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Parere del 30 settembre 2010 Ministero dell'Interno - Rinnovo del permesso di soggiorno agli infermieri stranieri in provincia di Trieste

Istanze di nulla osta ex art. 27, comma 1 D.Lgs. n. 286/98 concernenti gli infermieri professionali -

Ministero dell’Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo


ALLA PREFETTURA UTG TRIESTE

e, p.c.

AL DIPARTIMENTO DELLA P.S.
Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere R O M A

Oggetto:Istanze di nulla osta ex art. 27, comma 1 D.Lgs. n. 286/98 concernenti gli infermieri professionali

Si fa riferimento alla nota prot. 9270 del 25 febbraio 2010, concernente l’oggetto, con la quale codesta Prefettura ha chiesto di conoscere l’avviso di questo Ufficio in relazione alla corretta applicazione delle norme vigenti nella fattispecie del rinnovo del permesso per lavoro per lavoro subordinato precedentemente rilasciato, ai sensi dell’art. 27 comma 1 lettera i bis agli infermieri professionali – previsto dall’art. 40, commi 2 e 23, del D.P.R. n. 394/99.
Al riguardo, si rappresenta che questa Direzione Centrale, su conforme parere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere – condivide gli auspici espressi dalla regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, richiamati anche dalla Questura di Trieste con nota n. Cat.B1/Mass/Imm/2009 del 30 novembre 2009, e ritiene che le norme in questione possano interpretarsi nel senso di applicare il limite di tempo massimo di 2 anni (prorogabili per un ulteriore biennio) ad ogni singolo datore di lavoro, in modo tale da consentire agli infermieri professionali di essere assunti alla scadenza dei quattro anni, da un altro datore di lavoro ed ottenere così la proroga del nulla osta

Tale orientamento peraltro, è già applicato in quasi tutti gli altri ambiti provinciali, poiché si ritiene che il rinnovo del permesso di soggiorno ex art. 27 comma 1 lett. 1 bis non presupponga una nuova autorizzazione al lavoro, ma soltanto l’esistenza del ‘contratto di soggiorno,’ al pari di quanto previsto per gli lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti con l’unica limitazione per gli infermieri professionali di dover continuare a svolgere la stessa attività (art. 40 comma 27 del D.P.R. 349/99), mantenendo così la qualifica di assunzione per la quale era stato concesso l’originario nulla osta.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Malandrino)



Giovedì, 30 Settembre 2010