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Circolare n. 1602 del 25 febbraio 2011
Ministero dell'Interno – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2011,concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2011 -

Ministero dell'Interno
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali


Ai Sigg Prefetti titolari degli Uffici
Territoriali di Governo
LORO SEDI

Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma di
TRENTO

Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma di
BOLZANO

Al Sig. Presidente
della Regione Valle d'Aosta
AOSTA

Alle Direzioni Regionali del Lavoro
LORO SEDI

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
LORO SEDI

e, per conoscenza:

Allla Presidenza del Consiglio dei Ministeri
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
Via Mercede, 9
00187 ROMA

Al Ministero degli Affari Esteri
DGPIEM – Ufficio VI
Centro Visti
ROMA

All' I.N.P.S. - Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale
Via Ciro il Grande, 21
ROMA

All' Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Via del Giorgione n 159
ROMA

Al Gabinetto del Sig. Ministero
SEDE

Al Dipartimento della P.S.
Direzioni Centrale dell'Immigrazione
e della Polizia delle Frontiere
SEDE

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2011,concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2011.

Si informa che è in corso di registrazione presso la Corte dei Conti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2011, concernente la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l'anno 2011 che, ad ogni buon fine, si allega in copia (all. 1)
Sul sito di questo Ministero (www.interno.it) verrà data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Decreto - che prevede una quota massima di ingressi per 60.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero (art.1) - stabilisce che siano ammesse le domande relative a:

a) lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, Repubblica ex Jugoslavia di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria;

b) lavoratori stranieri stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.

Lo stesso provvedimento, nella quota massima di ingressi per 60.000 unità, consente l'ingresso sul territorio nazionale anche ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi precedentemente indicati, che siano entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale (art.2).

La ripartizione territoriale delle quote di ingresso sarà effettuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-Direzione Generale dell'Immigrazione, con successiva circolare.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA

Le domande di nulla osta per il lavoro stagionale (mod.C - stag.) possono essere presentate, come già avvenuto in analoghe precedenti occasioni, esclusivamente con modalità informatiche.
Le procedure riguardanti le modalità di registrazione dell'utente e l'invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso e sono rinvenibili sul sito internet del Ministero dell'Interno (www.intemo.it).
L'invio delle domande sarà possibile dalle h. 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto e sino alle h. 24.00 del 31 dicembre 2011.
L'accesso al sito dedicato al D.P.C.M. in oggetto sarà possibile a partire dalle ore 8.00 del 28 febbraio p.v., quando sarà disponibile l'applicativo per la compilazione dei moduli di domanda da trasmettere nei tempi sopraindicati.

PROTOCOLLI D'INTESA

Anche in questa occasione, le Associazioni di categoria di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 394/1999, firmatarie dei protocolli stipulati con questo Ministero unitamente a quello del Lavoro e delle Politiche Sociali, potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni.
Il protocollo è aperto all'adesione di altre associazioni interessate.
Pertanto, analogamente a quanto previsto in occasione dell'emanazione del decreto flussi stagionali 2010, nel caso in cui qualcuna delle associazioni firmatarie abbia articolazioni sul territorio con autonomia statutaria, i rispettivi rappresentanti potranno inviare alle SS.LL. richieste di adesione da definire secondo lo schema già fornito in passato e che, ad ogni buon fine, si ripropone in allegato (all. .2).
Gli accreditamenti già rilasciati agli operatori segnalati dalle associazioni di categoria firmatarie del protocollo per le domande relative al decreto flussi stagionali 2007, 2008, 2009 e 2010 sono confermati.
Per l'accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni che di quelle che aderiranno durante l'anno), ogni associazione dovrà anche presentare, in formato elettronico, a codeste Prefetture- U.T.G. il modello excel (all.3), compilato in tutte le sue parti (con particolare attenzione ad indicare il codice fiscale degli operatori).
Al riguardo, le SS.LL. vorranno disporre gli accertamenti ritenuti opportuni a provvedere all'inoltro del modello, in formato excel, contenente i dati degli operatori per i quali si richiede l'accreditamento, esclusivamente con messaggio di posta elettronica associazioni.sui@intemo.it.

ISTRUTTORIA

Come è noto, il sistema di gestione dei procedimenti - rispettando l'ordine cronologico di presentazione - consente di ordinare le domande in base alla data di inizio dell'attività lavorativa, per rendere ancora più razionale la trattazione delle domande stesse e per evitare che la trattazione tardiva possa determinare la cessazione dell'interesse da parte del richiedente.
Si richiamano di seguito le disposizioni diramate con circolare congiunta del Ministero dell'interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - prot. n. 3965 del 18.06.2010:

- le competenti Direzioni Provinciali del Lavoro, nell'ambito dell'istruttoria relativa alle domande in argomento, al fine di rilasciare il prescritto parere, dovranno valutare con particolare rigore gli esiti di specifici accertamenti da svolgere in merito alla sussistenza di pregressi episodi in cui i datori di lavoro, dopo aver ottenuto il rilascio di nulla osta a favore di lavoratori stagionali, non abbiano proceduto all'assunzione ovvero abbiano richiesto la revoca dei nulla osta già rilasciati.

- I1 datore di lavoro dovrà accompagnare il lavoratore extracomunitario allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno ed effettuare, entro 48 ore dalla data risultante dal timbro presente sul medesimo contratto, la prescritta comunicazione obbligatoria ai fini dell'assunzione.

