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Nota verbale del 10 gennaio 2012 Ministero Affari Esteri

Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti della Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi internazionali in Italia -

Ministero Affari Esteri

NOTA VERBALE

 allegato 1

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti a tutte le Rappresentanze Diplomatiche in Italia, alle Organizzazioni Internazionali ed alle Missioni Estere Speciali (di seguito denominate "Rappresentanze"), e ha l'onore di portare a loro conoscenza la nuova "Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni,Istituti culturali ed Organismi internazionali in Italia (di seguito denominata "Disciplina1").

Il Ministero degli Affari Esteri ricorda che il rapporto di lavoro con il suddetto personale viene regolato nel rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 e dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963.

La Disciplina, che si unisce in copia, è da considerarsi un complesso normativo unitario ed inscindibile che sostituisce ad ogni effetto le norme di eventuali altre discipline interne, gli accordi speciali, gli usi e le consuetudini riguardanti i rapporti di lavoro dipendente intrattenuti dalle Rappresentanze col relativo personale dipendente, fatte salve le condizioni di miglior favore in atto rispetto alle previsioni della presente Disciplina. Per quanto non previsto dall'allegata Disciplina, ai sensi dell'articolo 4 della stessa valgono le disposizioni di legge vigenti in materia nell'ordinamento giuridico italiano.

Il Ministero degli Affari Esteri rammenta che qualsiasi comunicazione relativa agli Uffici Consolari e al personale di essi in materia di rapporto di lavoro col personale dipendente deve pervenire esclusivamente dalla competente Rappresentanza Diplomatica.

Si espongono di seguito, per cenni, alcune delle nonne più significative della Disciplina riguardanti, in particolare, le competenze dell'Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, rinviando per quanto della Disciplina qui non rappresentato al testo in allegato.

 1. Disciplina del lavoro.

 A - Assunzione (ari. 2).

 L'assunzione dei personale deve essere effettuata secondo la normativa italiana in vigore. Non si ammette l'assunzione a tempo determinato, esclusi i casi previsti dalla Legge italiana,

II Ministero degli Affari Esteri mette in evidenza che, all'atto dell'assunzione, le Rappresentanze sono tenute a rilasciare la ricevuta dei documenti ritirati e a comunicare in via telematica, entro il giorno precedente l'inizio dei rapporto di lavoro, l'assunzione del lavoratore al Centro per l'impiego competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro. Tale comunicazione è utile anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti di enti ed istituti previdenziali interessati (Direzione Territoriale del Lavoro; Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - 1NPS; Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL).

Le Rappresentanze sono altresì tenute a fornire al lavoratore la documentazione necessaria all'iscrizione dello stesso presso il Servizio Sanitario Nazionale o presso il Servizio Sanitario Pubblico dello Stato di nazionalità del lavoratore medesimo o della Rappresentanza presso la quale questi è impiegato. In alternativa le Rappresentanze sono tenute a fornire al lavoratore una assicurazione privata italiana o dello Stato di nazionalità propria del lavoratore medesimo o della stessa Rappresentanza.

B - Assicurazione sanitaria (Addendum).

La normativa nazionale vigente consente ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti non aventi titolo all'iscrizione obbligatoria (gratuita) al Servizio Sanitario Nazionale di optare, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia sanitaria vigenti tra la Repubblica Italiana ed altro Stato, tra la sottoscrizione di una polizza sanitaria privata e l'iscrizione al predetto Servizio Sanitario Nazionale.

Il Ministero degli Affari Esteri suggerisce di optare per l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale in considerazione dell'ampia copertura sanitaria assicurata dal medesimo Servizio Sanitario Nazionale rispetto alla copertura mediamente garantita da una polizza privata. Si mette in evidenza, inoltre, che l'iscrizione volontaria pone l'iscritto nella stessa posizione giuridica di un cittadino italiano.

Ove comunque sì decida di dotare invece il lavoratore di una polizza sanitaria privata, la stessa dovrà essere conforme alla normativa vigente in Italia.

