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Circolare del 30 marzo 2005 Ministero dell'Interno

Art.1, comma 8, lett c) del D.L. 9 settembre 2002, n.195 Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari” convertito, con modificazioni, in Legge 9 ottobre 2002, n. 222 e art. 33 comma 7, lettera c) della Legge 30 luglio 2002, n.189 modifica... - Prot. n. 400/A/2005/418/P/12.222.8 Roma, 30 marzo 2005

OGGETTO:Art.1, comma 8, lett c) del D.L. 9 settembre 2002, n.195 “Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari” convertito, con modificazioni, in Legge 9 ottobre 2002, n. 222 e art. 33 comma 7, lettera c) della Legge 30 luglio 2002, n.189 (“modifica alla normativa in materia di immigrazione e dell’asilo”).

Sentenza Corte Costituzionale n.78 del 10 febbraio 2005.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
E,p.c. AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE SEDE

Si trascrive, di seguito, la circolare n.645/2.1.1 del 4 marzo 2005 a firma del Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, con preghiera di attenersi alle direttive in essa impartite in relazione al rilascio del nulla - osta di competenza delle SS. LL.:
“ Con sentenza n.78 del 10 febbraio 2005 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.8 1^ serie Speciale del 23/02/2005), la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 7, lettera c) della Legge n. 189/2002 e dell’art.1, comma 8, lettera c) del D.L. n. 195/2002 convertito, con odificazioni, in Legge 222/2002 nella parte in cui fanno derivare automaticamente il rigetto dell’istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale prevedono l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza.

mr 2 Quanto sopra con riferimento all’art. 3 della Costituzione e per contrasto con il principio di “ragionevolezza”, atteso che le norme sopra indicate ricollegano “irragionevolmente” alla mera denuncia, con effetto automatico, conseguenze molto gravi nei confronti del lavoratore extracomunitario, quali il rigetto dell’istanza di regolarizzazione che lo riguarda e l’emissione dell’ordinanza di espulsione nei suoi confronti. Secondo la Corte Costituzionale va, di converso, tenuto conto, che nel nostro ordinamento la denuncia, comunque formulata, ”è atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce” e che obbliga, solo le autorità competenti a verificare la sussistenza dei fatti esposti, la loro corrispondenza a fattispecie penalmente sanzionate, vale a dire ad accertare l’esistenza delle condizioni per l’instaurazione di un procedimento penale.

Ciò posto, si rammenta che, ai sensi dell’art.136, comma 1 della Costituzione e 30, comma 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale (vale a dire, nella fattispecie, dal 24/02/2005). Come noto, inoltre, secondo costante indirizzo giurisprudenziale in materia, la caducazione della norma dichiarata costituzionalmente illegittima opera con effetto retroattivo (“ex tunc”) con il solo limite dei rapporti ormai esauriti, definiti o, comunque, divenuti inoppugnabili. Al riguardo si rammenta che per i rapporti “esauriti” debbono intendersi tutti quelli che sul piano processuale abbiano trovato la loro definitiva e irretrattabile conclusione, mediante sentenza passata in giudicato ( i cui effetti, pertanto, non sono intaccati dalla successiva pronuncia di incostituzionalità ), nonchè i rapporti comunque divenuti irrevocabili per difetto della possibilità di proporre ancora la questione innanzi ad un giudice. Tutto quanto sopra rende opportuno procedere al riesame, in via di autotutela, dei provvedimenti di rigetto delle istanze di regolarizzazione in conformità e nei limiti della sentenza di illegittimità costituzionale in oggetto:

- nei procedimenti giurisdizionali pendenti, dandone nel contempo tempestiva comunicazione alla competente Avvocatura dello Stato, ai fini della cessazione della materia del contendere; - in relazione ad eventuali istanze di riesame e / o diffide.
Altrettanto dicasi per le istanze eventualmente ancora pendenti”.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Pansa)



Mercoledì, 30 Marzo 2005