- Al momento della presentazione presso lo Sportello Unico, qualora il datore di lavoro non intenda più procedere all'assunzione del lavoratore stagionale, purchè con motivate giustificazioni, potrà essere consentito il contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro cessato.

- La richiesta di revoca dei nulla osta già concessi potrà essere accolta solo nei casi in cui non sia già stato rilasciato il visto di ingresso e soltanto in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate.

Inoltre, si informa che, per quanto attiene la sussistenza del requisito reddituale per i datori di lavoro che svolgono l'attività di imprenditori agricoli, sarà possibile – in conformità a quanto recentemente affermato dall'Agenzia delle Entrate - ricondurre la capacità economica non soltanto al reddito agrario, il cui ammontare è quasi sempre insufficiente a raggiungere una soglia minima di reddito, ma anche ad altri indici di ricchezza, quali - ad esempio - i dati risultanti dalla dichiarazione IVA, considerando il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenendo conto anche dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori.

Infine, si conferma l'opportunità che gli Sportelli Unici adottino, anche rispetto ai requisiti relativi all'idoneità dell'alloggio, lo stesso criterio istruttorio, qualora venga richiesto il nulla osta per il medesimo lavoratore straniero e la sistemazione alloggiativa dell'anno precedente, evitando di richiedere la produzione della certificazione già acquisita.

RILASCIO DI NULLA OSTA PLURIENNALE PER LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE.

Il decreto in argomento dispone (art.2) che, sempre nell'ambito della quota prevista di n. 60.000 ingressi, siano ricompresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati nell'articolo 1, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale.

Al riguardo, si informa che, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero degli mari Esteri ed il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, è stato individuato il procedimento finalizzato a dare attuazione all'articolo 5 comma ter del T.U. 286/1998 ed all'articolo 38 bis del D.P.R. 394/1999, che prevedono il rilascio di un permesso pluriennale per lavoro stagionale.

In particolare, tale procedimento si articola nella maniera di seguito illustrata.

Il datore di lavoro dovrà specificare nella domanda che la richiesta è finalizzata ad ottenere un nulla osta pluriennale, precisando altresì la durata temporale annuale del contratto che dovrà essere pari a quella usufruita dal lavoratore nei due anni precedenti, cosi come previsto dall'articolo 5 comma ter del T.U. sull'immigrazione.

La fase successiva della procedura segue le consuete modalità: lo Sportello Unico competente dovrà acquisire i pareri della Questura e della Direzione Provinciale del Lavoro.
In particolare, le Questure, oltre ai consueti adempimenti, effettueranno il controllo dei permessi di soggiorno per verificare il rilascio/richiesta nei due precedenti anni ed invieranno agli Sportelli Unici, tramite il sistema "nulla osta al visto" del CEN, l'esito della verifica.
Analogamente, le Direzioni Provinciali del Lavoro provvederanno ai controlli sulle comunicazioni obbligatorie, al fine di verificare l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro nei due anni precedenti e trasmetteranno agli Sportelli Unici, tramite il sistema SPI, l'esito delle verifiche. Si sottolinea l'importanza di tale adempimento che comporta, in caso di accertamento negativo, l'inaccettabilità della domanda.

Lo Sportello Unico rilascerà, quindi, un nulla osta pluriennale, che sarà inviato al Ministero degli Affari Esteri con le modalità telematiche già in uso.

Al momento del ritiro del nulla osta, il datore di lavoro firmerà il contratto di soggiorno ed il lavoratore extracomunitario, ottenuto il visto, entro 8 giorni dall'ingresso sui territorio nazionale, si recherà insieme al datore di lavoro presso lo Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno, che verrà rilasciato ogni anno.
Si precisa che il permesso di soggiorno pluriennale, cosi come previsto dalla normativa citata, non può essere rilasciato in quanto il formato del documento elettronico, in linea con la normativa europea, non consente l'inserimento di altre date.
Per gli anni successivi al primo, ovvero per il secondo e terzo anno, è in corso di predisposizione un modello telematica di comunicazione, che entrerà in uso a partire dal 1^ gennaio 2012, attraverso cui il datore di lavoro esprimerà la volontà di confermare l'assunzione del lavoratore. Tale conferma potrà essere inviata indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale, in quanto la quota risulta essere già stata assegnata sulla base del decreto flussi per lavoro stagionale del primo anno. La comunicazione telematica sarà inviata al Ministero per gli Affari Esteri ai fini del rilascio del visto di ingresso. Successivamente, il lavoratore, insieme con il datore di lavoro, dovrà recarsi entro 8 giorni presso lo Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno.
In considerazione della semplificazione della procedura di ingresso per gli anni successivi al primo, le verifiche ed i controlli che verranno svolti nel corso della procedura di rilascio del nulla osta pluriennale dovranno essere particolarmente severi e rigorosi.

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La presente circolare sarà pubblicata sui siti istituzionali del Ministero dell'Interno, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero degli Affari Esteri.

Le SS.LL. sono invitate ad informare di quanto sopra i Dirigenti degli Sportelli Unici ed a verificare il puntuale rispetto delle istruzioni impartite.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE
E DELL'ASILO (Malandrino)

IL DIRETTORE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE
(Forlani)


Atto di adesione

Modulo richiesta al sistema informatico allo Sportello Unico Immigrazione



Venerdì, 25 Febbraio 2011