Tale normativa prevede che lo straniero sia tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità in alternativa all'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale. La polizza sanitaria privata dovrà includere prestazioni di assistenza farmaceutica, assistenza specialistica ambulatoriale ed assistenza ospedaliere, che garantiscano la copertura delle prestazioni sanitarie riconosciute in Italia secondo i livelli essenziali di assistenza (LEA) definiti dalia vigente legislazione italiana.

C - Estinzione del rapporto di lavoro (art. 26).

La risoluzione del rapporto di lavoro avviene nelle ipotesi e con le modalità di cui agli arti. 2118 e 2119 del Codice Civile italiano.

Ai sensi delle citate norme, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dandone preavviso scritto a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificarne la data di ricevimento, secondo i termini previsti dalla Disciplina,

Il licenziamento del lavoratore non può avvenire che per "giusta causa e giustificato motivo".

Ai sensi delle leggi vigenti nella Repubblica Italiana, inoltre, il licenziamento determinato da ragioni di sesso, credo politico o fede religiosa, ovvero dall'appartenenza ad un sindacato o dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione addotta.

D - Conciliazione delle controversie (art. 30).

Per le eventuali controversie individuali o collettive riguardanti il rapporto di lavoro regolamentato dalla Disciplina, è possibile segnalare il contenzioso in atto al Ministero degli Affari Esteri -- Ufficio li del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, che potrà avvalersi anche dell'assistenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per gli aspetti tecnico- giuridici del rapporto di lavoro in oggetto, al fine di verificare la possibilità di una soluzione bonaria prima di ricorrere alle procedure previste dalla normativa italiana vigente in materia.

2. Visti, permessi di soggiorno, carte d'identità.

A - Visti.

Il personale assunto all'estero dalle Rappresentanze e il personale privato al seguito assunto dai membri delle Rappresentanze devono obbligatoriamente munirsi, prima dell'ingresso in Italia, dell'apposito visto per lavoro subordinato fuori flussi, a prescindere dalla tipologia di passaporto posseduto.

La richiesta per il rilascio del visto deve essere inoltrata, con Nota Verbale, dal locale Ministero degli Affari Esteri alla Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio di residenza del lavoratore.

Il Ministero degli Affari Esteri informa che è consentito l'ingresso in Italia di 3 (tre) lavoratori privati a! seguito del Capo Missione e di 1 (uno) per gli altri membri dei personale delle Rappresentanze. Non vi sono invece restrizioni al reperimento di personale domestico assunto localmente.

 

B Permessi di soggiorno.

Le Rappresentanze e i membri di esse possono assumere sul mercato del lavoro italiano il personale di nazionalità italiana o straniera che si trovi già in Italia con regolare titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Le Rappresentanze e i membri di esse possono assumere altresì il personale di nazionalità straniera ed ex tra comunitaria in possesso dei seguenti titoli di soggiorno:

- permesso di soggiorno per lavoro autonomo;

- permesso di soggiorno per studio, per non più di 20 (venti) ore settimanali cumulabili in 1050 (mi llec in quanta) ore annue;

- permesso di soggiorno CE per soggiornanti dì lungo periodo;

- permesso di soggiorno per assistenza minore;

- carta di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini comunitari;

- carta di soggiorno permanente per familiari extracomunitari dì cittadini comunitari;

- permesso di soggiorno per richiesta asilo - attività lavorativa;

- permesso di soggiorno per motivi umanitari;

- permesso di soggiorno per asilo;

- permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;

- permesso di soggiorno per motivi familiari.

D'ora in poi, tutti i lavoratori assunti localmente dalle Rappresentanze sono tenuti a mantenere il permesso di soggiorno e quindi non ricevono più la carta d'identità rilasciata da questo Ministero. A partire da oggi ed entro il 30 marzo 2012 (termine che potrà essere prorogalo in caso di necessità), i lavoratori in parola sono tenuti ad avviare, con la modalità ordinaria di trasmissione per il tramite degli Uffici postali, la pratica di riattivazione dei permesso di soggiorno dietro contestuale restituzione della carta d'identità in loro possesso.

Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, le Rappresentanze sono tenute a fornire ai lavoratori stranieri assunti l'idonea documentazione atta a dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro in corso e il reddito da esso derivante.

A titolo eccezionale, il Ministero degli Affari Esteri si riserva la facoltà di valutare il rilascio di una carta d'identità - a soli fini identificativi - alla categoria di lavoratori in parola, in presenza di effettive esigenze di servizio previamente segnalate dalla Rappresentanze all'Ufficio li del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica.

C - Carte d'identità per i lavoratori assunti all’ estero.

Entro 8 (otto) giorni dalla data di assunzione del lavoratore, la Rappresentanza deve richiedere al Ministero degli Affari Esteri, con Nota Verbale, la carta d'identità da rilasciare al lavoratore assunto. La richiesta va effettuata per il tramite del programma "Ceri on-Iine".

La documentazione da allegare alla richiesta è costituita dai seguenti atti:

a) copia di un documento d'identità per i cittadini italiani e degli Stati membri dell'Unione Europea; copia del passaporto per i cittadini extracomunitari;

b) copia del modello UNILAV per i lavoratori assunti dalle Rappresentanze; copia della denuncia di rapporto lavoro domestico per il personale assunto dai membri di Rappresentanze attestante l'avvenuta presa in carico della comunicazione d'assunzione.

e) documentazione attestante la posizione previdenziale e sanitaria del lavoratore secondo quanto previsto dall'allegata Disciplina nonché l'avvenuto pagamento del contributo annuale previsto dal Servizio Sanitario Nazionale italiano per l'anno solare di riferimento oppure, in caso di polizza assicurativa privata, della quota annuale prevista dalla compagnia assicurativa privata prescelta per l'anno solare di riferimento.

d) dichiarazione della Rappresentanza che garantisce, per i lavoratori extracomunitari, il rientro in patria del lavoratore assunto alla cessazione delle sue funzioni, accollandosi i relativi oneri;

La carta d'identità ha validità di 1 (un) anno solare, coincidente con il periodo di copertura sanitaria di cui all'allegata Disciplina, ed è rinnovabile alla sua scadenza,

La carta d'identità costituisce un documento d'identificazione per i lavoratori che abbiano la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Essa esime dai permesso di soggiorno per i lavoratori di cittadinanza extracomunitaria limitatamente al periodo di impiego. Pertanto il personale extracomunitario assunto all'estero, al temine del rapporto di lavoro, non avrà più titolo per soggiornare nel territorio italiano.

Il personale privato al seguito dei membri della Rappresentanza è tenuto a ritirare personalmente la propria carta d'identità presso l'Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica. All'atto del rilascio, il Ministero degli Affari Esteri consegna loro altresì un vademecum sui diritti e i doveri riconosciuti al lavoratore dipendente in Italia.

Il rinnovo della carta d'identità in scadenza deve essere richiesto entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza, con Nota Verbale, dalle Rappresentanze all'Ufficio II del Cerimoniale  Diplomatico della Repubblica, producendo in allegato l'attestazione di avvenuto pagamento del contributo annuale richiesto dal Servizio Sanitario Nazionale italiano per l'anno solare utile al rinnovo della suddetta carta oppure, in caso di polizza assicurativa privata, della quota annuale prevista dalla compagnia assicurativa privata prescelta per l'anno solare utile al rinnovo della suddetta carta.

Il Ministero degli Affari Esteri sottolinea inoltre che, qualora non venga dimostrato il versamento ininterrotto dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'allegata Disciplina, la carta d'identità non potrà essere rinnovata.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione delle funzioni del lavoratore, la Rappresentanza deve darne comunicazione, con Nota Verbale, al Ministero degli Affari Esteri, allegando due copie del modello CF e restituendo obbligatoriamente la sua carta d'identità, specificando la data di partenza dall'Italia. In caso di mancata partenza del lavoratore o della mancata restituzione della sua carta d'identità, i! Ministero degli Affari Esteri si riserva la facoltà di non autorizzare l'ingresso di ulteriore personale estero per i funzionati della Rappresentanza in questione.

