli inseriti tra parti del nome o cognome doppi dello straniero; nella fattispecie, si dovrà provvedere alle opportune rettifiche di competenza in Banca Dati, senza procedere alla sostituzione del modello. Pur nella considerazione che la descritta procedura comporterà un maggior carico di lavoro, si confida in una puntuale osservanza e in una fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
Pansa



Mercoledì, 24 Novembre 2004