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Circolare Miacel n. 27 del 21 maggio 2004 Ministero dell'Interno

Trascrizione nei registri dello stato civile degli atti di nascita provenienti dai Paesi di cultura spagnola e correzione del cognome mediante annotazione. -

MINISTERO DELL'INTERNO

L'ordinamento dello stato civile nei Paesi di cultura spagnola dispone che al nuovo nato venga attribuito il doppio cognome composto dal primo cognome del padre e dal primo cognome della madre che, entrambi, a loro volta ne portano due.

L'articolo 98 comma 2 del D.P.R. 03.11.2000 n. 396 dispone che l'Ufficiale dello stato civile allorquando riceve, per la trascrizione, un atto di nascita relativo ad un cittadino italiano nato all'estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale, ai sensi dell'articolo 262 1° comma del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello spettante per la legge italiana, lo corregga immediatamente mediante annotazione.

In attuazione di tale norma, ai cittadini italiani nati nei predetti Paesi di cultura spagnola, il cognome imposto alla nascita deve essere corretto in Italia eliminando il cognome della madre ed aggiungendo, se il padre è straniero e porta due cognomi, il secondo cognome paterno.

Al fine di dirimere ogni dubbio interpretativo in proposito, si specifica, infatti, quanto segue.
Sotto un profilo generale, si osserva innanzitutto che l’articolo 24 della legge 31 maggio 1995 n.218, recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, dispone che alla materia dei diritti alla persona (fra i quali si deve indubbiamente comprendere il diritto al nome) si applica la normativa del Paese di cui la persona stessa è cittadino.

Tale principio vale pure per i figli di coniugi di diversa cittadinanza, dovendosi anche in questo caso applicare la normativa dello Stato di cui i medesimi sono cittadini. Pertanto, se essi possiedono più cittadinanze, fra le quali quella italiana, debbono portare nel nostro Paese, il cognome del padre.

Infatti per la legge italiana il figlio legittimo porta il cognome del padre, anche se questi non è cittadino italiano. Ad analoga disciplina è assoggettato il cognome del figlio naturale riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 262 comma 1 del codice civile.

Ulteriori indicazioni di carattere sistematico sull’attribuzione del cognome paterno
nell’ordinamento italiano si ricavano anche da altre norme del Codice Civile (si veda, come disposizione di contenuto generale, l’articolo 6; come disposizioni a carattere specifico, l’art. 237 comma 3, sui fatti costitutivi del possesso di stato di figlio legittimo e l’art. 299 comma 3 sul cognome dell’adottato maggiorenne) e della legge sull’adozione dei minori (art.27 della legge 4 maggio 1983 n.184 sul cognome del minore adottato).

Da quanto precede deriva quindi che, anche nel caso di padre straniero, al cittadino italiano spetterà il cognome paterno, comunque questo sia formato ed indipendentemente dal fatto che la cittadinanza italiana sia derivata al figlio dalla madre.

Poiché risulta mancanza di uniformità nelle modalità di attuazione dell’articolo 98, comma 2 del citato D.P.R. da parte degli Ufficiali dello stato civile, si pregano le SS.LL. di voler richiamare i Signori Sindaci sull’esigenza di procedere alle correzioni dei cognomi nel senso indicato e cioè attribuendo l’intero doppio cognome paterno ai cittadini italiani nati nei Paesi di cultura spagnola.

Sulla questione si informa, comunque, che questa Direzione Centrale, consapevole dei disagi che tale norma comporta per coloro che hanno la doppia cittadinanza, poiché nei Paesi di cultura spagnola chi porta il medesimo cognome (primo e secondo cognome del padre) è parente in linea collaterale (fratello) anziché linea retta (figlio) ha chiesto al Consiglio di Stato di voler esprimere un parere circa la possibilità di interpretare la disposizione in esame nel senso di consentire all’Ufficiale dello Stato Civile di correggere il cognome attribuito alla nascita eliminando unicamente il cognome materno senza aggiungere il secondo cognome
paterno.

Al riguardo si fa riserva di far conoscere il parere richiesto non appena perverrà a questo ufficio.



Venerdì, 21 Maggio 2004