II Ministero degli Affari Esteri, terminato il rapporto di lavoro dei lavoratore privato al seguito, consente la riassunzione del lavoratore medesimo presso altri membri del personale di Rappresentanze estere con le garanzie e gli obblighi relativi al precedente rapporto di lavoro e di cui all'allegata Disciplina.

Nel caso in cui un lavoratore al seguito si renda irreperibile, il datore di lavoro deve fame immediata denuncia presso le Autorità dì polizia italiane. La Rappresentanza, con Nota Verbale, è tenuta a darne tempestivamente comunicazione al Ministero degli Affari Esteri, allegando la denuncia in originale per l'annullamento della relativa carta d'identità.

Il Ministero degli Affari Esteri ricorda che tutte le informazioni relative alla procedura di richiesta delle carte d'identità sono altresì consultabili nel manuale d'uso disponibile presso il programma "Ceri on-line". II modello CF (notifica di cessazione dalle funzioni)» in esso citato, è scaricatole dal sito Internet dì questo Ministero al seguente indirizzo: http://www.esteri.tt/servizi/index.htm.

Il Ministero degli Affari Esteri informa  inoltre che il testo dell'allegata Disciplina è scaricabile, oltre che in lingua italiana, anche in lingua inglese, francese e spagnola al seguente indirizzo web: http://www.esteri.it/MAE/lT/Ministero/Servizi/Stranieri/Serv_Rappr_Strany.

Si segnala infine che, in caso di discordanza tra i vari testi disponibili, il testo prevalente resta l'originate in lingua italiana.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare alle Rappresentanze Diplomatiche Estere in Italia, alle Organizzazioni Internazionali ed alle Missioni Estere Speciali in Italia gli atti della sua più alta considerazione.

10 gennaio 2012

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Ministero Affari Esteri

NOTA VERBALE

 

allegato 2

II Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti a tutte le Rappresentante diplomatiche straniere, alle Organizzazioni Internazionali ed alle Missioni Estere Speciali (di seguito denominate "Rappresentanze") ed ha l'onore di portare a loro conoscenza le

nuove disposizioni che regolano i rapporti di lavoro con il personale assunto localmente e con il personale assunto all'estero o venuto al seguito di membri delle Rappresentanze.

Il Ministero degli Affari Esteri ricorda che il rapporto di lavoro con il suddetto personale viene regolato nel rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 e dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963.

Il Ministero degli Affari Esteri rende noto che tutte le informazioni contenute nella presente Nota Verbale ed i modelli RCA bis (notifica di assunzione funzioni e richiesta carta d'identità) e CF (notifica di cessazione funzioni) in essa citati sono scaricabili dal proprio sito Internet, all'indirizzo hrtp;//www.esteri,it/servizi/index,htrn.

Si rammenta inoltre che la presente disciplina vale anche per gli Uffici consolari stranieri in Italia, per il personale dei quali dovrà provvedere la relativa Rappresentanza diplomatica.

Personale assunto localmente.

Le Rappresentanze possono assumere sul mercato del lavoro italiano personale di nazionalità italiana o straniera che si trovi già in Italia con regolare permesso di soggiorno.

Regime normativo. Il personale assunto localmente ha diritto al trattamento rctributivo, previdenziale ed assistenziale in conformità alle leggi italiane vigenti sul lavoro dipendente ed è pertanto tenuto alla corresponsione delle imposte sugli emolumenti percepiti (fatto salvo

quanto stabilito da accordi bilaterali tra l'Italia e lo Stato accreditante e dagli accordi di sede per le Organizzazioni Internazionali).

Il personale assunto sul mercato del lavoro nazionale e residente in Italia, di qualsiasi nazionalità - anche se di cittadinanza dì uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea o compresi nello Spazio Economico Europeo come previsto dal regolamento 1408/71 (CEE) - deve essere assicurato obbligatoriamente in Italia.

Assunzione. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare l'assunzione dei lavoratore entro cinque giorni al Centro per l'Impiego territorialmente competente per la sede del luogo di lavoro, nonché ogni eventuale variazione del rapporto di lavoro, mediante l'utilizzo

dell'apposito modello C/ASS. Si ricorda altresì che le Rappresentanze possono assumere esclusivamente cittadini stranieri che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Eneo trenta giorni dalla data di assunzione, la Rappresentanza deve richiedere al Ministero degli Affari Esteri, con specifica Nota Verbale, la carta d'identità da rilasciare al lavoratore, La documentazione da allegare alla Nota Verbale di richiesta per il rilascio della carta d'identità è costituita da:

a) copia del documento dì identità per i cittadini italiani o copia del passaporto per i cittadini stranieri;

b) copia del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura competente;

e) copia del modello C/ASS presentato presso il Centro per l'Impiego competente per territorio;

d) dichiarazione attestante i versamenti dei contributi INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) e l'avvenuta comunicazione d'assunzione all’'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) a favore del lavoratore, con l'indicazione del numero di matricola e della data di inizio dei versamenti;

e) quattro fotografie formato tessera cm 4 x 4,5 con indicazione del nome sul retro di ciascuna;

f) quattro copie del modello RCA bis.

La carta d'identità ria validità di due anni ed è rinnovabile. Essa costituisce documento d'identificazione per i lavoratori di cittadinanza italiana e sostituisce il permesso di soggiorno per i lavoratori di cittadinanza straniera. Il permesso di soggiorno di questi ultimi deve essere restituito alla Questura competente per residenza, la quale provvede a sospenderlo per tutta la durata del rapporto di lavoro.

Il rinnovo della carta d'identità deve essere richiesto dalla Rappresentanza, con Nota Verbale, al Ministero degli Affari Esteri. La documentazione da allegare alla Nota Verbale di richiesta di rinnovo della carta d'identità è costituita da:

a) copia del documento dì identità per i cittadini italiani o copia del passaporto per i cittadini stranieri;

b) copia del modello dì certificazione unica CUD relativo all'ultimo anno di impiego del lavoratore e, se espressamente richiesto dal Ministero degli Affari Esteri, copia dello stesso relativo all'intero biennio di impiego;

e) due fotografie formato tessera cm 4 x 4,5 con indicazione del nome sul retro dì ciascuna;

d) due copie del modello RCA bis.

Si sottolinea che nel caso in cui non venga dimostrato il versamento ininterrotto dei contributi previdenziali, la carta d'identità non potrà essere rinnovata.

Familiari L'ingresso in Italia dei familiari del personale assunto localmente è regolato dalle i previste dagli articoli 28 e 29 del T.U. del 25/07/1998 n. 286 e dall'articolo 6 del relativo Regolamento di attuazione. La posizione del nucleo familiare viene regolarizzata

dalla Questura competente per residenza che, nel rispetto delle leggi sull'immigrazione, provvede al rilascio di un permesso di soggiorno con scadenza coincidente a quella della carta d'identità del lavoratore.

Poiché la normativa vigente consente il rilascio del permesso di soggiorno individuale solo a cittadini stranieri che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, nei casi di figli minori di anni quattordici ed unici conviventi di lavoratori assunti localmente, il Ministero degli Affari Esteri potrà rilasciare a costoro una carta d'identità.

Cessazioni dalle funzioni. Entro trenta giorni dalla data di cessazione dalle funzioni del personale assunto localmente, la Rappresentanza deve darne  comunicazione, con Nota Verbale, al Ministero degli Affari Esteri, allegando due copie del modello CF e restituendo la carta d'identità.

Se il lavoratore lo desidera, la Rappresentanza può chiedere, con Nota Verbale, al Ministero degli Affari Esteri, di fissare un appuntamento presso la Questura di residenza per la riattivazione del permesso di soggiorno del lavoratore.

Si rammenta che, nel rispetto della legge sull'immigrazione, eventuali diritti acquisiti in Italia da parte di cittadini stranieri legalmente residenti, saranno validi anche per il personale straniero assunto localmente cui è stata rilasciata la carta d'identità dal Ministero degli Affari Esteri,

Personale assunto all'estero.

Le Rappresentanze possono assumere all'estero cittadini stranieri di qualsiasi nazionalità.

Terminato il rapporto di lavoro, il Ministero degli Affari Esteri, su specifica richiesta da inoltrare con Nota Verbale, consente la riassunzione del lavoratore presso altra Rappresentanza straniera in Italia con le garanzie e gli obblighi relativi al precedente rapporto e di cui ai paragrafi seguenti.

Regime normativo. Il personale assunto all'estero, come previsto dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (art. 33 par. 2) e dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (art. 48 par. 2), è esente dalle disposizioni normative vigenti in Italia sulla sicurezza sociale, a condizione che non si tratti di cittadini italiani o stranieri residenti in Italia e che i medesimi siano già sottoposti alle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato di provenienza o in un terzo Stato. Il datore di lavoro è comunque tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, la posizione previdenziale de! lavoratore.

Il personale con cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea o compreso nello Spazio Economico Europeo, qualora assoggettato alle disposizioni giuridiche previdenziali del proprio Paese, può ottenere l'assistenza sanitaria in Italia previa presentazione dei modelli comunitari che danno diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (previsti dai Regolamenti CEE 1408/71 e n. 574/72 e successive modificazioni e integrazioni) o previo il pagamento del contributo, qualora non si presentano i suddetti modelli comunitari.

Il D.Lgs. 286/1998 ed il relativo Regolamento di attuazione prevedono obbligatoriamente una copertura sanitaria per i casi di malattia, infortunio e maternità a favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. A tal riguardo il datore di lavoro è tenuto alla sottoscrizione di un'apposita polizza assicurativa privata a favore del lavoratore, valida sul territorio nazionale italiano, oppure all'iscrizione del lavoratore presso il Servizio Sanitario Nazionale, che è valida anche per i familiari conviventi (ari 34 comma 3 e Circolare n. 5 del 24 marzo 2000).

Visto d'ingresso. Il personale assunto all'estero deve munirsi, prima del suo ingresso in Italia, dell'apposito visto per lavoro subordinato (non richiesto per i cittadini comunitari). La richiesta di rilascio del visto deve essere inoltrata alla Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio di residenza del lavoratore. Essa deve contenere l'impegno scritto del datore di lavoro a garantire un regolare contratto, gli adempimenti previdenziali ed assistenziali a favore del lavoratore ed il suo rientro nello Stato di residenza al termine del rapporto di lavoro, con eventuali oneri a carico del datore stesso.

Assunzione. Entro trenta giorni dall'ingresso in Italia del lavoratore assunto all'estero, la Rappresentanza interessata deve, con Nota Verbale, darne comunicazione al Ministero degli Affari Esteri chiedendo anche il rilascio della carta d'identità sostitutiva del permesso dì soggiorno per il lavoratore.

La documentazione da allegare alla richiesta dì rilascio della carta d'identità è costituita da:

a) copia dei passaporto con il visto d'ingresso per lavoro subordinato (non richiesto per i cittadini comunitari);

b) dichiaratone della Rappresentanza attestante la posizione previdenziale e sanitaria del lavoratore, con relativa documentazione;

e) dichiarazione della Rappresentanza che garantisce il rientro in patria del lavoratore, accollandosi gli eventuali oneri (dichiarazione non richiesta per i lavoratori con cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea);

d) dichiarazione del lavoratore che si impegna a lasciare l'Italia al termine del rapporto di lavoro (non richiesta per i lavoratori specificati nel punto "e");

e) quattro fotografie formato tessera cm 4 x 4,5 con indicazione del nome sul retro di ciascuna;

f) quattro copie del modello RCA bis.

La carta d'identità rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri ha validità di due anni. Il suo rinnovo deve essere richiesto dalla Rappresentanza, con Nota Verbale, al Ministero degli Affari Esteri. La documentazione da allegare alla Nota Verbale di richiesta di rinnovo della carta d'identità è costituita da:

a) copia del passaporto;

b) documentazione relativa alla posizione previdenziale e sanitaria del lavoratore;

e) due fotografie formato tessera cm 4 x 4,5 con indicazione del nome sul retro di ciascuna;

d) due copie del modello RCA bis.

Si fa presente che la carta d'identità m questione sostituisce il permesso di soggiorno limitatamente al periodo di impiego. Penante il personale assunto all'estero, al temine del rapporto di lavoro, non avrà più titolo per soggiornare nel territorio italiano. Si segnala, a tal proposito, che la normativa europea prevede la libera circolazione dei cittadini comunitari compreso il periodo successivo al rapporto di lavoro.

Familiari. L'ingresso in Italia dei familiari di lavoratori assunti all'estero, è regolato anch'esso dalle disposizioni previste dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 286/1998 e dall'articolo 6 del relativo Regolamento di attuazione, La posizione del nucleo familiare viene regolarizzata dal Ministero degli Affari Esteri, mediante il rilascio della carta d'identità sostitutiva del permesso di soggiorno. Si ricorda inoltre che ciascun componente del nucleo familiare, come cittadino straniero regolarmente soggiornante, deve essere coperto da assicurazione sanitaria o mediante apposita polizza assicurativa privata oppure attraverso l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Cessazione dalle funzioni. Entro trenta giorni dalla data di cessazione dalle funzioni del personale assunto all'estero, la Rappresentanza deve darne comunicazione, con Nota Verbale, al Ministero degli Affari Esteri, allegando due copie del modello CF e restituendo la carta d'identità.

Personale privato al seguito

I singoli membri del personale delle Rappresentanze possono impiegare, al loro esclusivo servizio, personale privato garantendone un adeguato alloggio.

Terminato il rapporto di lavoro, il Ministero degli Affari Esteri, su specifica richiesta da inoltrare con Nota Verbale, consente la riassunzione del lavoratore presso altri membri del personale di Rappresentanze estere con le garanzie e gli obblighi relativi al precedente rapporto di lavoro e di cui ai paragrafi seguenti.

Regime normativo. Il personale privato venuto al seguito, come previsto dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (ari. 33 par. 2) e dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (art. 48 par. 2), è esente dalle disposizioni di sicurezza sociale vigenti in Italia, a condizione che non si tratti di cittadini italiani o stranieri residenti in Italia e che essi siano comunque giti sottoposti alle disposizioni di sicurezza sociale in vigore nello Stato di provenienza o in un terzo Stato, In ogni caso il datore di lavoro è comunque tenuto a dichiarare, sotto lo propria responsabilità, la posizione previdenziale del lavoratore.

Il personale con cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea compreso nello Spazio Economico Europeo, qualora assoggettato alle disposizioni giuridici previdenziali del proprio Paese, può ottenere l'assistenza sanitaria in Italia previa presentazione dei modelli comunitari che danno diritto all'iscrizione al Servi/io Sanitario Nazionale (previsti dai Regolamenti CEE 1408/71 e n, 574/72 e successive modificazioni e integrazioni) o previo il pagamento del contributo qualora non sì presentino i suddetti modelli comunitari.

Il D.Lgs. 285/1998 ed il relativo Regolamento di attuazione prevedono obbligatoriamente una copertura sanitaria per i casi di malattia, infortunio e maternità a favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. A tal riguardo il datore di lavoro è tenuto alla  sottoscrizione di un'apposita polizza assicurativa privata a favore del lavoratore, valida sul territorio nazionale italiano, oppure all'iscrizione del lavoratore presso il Servizio Sanitario Nazionale, che è valida anche per i familiari conviventi (art. 34 comma 3 e Circolare n. 5 del 24 marzo 2000).

Visto d'ingresso. Anche il personale al seguito deve munirsi, prima del suo ingresso in Italia, dell'apposito visto per lavoro subordinato (non richiesto per i cittadini comunitari). La richiesta di rilascio del visto deve essere inoltrata alla Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio di residenza del lavoratore. Essa deve contenere l'impegno scritto del datore di lavoro a garantire un regolare contratto, gli adempimenti previdenziali ed assistenziali a favore del lavoratore ed il suo rientro nello Stato di residenza al termine del rapporto di lavoro, con eventuali oneri a carico del datore stesso.

Assunzione. Entro trenta giorni dall'ingresso in Italia del personale al seguito, la Rappresentanza interessata deve, con Nota Verbale, notificarne l'ingresso stesso al Ministero degli Affari Esteri e richiedere la carta d'identità sostitutiva del permesso di soggiorno per il lavoratore.

La documentazione da allegare alla richiesta di rilascio della carta d'identità è costituita da;

a) copia del passaporto con il visto d'ingresso per lavoro subordinato (non richiesto per i cittadini comunitari);

b) dichiarazione del datore di lavoro attestante la posizione previdenziale e sanitaria del lavoratore;

e) dichiarazione del datore di lavoro che garantisce il rientro in patria del lavoratore al termine del rapporto di lavoro (non richiesta per i lavoratori con cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea);

d) dichiarazione del lavoratore attestante l'impegno a lasciare l'Italia al termine del rapporto di lavoro (non richiesta per i lavoratori specificati nel punto "e");

e) quattro fotografie formato tessera era 4 x 4,5 con indicazione del nome sul retro di ciascuna;

f) quattro copie del modello RCA bis,

La canta d'identità ha la stessa validità di quella del datore di lavoro. Il suo rinnovo deve essere richiesto dalla Rappresentanza, con Nota Verbale, al Ministero degli Affari Esteri. La documentazione da allegare alla Nota Verbale di richiesta per il rinnovo della carta d'identità è costituita da:

a) copia del passaporto;

h) documentazione relativa alla posizione previdenziali e sanitaria del lavoratore;

e) due fotografìe formato tessera cm 4 x 4,5 con indicazione del nome sul retro di ciascuna;

d) due copie del modello RCA bis.

Si fa presente: che la carta d'identità in questione sostituisce il permesso di soggiorno limitatamente al periodò di impiego, Pertanto il personale al seguito, al temine del rapporto di lavoro, non avrà più titolo per soggiornare nel territorio italiano. Si segnala, a tal proposito, che la normativa europea prevede per i lavoratori comunitari la libera circolazione anche successivamente al termine de! rapporto di lavoro.

Nel caso in cui un lavoratore venuto al seguito si renda irreperibile, il datore di lavoro deve farne immediata denuncia presso le Autorità di polizia italiane e la Rappresentanza è tenuta a darne comunicazione al Ministero degli Affari Esteri, con Nota Verbale, allegando la denuncia in originale ai fini dell'annullamento della carta d'identità.

Familiari. L'ingresso in Italia dei familiari conviventi con il personale al seguito, è regolato anch'esso dalle disposizioni previste dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 286/1998 e dall'articolo 6 del relativo Regolamento di attuazione. La posizione del nucleo familiare viene regolarizzata dal Ministero degli Affari Esteri, mediante il rilascio della carta d'identità sostitutiva del permesso di soggiorno. Si ricorda inoltre che ciascun componente del nucleo familiare, come cittadino straniero regolarmente soggiornante, deve essere coperto da assicurazione sanitaria o mediante apposita polizza assicurativa privata oppure attraverso l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Cessazione dalle funzioni. Entro trenta giorni dalla data di cessazione dalle funzioni del personale al seguito, la Rappresentanza deve dame comunicazione, con Nota Verbale, al Ministero degli Affari Esteri, allegando due copie del modello CF e restituendo la carta d'identità.

Il Ministero degli Affari Esteri, nel segnalare che la presente disciplina si riterrà obbligatoria a partire da un mese dalla data della presente Nota Verbale, si avvale dell'occasione per rinnovare alle Rappresentanze diplomatiche straniere, alle Organizzazioni Internazionali ed alle Missioni Estere Speciali in Italia, gli atti della sua più alta considerazione.

06 dicembre 2004



Martedì, 10 Gennaio 2012